Incarto n. 60.2010.95
Lugano 4 agosto 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/17.3.2010 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 16.3.2009 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamati gli scritti 24/25.3.2010 del procuratore pubblico Arturo Garzoni – che, dopo alcune osservazioni, si è rimesso al giudizio di questa Camera –, 25/26.3.2010 del giudice della Pretura penale – che, comunicando di non avere osservazioni, si è parimenti rimesso al giudizio di questa Camera – e 25/29.3.2010 della Divisione della giustizia – che, in generale, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico e, in particolare, ha contestato come eccessiva la pretesa per torto morale –;
preso atto che il 17/18.3.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 3.12.2007 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di appropriazione indebita (art. 138 cifra 1 CP) [“(…) per essersi appropriata, allo scopo di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, dell’intero inventario del Ristorante __________ di __________, di cui una parte – stimata in circa CHF 60'000.00 – ancora di proprietà di __________, il tutto dopo che il medesimo inventario – dal mese di settembre / ottobre 2004 sino al novembre 2005 – le era stato affittato dalla proprietaria essendo lei subentrata (oralmente) nel contratto di locazione del menzionato esercizio pubblico inizialmente stipulato fra __________ e __________ che prevedeva appunto il pagamento di CHF 800.00 mensili per l’affitto del citato inventario; e meglio per avere: a __________, il 24 agosto 2006, all’insaputa di __________ e consapevole del contenzioso in atto con la proprietà dell’inventario dell’esercizio pubblico, ceduto a __________ e __________ al prezzo di CHF 50'000.00 la gestione e l’intero inventario del Ristorante __________, – compreso appunto l’inventario di __________ – inventario che è poi stato interamente computato (valutato in CHF 100'000.00) quale conferimento in natura per la costituzione della società __________”];
che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 2'700.-- (novanta aliquote da CHF 30.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);
che con scritto 13/14.12.2007 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;
che il 16.3.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);
che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 18’556.--, oltre interessi, di cui CHF 15'556.-- per spese legali e CHF 3’000.-- per torto morale;
che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);
che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;
che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;
che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];
che con decisione 4.12.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha ammesso IS 1 – patrocinata di fiducia dall’avv. __________ – al beneficio del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che l’11.12.2008 l’avv. PR 1 ha comunicato al giudice dell’istruzione e dell’arresto di avere assunto il mandato in sostituzione del precedente patrocinatore, chiedendo – dopo avere sottolineato che avrebbe esposto ma non fatturato le medesime prestazioni riconosciute all’avv. __________ così da non cagionare oneri maggiori allo Stato in ragione del cambiamento di difensore – il riconoscimento del gratuito patrocinio (inc. GIAR __________);
che il giudice dell’istruzione e dell’arresto, in data 22.12.2008, ha deciso di non revocare il gratuito patrocinio disposto in precedenza (inc. GIAR __________);
che, essendo stata prosciolta dall’accusa, la qui istante ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;
che IS 1 postula la rifusione delle note professionali dei suoi patrocinatori di fiducia, ossia dell’avv. __________ (di CHF 8'485.--, oltre interessi) e dell’avv. PR 1 (di CHF 7'071.--, oltre interessi);
che il fatto che l’accusata sia ricorsa a due legali è, di per sé, perfettamente legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;
che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;
che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);
che l’istante non indica le ragioni per cui l’avv. PR 1 ha sostituito nella sua difesa l’avv. __________: dallo scritto 30.12.2008 di quest’ultima al giudice dell’istruzione e dell’arresto si evince unicamente che il mandato è stato revocato (doc. D);
che nel computo degli oneri legali questa Camera considererà quindi l’operato di un solo patrocinatore, ovvero calcolerà onorario e spese come se la difesa fosse stata seguita da un unico legale, gli ulteriori oneri restando a carico di IS 1;
che l’istante afferma che “per quanto riguarda (…) la nota d’onorario e spese del precedente legale che si è occupato della fase predibattimentale, l’onorario ammonta a CHF 2’610.-- (2'115.-- nota al Giar + differenza tra fr 180/h e fr. 250/H qui richiesti), oltre le ore per gli interrogatori pari a CHF 5’875 (23 ore e 30 minuti a CHF 250.-- per i due interrogatori MP). In totale le precedenti spese legali ammontano a CHF 8'485.--” (istanza 16/17.3.2010, p. 5), oltre interessi;
che la nota professionale dell’avv. __________ – allestita per essere tassata dal giudice dell’istruzione e dell’arresto a conclusione del mandato – espone le prestazioni a partire dal 17.11.2008, data in cui IS 1 è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, per un totale di CHF 2'115.-- [di cui CHF 1'890.-- di onorario (630 min a CHF 180.--/ora), CHF 75.60 di spese (4% dell’onorario) e CHF 149.40 di IVA] (doc. D);
che il dispendio orario esposto nella nota appare adeguato al caso ed è pertanto ammesso come indicato, ad eccezione di quello per le prestazioni dal 4.12.2008 all’11.12.2008 inerenti la revoca del mandato, a carico di IS 1, e di quello pari a CHF 60.-per la chiusura dell’incarto (tale incombenza potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri restano a carico dello Studio legale);
che l’onorario riguardante la nota professionale dell’avv. __________ ammonta pertanto a CHF 2'083.35 (8 ore e 20 min a CHF 250.--/ora, tariffa oraria domandata dall’istante);
che postula inoltre la rifusione dell’onorario inerente gli interrogatori davanti al procuratore pubblico Moreno Capella di data 11.1.2008 (ore 8.30 – ore 12.45; ore 13.10 – ore 21.30) e davanti al procuratore generale Bruno Balestra di data 8.2.2008 (ore 9.30 – ore 13.00; ore 13.30 – ore 20.00), per complessivi CHF 5'875.-- (23 ore e 30 min), onorario ammesso come esposto;
che le spese, indicate in CHF 75.60 [4% dell’onorario di CHF 1'890.-- (calcolato ad una tariffa di CHF 180.--/ora)], sono riconosciute come richieste (tenuto conto del resto che parte delle prestazioni esposte nella nota non sono state accettate);
che – in merito al patrocinio dell’avv. __________ – è rifuso l’importo di CHF 8'644.55, di cui CHF 7'958.35 di onorario, CHF 75.60 di spese e CHF 610.60 di IVA (calcolata anche sull’onorario concernente gli interrogatori davanti al Ministero pubblico), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;
che IS 1 postula poi la rifusione della nota professionale dell’avv. PR 1 (che ha assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento) di CHF 7'071.-- [di cui CHF 6'671.-- di onorario (26 ore e 41 min a CHF 250.--/ora) e CHF 400.-- di spese] (doc. C), oltre interessi;
che – avuto riguardo che nel calcolo di onorario e spese questa Camera considera, per le ragioni sopra esposte, l’operato di un solo patrocinatore – non sono riconosciuti oneri legali per l’apertura dell’incarto, per la procura, per il colloquio con l’avv. __________ di data 5.12.2008, per gli scritti alla Pretura penale, al Ministero pubblico ed al giudice dell’istruzione e dell’arresto di data 9.12.2008 e per la telefonata con l’avv. __________ (collega dell’avv. __________) di data 16.3.2010, rispettivamente sono riconosciuti oneri legali per l’esame degli atti / la lettura dei verbali in maniera limitata, per tenere conto che già il precedente patrocinatore aveva studiato gli atti (in preparazione del processo inizialmente previsto per il 17.12.2008);
che – tutto ciò considerato – è ammesso un onorario pari a 19 ore e 16 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'816.65, di cui 480 min [8 ore] (in luogo di oltre 12 ore) per l’esame degli atti / la preparazione del dibattimento e 60 min [1 ora] per la redazione dell’istanza di indennità (che non presentava alcuna particolarità in fatto e/o in diritto), per il resto riconosciuto come indicato nella nota professionale;
che le spese (posto, inoltre, come il costo delle buste e dei fogli per appunti siano a carico dello Studio legale) sono ammesse in CHF 257.10, di cui CHF 70.-inerenti le spese per l’istanza di indennità (non esposte, ma riconosciute siccome facenti parte delle ripetibili, protestate);
che – in merito al patrocinio dell’avv. PR 1 – è rifuso l’importo di CHF 5'073.75, di cui CHF 4'816.65 di onorario e CHF 257.10 di spese (senza IVA, non richiesta), oltre interessi dal 16.3.2010, come domandato;
che ad IS 1 è rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 13'718.30, oltre interessi;
che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;
che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per esempio perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lo Stato non è infatti tenuto al versamento di un’indennità per torto morale a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale, ma soltanto a coloro che sono stati gravemente lesi nei loro diritti della personalità (REP. 1998 n. 126 nota 5.3);
che IS 1 postula la somma di CHF 3'000.--, oltre interessi, a titolo di torto morale;
che “oltre a far fronte ad accuse per lei infamanti ed assolutamente ingiustificate, ha dovuto assistere a 4 lunghi interrogatori (quello del 26 gennaio 2007 dalle 9.00 alle 12.00, quello del 24 aprile 2007 dalle 8.50 alle 10.40, quello dell’11 gennaio 2008 dalle 8.30 alle 21.30 e quello dell’8 febbraio 2008 dalle 9.30 alle 20.00. L’interrogatorio dell’11 gennaio 2008 è stato preceduto da un ordine di traduzione forzata: (…) si è trovata la polizia in casa ed è stata costretta quindi a recarsi (scortata con tutti gli evidenti disagi) in polizia per essere interrogata, potendo avvertire unicamente il datore di lavoro (non ha potuto contattare la figlia e nemmeno il compagno). Situazione questa che l’ha scioccata in maniera importante tanto che ha dovuto rivolgersi ad una psichiatra la dott. __________. Si osserva inoltre che l’importante e noto impatto mediatico che ha avuto la vicenda ravvivava il sentimento di ingiustizia e aggravava lo stato di depressione, per una procedura durata oltre 2 anni (lunga e travagliata)” (istanza 16/17.3.2010, p. 3 s.);
che l’accusa rivolta ad IS 1 – appropriazione indebita – era solo relativamente grave, non infamante;
che gli interrogatori davanti al Ministero pubblico di data 11.1.2008 e 8.2.2008, nell’ambito dei quali è stata sentita quale coaccusata in un procedimento separato, hanno avuto una durata di circa 23 ore, ciò che ha senz’altro colpito in misura importante i di lei interessi, con notevoli ripercussioni sulla sua situazione personale;
che invero tali audizioni – nella loro sostanza e nei loro effetti – sono state molto incisive ed hanno gravemente leso l’istante nei suoi diritti della personalità, oltrepassando gli inevitabili inconvenienti derivanti da un procedimento penale;
che, in queste circostanze, si giustifica senz’altro riconoscere un importo a titolo di torto morale;
che il dr. med. __________, __________, ha confermato che “(…), a seguito della procedura penale che l’ha vista come accusata (2007/2008) ho avuto in cura la signora IS 1 da febbraio 2008 a febbraio 2009 per uno stato depressivo medio-grave. Questa paziente ha presentato una sofferenza intensa che l’ha segnata profondamente sia a livello psichico che somatico e dalla quale si è ripresa solo lentamente” (certificato medico non datato, allegato allo scritto 17/18.3.2010 dell’avv. PR 1);
che – secondo il certificato medico – IS 1 è quindi stata in cura dal dr. med. __________ fino a febbraio 2009, momento in cui il procedimento penale era ancora pendente, ovvero non era ancora terminato con esito a lei favorevole;
che di conseguenza il nesso causale naturale ed adeguato tra la depressione curata nel periodo febbraio 2008 – febbraio 2009 ed il procedimento penale non è certo manifesto, anche se è verosimile che gli interrogatori di gennaio/febbraio 2008 possano avere contribuito a cagionare il suo stato;
che dagli atti del procedimento penale si evince peraltro che la qui istante già in passato, ossia ben prima dell’apertura del procedimento penale, aveva sofferto di depressione: “Verso inizio autunno 2005 sono poi caduta in depressione per 5-6 mesi non avevo più frequentato il __________. Mi ero poi messa in cura dalla dott.ssa __________ e dal dott. __________” (verbale di interrogatorio 11.1.2008, p. 7); “(…) io dal luglio 2005 ero caduta in depressione e del __________ non me ne sono più occupata” (verbale di interrogatorio 8.2.2008, p. 9);
che, in queste circostanze, non si può invero escludere che la depressione sia da ricondurre (anche) ad altre circostanze, segnatamente ai problemi finanziari di cui ha parlato nel corso delle audizioni;
che il caso ha avuto un importante impatto mediatico dovuto, tuttavia, non già alla persona dell’istante, ma alla persona di un coaccusato;
che, tutto ciò considerato, si ammette la somma di CHF 1’500.--, oltre interessi dal 16.3.2010, come richiesto, a titolo di torto morale, importo che tiene conto della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla sentenza 16.3.2009 del giudice della Pretura penale (inc. __________) e dalla presente decisione;
che ad IS 1 è quindi rifuso, a titolo di indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi, di cui CHF 13'718.30 per spese legali e CHF 1’500.-- per torto morale;
che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota professionale;
che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'350.-- sono poste a carico della qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 550.--.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta.
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 16.3.2009 del giudice della Pretura penale Siro Quadri (inc. __________), rifonderà ad IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'218.30, oltre interessi del 5% dal 16.3.2010.
2. La tassa di giustizia di CHF 2'300.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'350.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 550.--.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria