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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.04.2010 60.2010.94

22 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·481 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.94  

Lugano 22 aprile 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/16.3.2010 presentata dalla

IS 1  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un’inchiesta, in particolare  con riferimento ai verbali delle persone coinvolte;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 15.3.2010, formulando al contempo parere favorevole all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 23.3.2010 del patrocinatore di PI 2 mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 23/29.3.2010 del patrocinatore di PI 3 mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione del 3.3.2010 della __________ qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora pendente.

2.Con l’istanza qui in esame, la __________ chiede di poter avere copia dei verbali allestiti nel quadro del procedimento penale, ivi comprese le audizioni di due minori, e ciò ovviamente in relazione alle misure intraprese e da intraprendere nel contesto delle sue specifiche competenze. Le parti interpellate non si sono opposte all’accoglimento dell’istanza.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Nella fattispecie sono realizzati i presupposti a’ sensi dell’art. 27 CPP stante il legittimo interesse della __________ istante che, dopo l’adozione della LOPTC, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle __________.

5.Nel presente caso è certamente dato l’interesse della __________ istante ad esaminare gli atti richiesti, per ordinare eventuali misure di sua competenza.

6.L’istanza è accolta. Il presidente della __________ 9, rispettivamente una persona dal lui designata, potrà accedere agli atti dell’incarto penale surriferito presso la cancelleria di questa Camera, estraendo copia solo degli atti strettamente necessari.

7.Considerata la natura ed i motivi dell’istanza, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-;

-   (rif. inc. MP 2010.1907); - (per sé e per Ceraudo);    - (per sé e per   Ceraudo).

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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