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Ticino Camera dei ricorsi penali 04.08.2010 60.2010.86

4 agosto 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,734 parole·~14 min·3

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Danno materiale. Torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.86  

Lugano 4 agosto 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.3.2010 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamate le osservazioni 25/29.3.2010 della Divisione della giustizia con cui contesta la tariffa oraria di CHF 300.-esposta nella nota d'onorario e l'indennità per torto morale di CHF 300.-- per ogni giorno di detenzione preventiva sofferto, chiedendo una riduzione a CHF 200.-- al giorno come da prassi di questa Camera;

visto lo scritto 6.4.2010 del procuratore pubblico Andrea Gianini in cui anch'egli contesta la tariffa oraria esposta nella nota d'onorario e l'importo rivendicato dall'istante per ogni giornata di detenzione preventiva;

ritenuto che l'istante, interpellato da questa Camera, ha affermato che "(…) le spese di patrocinio fatte valere non sono state coperte, anticipate o garantite da terzi, segnatamente da compagnie di assicurazione (…)";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 14.7.2003 IS 1 è stato arrestato con l'accusa di truffa e falsità in documenti (AI 26/28, inc. MP __________);

che il provvedimento è stato confermato il 15.7.2003 dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza nonché la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico (AI 34);

che con decisione dello stesso giorno il giudice dell'istruzione e dell'arresto Ursula Züblin ha nominato l'avv. PR 1 quale difensore d'ufficio di IS 1 (AI 34);

che in data 24.7.2003 l'accusato è stato scarcerato (AI 48);

che con atto d'accusa 27.3.2006 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa dinanzi alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1, siccome ritenuto colpevole di truffa per avere, in correità con un'altra persona "(…) agendo in qualità di organi di fatto e di diritto di __________ AG, __________ (fallita in data __________2001), nel quadro della negoziazione e del perfezionamento dei contratti conclusi con __________ S.p.A. (…), affermando cose false e dissimulando cose vere, intenzionalmente indotto, con inganno astuto, gli organi di __________ S.p.A., (…), a sottoscrivere, con __________ AG, (…) quattro lettere di intenti (...) e quattro contratti leasing (…), aventi per oggetto 4 aeromobili (…) prodotti da __________ GmbH (…), in virtù dei quali __________ S.p.A. ha versato, a favore di __________ AG, a titolo di rate di leasing (…) nonché di deposito rimborsabile (…), complessivi DM 680'000.- (…), sapendo, e dovendo comunque presumere dalle circostanze, che né al momento della conclusione delle lettere d'intenti né al momento della firma dei contratti di leasing, né in seguito, __________ AG disponeva, o avrebbe potuto disporre, della capacità finanziaria necessaria per far fronte agli impegni contrattualmente assunti nei confronti di __________ S.p.A, sottacendo ciò agli organi di __________ S.p.A., utilizzando invece i fondi versati da quest'ultima per spese personali e per costi di gestione di __________ AG, procacciando in tal guisa a sé e ad altri un indebito profitto, (…)" (ACC __________);

che il 17.3.2009 il presidente della Corte della assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (inc. TPC __________);

che con l'istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 20'676.65, di cui CHF 17'376.65 per titolo di spese legali e CHF 3'300.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss. )] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell'1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all'art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo

                                         che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l'istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d'ufficio, avv. PR 1, per complessivi CHF 17'376.65 [di cui CHF 16'200.-- di onorario (54 ore a CHF 300.-- /ora), CHF 1'011.45 di ripetibili di questa sede e CHF 165.20 di spese (doc. D)];

                                         che l'istante ha affermato che "(…) l'istruzione formale condotta dal Procuratore Pubblico è durata quasi tre anni, con vari interrogatori degli accusati (a ritmo particolarmente serrato nella fase di carcerazione preventiva), di testimoni (compresa la parte civile). Il Procuratore pubblico ha inoltre disposto una complessa commissione rogatoriale in __________ presso il fabbricante / venditore degli aeromobili. Nell'ambito di questa commissione rogatoria sono stati interrogati alcuni testimoni ed è stata acquisita parecchia documentazione. Pure gli accusati hanno versato agli atti copiosa documentazione (…)" (istanza 10/11.3.2010, p. 3);

                                         che pertanto, a mente dell'istante "(…) in considerazione di una certa complessità sia fattuale sia giuridica (…) (in particolare: natura indiziaria del processo), si giustifica pienamente di riconoscere nel caso concreto un tasso orario di CHF 300.-- (…)" (istanza 10/11.3.2010, p. 6);

                                         che tuttavia la tariffa applicata dall'avv. PR 1, pari a CHF 300.-- /ora, non è conforme ai principi suesposti, ritenuto come la fattispecie non appare particolarmente complessa dal profilo fattuale e giuridico, benché il procedimento in esame ha certamente richiesto alla difesa degli oneri non indifferenti;

                                         che pertanto si giustifica applicare una tariffa di CHF 250.--/ora, conformemente ai principi suesposti;

che inoltre il dispendio orario esposto, pur riconoscendo l'efficacia del lavoro svolto dal difensore, nonché l'impegno e la diligenza dimostrati nell'occasione, appare eccessivo e non può essere interamente confermato in questa sede;

che in particolare appare eccessivo il dispendio orario relativo ai colloqui con il cliente del 17.7.2003, 21.7.2003, 10.9.2003 e 4.5.2005 di complessive 7 ore, e il dispendio orario per "telefonate varie con cliente" di 3 ore;

che viene quindi ammesso un onorario pari a 50 ore a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 12'500.--, di cui 17 ore e 30 minuti (come esposto) per gli interrogatori e le trasferte presso il Ministero pubblico di __________ (__________), 5 ore per i colloqui con il cliente e le relative trasferte presso il penitenziario cantonale, 6 ore (come esposto) per l'esame degli atti e la preparazione agli interrogatori, 1 ora (come esposto) per le richieste di liberazione della cauzione, 1 ora (come esposto) per la corrispondenza con il procuratore pubblico, 6 ore (come esposto) per la corrispondenza con il cliente, 1 ora (come esposto) per le telefonate con il procuratore pubblico, 1 ora per le telefonate con il cliente, 30 minuti (come esposto) per le telefonate e la corrispondenza con il Tribunale penale cantonale, 4 ore (come esposto) per la preparazione del processo e 7 ore (come esposto) per il dibattimento;

che a questa somma vanno aggiunte le spese pari a CHF 165.20 (doc. D);

che all'istante va pertanto rifuso a titolo di spese legali l'importo di CHF 12'665.20;

che agli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione documentata agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall'introduzione in data 10.3.2010 della presente istanza;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

che l'istante domanda CHF 3'300.-- (CHF 300.--/giorno per gli 11 giorni di carcerazione), oltre interessi, per torto morale;

che IS 1 è stato arrestato il 14.7.2003 (AI 26/28) con le accuse di truffa, appropriazione indebita e falsità in documenti;

che l'accusato è stato scarcerato il 24.7.2003, dopo il versamento di una cauzione di CHF 20'000.-- (AI 48);

che la privazione della libertà ha quindi avuto una durata di 11 giorni;

che per detti 11 giorni di carcerazione va anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 2'200.-- (CHF 200.--/giorno, somma che questa Camera ammette per carcerazioni fino a due o tre mesi), oltre interessi dal 24.7.2003 (data della scarcerazione);

che si deve ora esaminare se questo importo debba essere aumentato o diminuito;

che l'istante afferma che "(…) nel caso specifico, si ritiene adeguato fissare un importo giornaliero di almeno CHF 300 per tenere adeguatamente conto della durata relativamente breve dell'incarcerazione preventiva, la quale (a prescindere dalla concreta durata) dispiega per definizione effetti gravi sulla personalità del detenuto, soprattutto quando questi è incolpevole, di condotte penalmente rilevanti. Occorre infatti evitare rendere insignificante o finanche ridicola l'indennità nei confronti di colui che ha patito una carcerazione preventiva non particolarmente lunga, ma cha ha comunque lasciato il segno (…)" (istanza 10/11.3.2010, p. 7);

che nondimeno non sembrerebbe che IS 1 abbia patito pregiudizi fisici/psichici superiori a quelli normalmente legati ad un procedimento penale rispettivamente alla privazione della libertà (inconvenienti già considerati nell'importo di CHF 2'200.--): egli non ha infatti prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza, né dimostrato, peraltro, in altro modo un qualsivoglia nocumento;

che, a titolo di torto morale, gli vengono pertanto assegnati CHF 2'200.--, oltre interessi, importo che tiene conto della gravità delle accuse, della loro ripercussione sociale e della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dalla sentenza del Tribunale penale cantonale del 17.3.2009;

che l'istante chiede inoltre ripetibili di questa sede pari a CHF 1'011.45 [di cui CHF 840.-- a titolo di onorario (3 ore a CHF 280.--/ora), CHF 100.-- di spese e CHF 71.45 di IVA)];

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che tutto ciò considerato va pertanto ammesso un importo di CHF 600.-- [di cui CHF 500.-- a titolo di onorario (2 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 100.-- di spese];

                                         che non viene risarcita l'IVA, l'istante avendo domicilio all'estero;

che a IS 1, quale indennità per ingiusto procedimento, va risarcito l'importo complessivo di CHF 15'465.20 di cui CHF 12'665.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 2'200.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 600.-- per ripetibili di questa sede;

che giusta l'art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l'indennità dell'accusato prosciolto e l'indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell'art. 14 LTG e nell'art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 200.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 17.3.2009 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. TPC __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 15'465.20, oltre interessi del 5% su CHF 12'665.20 dal 10.3.2010 e su CHF 2'200.-- dal 24.7.2003.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 200.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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