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Ticino Camera dei ricorsi penali 15.04.2010 60.2010.8

15 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,519 parole·~8 min·4

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.8  

Lugano 15 aprile 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 14/15.1.2010 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.11.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 19/20.1.2010 del giudice della Pretura penale, 21/22.1.2010 della Divisione della giustizia e 2.2.2010 del procuratore pubblico Clarissa Torricelli con i quali tutti, non presentando particolari osservazioni, si rimettono al giudizio di questa Camera;

preso atto che, su invito 18.1.2010 di questa Camera, il 19/20.1.2010 l'istante ha affermato che le spese di patrocinio "(…) non sono state coperte o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decreto d'accusa 26.1.2009 il magistrato inquirente ha posto in stato d'accusa davanti alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto colpevole di aggressione giusta l'art. 134 CP per avere "(…) in data __________, a __________ (…), in correità con (…), preso parte all'aggressione di __________ e __________, colpendoli con schiaffi, pugni e calci, __________ una lesione traumatica al timpano sinistro, una contusione all'emitorace sinistro e una contusione addominale, come da certificati (…), ed a __________ due fratture allo zigomo sinistro, come da certificato (…)" (decreto d'accusa 26.1.2009, DA __________);

che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente, di CHF 1'800.--, corrispondente a sessanta aliquote da CHF 30.-- ciascuna, alla multa di CHF 300.-- e al pagamento di tassa di giustizia e spese (DA __________);

che con scritto 2/4.2.2009 IS 1 ha interposto opposizione al suddetto decreto d'accusa;

che con giudizio 5.11.2010 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani ha prosciolto l'accusato dall'imputazione (sentenza 5.11.2009, inc. __________);

che con l'istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l'importo di CHF 1'789.10 per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1 (quest'ultima praticante giudiziaria al momento del patrocinio), di CHF 1'789.10 [di cui CHF 1'462.50 di onorario (16 ore e 15 minuti a CHF 90.--/ora), CHF 200.25 di spese e CHF 126.37 di IVA (doc. D)], oltre interessi;

                                         che fino all’anno 2001 il Consiglio di moderazione riconosceva in difese affidate ai praticanti compensi non superiori a CHF 100.--/ora, rilevando parimenti che nulla ostava tuttavia ad un lieve adeguamento, anche per tenere conto del costo della vita negli ultimi anni e per conformarsi al lieve aumento delle retribuzioni orarie concesse ad avvocati che patrocinavano clienti in regime di assistenza giudiziaria (cfr. decisione 22.10.2002 del Consiglio di moderazione in re P. R. Z., inc. __________ e riferimenti);

                                         che, per prestazioni fornite da un praticante, la prassi di questa Camera riconosceva, per difese assunte a partire dal 2002 (cfr. sentenza 23.3.2004 in re S. A., inc. __________), una tariffa oraria di CHF 110.--/ora;

che questa Camera ha nondimeno ammesso, giusta la nuova giurisprudenza, anche onorari pari a CHF 130.--/ora (cfr. sentenza 13.4.2010, inc. __________);

che la tariffa oraria esposta appare dunque conforme ai suddetti principi;

che tuttavia alcune prestazioni esposte nel dettaglio della nota d'onorario non sembrano giustificate;

che infatti la nota professionale indica quale onorario "apertura incarto (10 min)", "copia a cliente (2p) (5 min)", "fot. doc. (25 p) (5 min)" e "copia decisione per cliente (2p) (10 min)", tutte incombenze queste che potevano essere effettuate dal segretariato, i cui costi rimangono a carico dello studio legale (cfr. doc. E);

                                         che pertanto viene riconosciuto un onorario pari a 15 ore e 45 minuti a CHF 90.--/ora, come postulato, per complessivi CHF 1'417.50;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 200.25 (come esposto);

                                         che l'IVA ammonta a CHF 122.95;

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'740.70;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 14.1.2010 della presente istanza;

                                         che protesta le "indennità" (ripetibili) di questa sede (cfr. istanza 14/15.1.2010, p. 3);

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso l’importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, al qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'990.70, di cui CHF 1'740.70 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 1'740.70 dal 14.1.2010;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 50.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 5.11.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'990.70, oltre interessi del 5% su CHF 1'740.70 dal 14.1.2010.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 50.-- (cinquanta).

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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