Incarto n. 60.2010.76
Lugano 8 marzo 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.2/3.3.2010 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una querela penale sporta in data 9.1.2010, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale __________ a carico di IS 1, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 3.2.2010 dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta (__________).
2.Con la presente richiesta il patrocinatore dell’istante chiede di poter avere copia del verbale reso dalla moglie querelante.
3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4.Pur essendo stato parte – quale indagato – al procedimento nel frattempo terminato, l’istante deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica infatti anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti dopo la conclusione del procedimento (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come indicano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo il procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5.Nel presente caso, è pacifico l’interesse giuridico dell’istante, ritenuto peraltro che l’incarto è stato chiuso senza dare alle parti l’accesso agli atti. Non s’intravedono motivi che possano rovesciare la presunzione surriferita.
6.L’istanza è accolta. Fotocopia del verbale 9.1.2010 di PI 2, nonché dello scritto 13.1.2010, è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.
7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha occasionate.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria