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Ticino Camera dei ricorsi penali 20.05.2010 60.2010.52

20 maggio 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·993 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. parte lesa quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.52  

Lugano 20 maggio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/12.2.2010 presentata da

IS 1 , patr. da: PR 1 ,  

tendente ad ottenere informazioni relative ad un procedimento penale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che – per il tramite del Tribunale penale cantonale – l’ha trasmessa per competenza a questa Camera il 10/12.2.2010;

richiamato lo scritto 26.2/1.3.2010 del presidente della Corte, giudice Marco Villa, con il quale si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 2.3.2010 del procuratore pubblico Andrea Gianini, mediante le quali chiede di non dar seguito alla richiesta di informazioni;

richiamate le osservazioni 4/5.3.2010 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali chiede di non dar seguito alla domanda di informazioni;

richiamato lo scritto 26/29.3.2010 del patrocinatore di PI 4, mediante il quale comunica che la sua cliente non è stata risarcita;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia presentata da PI 4, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), sfociato in un atto d’accusa del 3.7.2008 (ACC __________) a carico di PI 3: nell’atto d’accusa, PI 4 è indicata quale parte civile, mentre che la società istante IS 1 figura quale parte lesa.

                                   2.   Con la presente richiesta, IS 1, rappresentata da un legale __________, chiede informazioni circa l’esito del processo e se la parte civile sia stata risarcita dall’accusato.

                                         Il presidente della Corte del merito si è rimesso al giudizio di questa Camera.

                                         Il procuratore pubblico ha contestato l’autorizzazione da parte del patrocinatore estero ad esercitare in Svizzera. Ha pure eccepito l’irregolarità formale della richiesta, in quanto presentata unicamente per fax. Ha infine contestato l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte della società istante. PI 3 ha contestato all’istante, che non si è costituita parte civile, il diritto di ricevere le informazioni richieste, che potrebbe facilmente ottenere dalla sua cliente, PI 4. Quest’ultima, per mezzo del proprio patrocinatore, ha fatto sapere che non è stata risarcita.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, l’istanza è presentata dalla società riconosciuta nell’atto d’accusa quale parte lesa.

                                         Occorre preliminarmente fare alcune considerazioni sulla situazione giuridica della parte lesa nel CPP. La stessa è menzionata all’art. 69 cpv. 3 CPP (in caso di promozione dell’accusa, il procuratore pubblico deve avvertire la parte lesa) e all’art. 184 cpv. 2 CPP (in caso di decreto di non luogo a procedere il procuratore pubblico lo notifica alla parte civile o alla parte lesa).

                                         Da queste due menzioni, appare evidente che il codice tutela la parte lesa nella fase iniziale del procedimento.

                                         Per un verso, comunicandole l’eventuale decisione di non luogo a procedere, di modo che la parte lesa, costituendosi parte civile, possa presentare un’istanza di promozione dell’accusa ai sensi dell’art. 186 CPP.

                                         Per altro verso, comunicandole la promozione dell’accusa, ovvero il passaggio del procedimento dalla fase delle informazioni preliminari a quella dell’istruzione formale. Non essendo possibile una promozione dell’accusa contro ignoti, il leso apprende in tal modo chi sia sospettato quale autore del reato, potendo in tal modo decidere, con cognizione di causa, se costituirsi parte civile  (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 14 ad art. 69, p. 223).

                                         Dopo questa comunicazione, vi saranno solo rapporti con la parte civile: nessuna comunicazione va più obbligatoriamente fatta alla parte lesa (Messaggio aggiuntivo del 20.3.1991, p. 100).

                                   5.   A contrario, si deve considerare che la parte lesa, non costituitasi parte civile, non ha più diritto di ricevere informazioni sul prosieguo del procedimento, rispettivamente sull’esito del medesimo dopo lo svolgimento dell’istruzione formale.

                                   6.   Alle luce delle surriferite norme e considerazioni, si deve concludere che la parte lesa non ha, di principio, un interesse giuridico legittimo a conoscere l’esito del procedimento nel quale ha rinunciato a costituirsi parte civile. Solo eccezionalmente, indicando e giustificando specifici motivi relativi al caso di specie, può vedersi riconoscere un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Ciò che nel caso concreto non è realizzato, ritenuto inoltre che può comunque intervenire presso la parte civile.

                                   7.   Per questi motivi, l’istanza va respinta, ciò che permette di prescindere dall’esaminare se il patrocinatore dell’istante fosse legittimato o meno a presentare la richiesta o se la stessa fosse formalmente corretta.

                                   8.   La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Considerata la semplicità della procedura, non si riconoscono ripetibili.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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