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Ticino Camera dei ricorsi penali 28.01.2011 60.2010.413

28 gennaio 2011·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,145 parole·~6 min·3

Riassunto

Trasmissione dell'incarto in materia di dissigillamento al giudice dei provvedimenti coercitivi per evasione

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.413  

Lugano 28 gennaio 2011/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di dissigillamento 14.12.2010 presentata dal

IS 1  

nell’ambito della procedura di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale [domanda 2.3.2009 del __________, __________] (inc. ROG.__________);  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che in data 14.12.2010 il procuratore pubblico Moreno Capella ha presentato a questa Camera un’istanza di dissigillamento in merito ad alcuni documenti acquisiti presso lo studio legale dell’avv. PI 1 a __________ e presso un istituto bancario svizzero nell’ambito della domanda di assistenza in materia penale del 2.3.2009, e relativi complementi, presentata dal __________ di __________;

che questa Camera, nella sua ultima sentenza del 22.12.2010 (inc. CRP __________), si è così espressa sul problematico quesito relativo alla competenza in materia di dissigillamento:

                                              “(…) 1.2.

                                                              Con giudizio 9.6.2008 questa Camera ha riconosciuto la sua competenza a pronunciarsi in merito al dissigillamento di simili atti: “preliminarmente occorre rilevare che la competenza della scrivente Camera in relazione alle procedure di disuggellamento, per nulla pacifica, è stata determinata dopo uno scambio di pareri tra questa Camera ed il Tribunale penale federale, II Corte dei reclami penali (in data 11.12.2007 e 19/20.12.2007), con riferimento anche alla decisione 18.2.2008 della medesima Corte dei reclami penali (inc. RR.__________). La competenza, ammessa per evidente spirito di servizio, può essere agganciata all’art. 4 della Legge cantonale d’applicazione alla AIMP del 16.5.1988 (RL TI 3.3.3.2)” [decisione 9.6.2008, p. 2, inc. __________].

                                                              La legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009, ha nondimeno abrogato l’art. 4 della legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, ciò che ha indotto questa Camera (…)  a disconoscere una sua ulteriore competenza ad esprimersi al proposito. Circostanza che ha spinto il Tribunale penale federale ad adire l’Alta Corte con un’azione giusta l’art. 120 cpv. 1 lit. a LTF, dichiarata inammissibile (inc. __________). Il Tribunale federale – nel suo giudizio 10.8.2010 – ha indicato che, “per evidenti motivi di economia processuale e con riferimento al principio di celerità, la CRP, quale autorità a suo tempo competente secondo il diritto cantonale, potrebbe nondimeno riassumere l’incarto” (p. 6, inc. __________).

                                                              1.3.

                                                              Questa Camera, in considerazione della manifesta lacuna nella legge dovuta all’abrogazione dell’art. 4 della legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale e dell’invito / dell’esortazione dell’Alta Corte all’indirizzo della Camera dei ricorsi penali, ritiene che detta lacuna debba essere colmata con l’assunzione della competenza ad esprimersi sul dissigillamento di atti sequestrati nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. E questo per non procrastinare oltre la chiusura della procedura rogatoriale introdotta il 12/13.5.2009 e pertanto per tenere conto del principio della celerità (art. 17a cpv. 1 AIMP: “L’autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.”).

                                                             Si tratta invero di continuare ad ammettere una competenza che mai è stata pacifica e che ha fatto oggetto di scambio di opinioni con il Tribunale penale federale [cfr. quanto esposto nel giudizio 18.2.2008 della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (inc. RR.__________)], al termine del quale questa Camera – “per evidente spirito di servizio” – ha assunto il compito di procedere al dissigillamento di atti sequestrati nel contesto di una domanda di assistenza internazionale in materia penale.

                                                              Certo, quando la Camera dei ricorsi penali ha ammesso la sua competenza, l’art. 4 della legge di applicazione della legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale era ancora in essere. Dall’1.1.2007, con l’entrata in vigore della modificata legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, questa Camera non era tuttavia già più competente in materia di ricorso contro le decisioni delle autorità di esecuzione, competenza di spettanza della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Il fatto che il citato art. 4 non sia stato abrogato contestualmente all’entrata in vigore della citata legge federale sembra dovuto, più che a consapevole e ponderata scelta del legislatore cantonale, a dimenticanza. Tanto è vero che detto articolo è stato abrogato successivamente dalla legge sulla revisione della giurisdizione amministrativa del 2.12.2008, in vigore dal 27.1.2009, con il seguente commento: “L’art. 4 va pure abrogato, perché l’articolo 25 capoverso 1 AIMP, nella versione entrata in vigore il 1° gennaio 2007, stabilisce che le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Camera dei reclami penali del Tribunale penale federale” (messaggio 13.11.2007, n. 5994).

                                                              La competenza di questa Camera si è quindi sempre fondata, più che su una effettiva base legale, sul fatto che l’incertezza dovuta all’ambiguità della regolamentazione della procedura in materia di dissigillamento non poteva manifestamente pregiudicare coloro che avevano chiesto l’apposizione dei sigilli e che avevano diritto a che un’autorità si pronunciasse sul dissigillamento.

                                                              La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con sentenza 18.2.2008, si era peraltro dichiarata incompetente a decidere in ambito di dissigillamento (inc. RR.__________) (…)”;

che tuttavia, in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il 1°.1.2011 è entrato in vigore il nuovo art. 9 AIMP [contemporaneamente al nuovo codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)] che, per quanto concerne la perquisizione di carte e registrazioni e all’apposizione di sigilli, rimanda, per analogia, agli articoli 246/248 CPP;

che la presente istanza di dissigillamento è stata inoltrata a questa Camera in data 14.12.2010, e dunque prima dell’entrata in vigore della nuova disposizione, ma non ha potuto essere evasa prima del 1°.1.2011;

che la recente revisione dell’AIMP non prevede una norma specifica relativa all’applicazione del nuovo art. 9;

che l’art. 448 cpv. 1 CPP pone, in generale, il principio dell’applicazione da subito del nuovo diritto, di modo che ai procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo CPP si applica da subito il nuovo diritto, tranne eccezioni enumerate specificatamente in altre norme transitorie;

che pertanto è applicabile, nella fattispecie in esame, il nuovo art. 9 AIMP che rimanda, tra gli altri, all’art. 248 cpv. 3 CPP che prevede invero che, se l’autorità penale presenta una domanda di dissigillamento, sulla stessa decide definitivamente il giudice dei provvedimenti coercitivi (nell’ambito della procedura preliminare) o il giudice presso il quale il caso è pendente (negli altri casi);

che questa normativa viene a colmare ed a risolvere la lacunosa ed incerta situazione giuridica precedente al 1°.1.2011;

che di conseguenza il presente incarto viene trasmesso per evasione al giudice dei provvedimenti coercitivi;

che la procedura presso questa Camera è evasa con l’emanazione della presente decisione, senza tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamate le norme citate ed ogni altra disposizione applicabile,

dispone

                                   1.   L’incarto è trasmesso, per evasione, al giudice dei provvedimenti coercitivi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

-          .  

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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