Incarto n. 60.2010.389
Lugano 10 dicembre 2010
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 24/25.11.2010 presentata da
IS 1, , patr. da: PR 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento conseguente ad una segnalazione ex art. 9 LRD;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione ex art. 9 LRD al MROS, da quest’ufficio trasmessa al Ministero pubblico del Canton Ticino, quest’ultimo ha formalmente aperto un procedimento penale (inc. MP __________), concluso con una decisione di non luogo a procedere dell’11.5.2010 (NLP __________), comunicato al MROS in data 11.5.2010 (quale archiviazione con semplice decisione interna) e al rappresentante legale del qui istante in data 19.11.2010.
2. Saputo dalla stampa dell’esistenza della segnalazione, il qui istante, tramite il proprio legale, chiede di poter avere accesso al testo della segnalazione e più in generale agli atti.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte ignara (quale segnalato) nel procedimento immediatamente archiviato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste d’ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).
5. Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.
6. L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per determinare la data e l’ora.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria