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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.02.2010 60.2010.36

25 febbraio 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·492 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.36  

Lugano 25 febbraio 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 29.1/1.2.2010 presentata dalla

IS 1   

tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

ritenuto che in data 1.2.2010 questa Camera ha chiesto al Comando della polizia cantonale copia dell’incarto richiamato, che è pervenuto in data 4.2.2010;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 1 ha denunciato in data 30.6.2005 alla polizia ticinese il furto avvenuto a __________ della propria autovettura. Trattandosi di denuncia contro ignoti, l’incarto è tuttora pendente in polizia cantonale.

                                   2.   Presso la Pretura istante è pendente un'azione civile ordinaria (inc. __________) tra PI 1 e la PI 2, in relazione al risarcimento del danno conseguente al furto. In questo ambito è stato ammesso il richiamo in sede civile dell’incarto penale.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale pendente in polizia, in quanto entrambi riferiti al medesimo complesso di fatti.

                                   6.   L’istanza è accolta. L’incarto sarà trasmesso alla Pretura istante in allegato alla copia della presente decisione.

                                   7.   La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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