Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 06.12.2010 60.2010.341

6 dicembre 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·536 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.341  

Lugano 6 dicembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/14.10.2010 presentata da

IS 1  

  tendente ad ottenere copia di atti di un procedimento penale a suo carico;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una lite familiare, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 (inc. MP __________) conclusosi, dopo sospensione, con l’emanazione del decreto di non luogo a procedere 17.10.2005 (NLP __________).

2.Con scritto 13.10.2010 il qui istante ha chiesto di ricevere copia del rapporto relativo ai fatti del 2005. Il procuratore pubblico si è rimesso al giudizio di questa Camera.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.In concreto, pur essendo stato l’istante parte (quale querelato) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.Nel presente caso, occorre anzitutto considerare che il procedimento si è concluso in quanto, dopo la sospensione chiesta dalla moglie, la stessa non ha richiesto la continuazione nei sei mesi successivi. Occorre inoltre considerare che i fatti riguardano un aspetto delicato quale una lite in famiglia. In questa situazione, ed in mancanza di una motivazione specifica da parte dell’istante, occorre far prevalere le ragioni che hanno portato dapprima alla sospensione del procedimento penale ed in seguito al decreto di non luogo a procedere sopraindicato. Per questi motivi, l’istanza è respinta.

6.Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2010.341 — Ticino Camera dei ricorsi penali 06.12.2010 60.2010.341 — Swissrulings