Incarto n. 60.2010.304
Lugano 27 settembre 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 13/17.9.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione della Fondazione __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di PI 2 per titolo di atti sessuali con fanciulli con la minorenne __________.. L’inchiesta è in fase iniziale.
2. La CTR istante, chiamata a valutare eventuali misure a protezione della minorenne __________, chiede di poter esaminare gli atti del procedimento penale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.
5. Accanto all’interesse giuridico legittimo della CTR occorre considerare che l’inchiesta è in fase iniziale, ed un accesso indiscriminato potrebbe interferire con l’azione del procuratore pubblico.
6. L’istanza è accolta. Un rappresentante della CTR istante potrà esaminare, presso il Ministero pubblico, gli atti del procedimento penale surriferito che il procuratore pubblico riterrà, in base ai bisogni d’inchiesta, di mettere a disposizione.
7. Considerata la particolarità del caso, si rinuncia alla riscossione della tassa di giustizia e della spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria