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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.09.2010 60.2010.279

17 settembre 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,163 parole·~6 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale federale quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.279  

Lugano 17 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Matteo Cassina (in sostituzione di Mauro Mini)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 25/26.8.2010 presentata dal

IS 1, __________,  

tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale NLP __________ concernente PI 1 (patr. da: avv. PR 1, __________), in relazione ad un gravame in materia fiscale pendente presso l’Alta Corte federale;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico del Canton Ticino, che l’ha trasmessa a questa Camera con scritto 26/27.8.2010;

richiamate le osservazioni 1°.9.2010 del procuratore generale Bruno Balestra mediante le quali si rimette alla decisione di questa Camera;

richiamato lo scritto 13/14.9.2010 di PI 1 mediante il quale si oppone alla trasmissione degli atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una segnalazione del Consiglio di Stato ticinese del 13.1.2006 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________) per violazione del segreto d’ufficio, inizialmente contro ignoti, poi nei confronti di PI 1, per delle fughe di notizie sensibili relative alle procedure di tassazione dei coniugi __________.

                                         A seguito di due denunce del 5.12.2006 e del 5.1.2007 contro PI 1 presentate da __________ il Ministero pubblico ha aperto un ulteriore procedimento (inc. __________) per titolo di calunnia, subordinatamente diffamazione, soppressione di documenti, sviamento della giustizia, denuncia mendace, abuso di potere, infedeltà nella gestione pubblica e falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari.

                                         Entrambi i procedimenti sono stati conclusi con un decreto di non luogo a procedere emanato il 15.7.2010 dal procuratore generale Bruno Balestra (NLP __________).

                                         Contro questa decisione i coniugi __________ hanno presentato il 23.7.2010 un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI, attualmente pendente presso questa Camera (inc. CRP __________).

2.Presso la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale è pendente un ricorso in materia di diritto pubblico presentato da __________ e dalla __________ contro le sentenze 24.10.2007 e 14.1.2010 emanate dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello del Canton Ticino.

In questo ambito il presidente della Corte federale ha decretato la trasmissione, per consultazione, degli atti della procedura penale contro PI 1: “(…) il Procuratore generale del Cantone Ticino (…) è invitato a trasmettere per consultazione al Tribunale federale gli atti della procedura penale aperta nei confronti dell’ex direttore __________” (decreto 25.8.2010, p. 3, inc. __________). Il Tribunale federale ha infatti rilevato che __________ e la __________ nel loro ricorso davanti alla II Corte di diritto pubblico hanno invocato “(…) a più riprese il rapporto della ‘Commissione d’inchiesta amministrativa chiamata a indagare sulla situazione della Divisione delle contribuzioni’ del 20 marzo 2006 nonché fanno riferimento agli atti della procedura penale (…) aperta nei confronti dell’ex direttore della Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (…)” (decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________). Da ciò la necessità di poter visionare l’incarto penale sopraindicato considerato inoltre che “(…) le informazioni acquisite nel corso della procedura penale potrebbero rivelarsi, (…), importanti ai fini dell’attuale procedimento (…)” (decreto 25.8.2010, p. 2, inc. __________).

Il procuratore generale si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre PI 1 si è opposto alla trasmissione adducendo che l’incarto conterrebbe informazioni personali che nulla avrebbero a che vedere con il procedimento in essere davanti il Tribunale federale.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne che nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP 4.7.2006, inc. __________), come del resto ritenuto anche dal Tribunale federale (decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 4.).

                                         Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP), applicando a titolo analogetico il criterio dell’utilità potenziale (in base al quale la cooperazione va rifiutata unicamente se gli atti richiesti non appaiono in alcun modo in rapporto con l’infrazione perseguita e sono manifestamente inadeguati a far procedere l’inchiesta), sviluppato nell’ambito di applicazione della AIMP. In questo senso si è espresso il Tribunale federale (decisione TF 2C_443/2007 del 28.7.2008, considerando 6.1.).

5.Giusta l’art. 112 cpv. 1 LIFD (secondo il quale le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano, su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge federale sull’imposta federale diretta, ogni informazione necessaria per la sua applicazione), l’art. 39 cpv. 3 LAID (secondo il quale le autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti, dei circoli e dei Comuni comunicano su richiesta alle autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale ogni informazione necessaria per la sua applicazione) e l’art. 185 cpv. 1 LT (secondo il quale le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, anche se vincolate dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per l’applicazione della presente legge alle autorità incaricate della sua esecuzione) vi è un dovere di cooperazione fra le autorità giudiziarie e le autorità incaricate dell’esecuzione della legislazione fiscale.

6.Nel caso in esame, ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante, le disposizioni di legge soprindicate e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti, si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP. Il procedimento penale aperto nei confronti di PI 1 e la procedura davanti alle autorità fiscali concernente i coniugi __________ e la __________ sono infatti strettamente connessi. L’opposizione sollevata da PI 1, generica e non sostanziata, non può dunque essere accolta.

7.L’istanza è accolta. L’inc. NLP __________ sarà trasmesso da questa Camera direttamente alla II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, alla crescita in giudicato della presente decisione.

8.Considerati gli art. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 ss. LTF al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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