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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.274

6 settembre 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·529 parole·~3 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.274  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.8.2010 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una denuncia 18.10.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 1, sfociato nell’atto d’accusa 5.1.2007 per titolo di cattiva gestione nel contesto della __________. Con sentenza 15.10.2008 la Corte delle assise correzionali di __________ ha prosciolto PI 1 (__________). Con sentenza del 10.3.2009 la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso del procuratore pubblico e di due parti civili, confermando in sostanza il proscioglimento (inc. __________).

2.Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________) di alcune persone, cessionarie ex art. 260 LEF, contro PI 1 in relazione al fallimento della __________. In tale ambito le parti hanno chiesto, e il pretore ha ammesso, il richiamo in sede civile dell’incarto penale.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

5.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato è pertinente all’oggetto della causa civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo.

6.L’istanza è accolta. Gli atti dell’incarto __________ saranno trasmessi direttamente alla Pretura istante ad opera del Tribunale penale cantonale, mentre copia della sentenza di cassazione del 10.3.2009 (rif. __________) sarà allegata alla copia della presente decisione inviata alla Pretura istante.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.      L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.      La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

-          

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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