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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.09.2010 60.2010.231

6 settembre 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·821 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.231  

Lugano 6 settembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, esclusosi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.6.2010 presentata dal

IS 1  

  tendente ad ottenere copia degli incarti relativi ad un docente;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 14/15.7.2010, unitamente ad uno scritto accompagnatorio e a diversi incarti;

richiamato lo scritto 21/23.7.2010 del procuratore generale mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 6/9.8.2010 di PI 1 mediante le quali espone la sua situazione, contestando, in sostanza, i motivi a fondamento della richiesta del Dipartimento istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.Con scritto 31.5.2010, il IS 1 ha chiesto al Ministero pubblico di essere messo a conoscenza di eventuali sanzioni penali per violazione del codice penale o di altre leggi federali a carico di PI 1, docente a carico del quale è stato aperto un procedimento amministrativo. A seguito di una richiesta di precisazione da parte del Ministero pubblico, con scritto 16.6.2010, il IS 1 ha ribadito l’apertura di un procedimento amministrativo a carico di PI 1. Per questa ragione chiede di poter avere accesso a tutte le informazioni che possano influire sullo svolgimento della sua professione. In particolare chiede informazioni su eventuali violazioni della LStup, di cui sarebbe venuto a conoscenza da “…voci e informazioni...”. Per questo motivo chiede di poter avere accesso a tutti gli incarti penali, anche tuttora aperti o che sono sfociati in decisioni di non luogo a procedere.

2.Il Ministero pubblico ha trasmesso la richiesta per conoscenza a questa Camera, con scritto accompagnatorio, trasmettendo determinati incarti, e rimettendosi per il resto alla decisione di questa Camera.

3.PI 1 sostanzialmente si oppone alla richiesta, esponendo la propria situazione e sostenendo di essere oggetto di ritorsioni sul posto di lavoro, per essere assurto a portavoce di malumori esistenti tra colleghi rispetto alla direzione della scuola in cui è attivo.

4.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

5.Nel presente caso, esaminate per un verso le richieste del IS 1, e per altro verso gli incarti trasmessi dal Ministero pubblico, e soppesati i divergenti interessi tra istante e resistente, si può ammettere la richiesta solo parzialmente.

                                         Occorre infatti anzitutto sottolineare che il IS 1 non indica i motivi che hanno condotto all’apertura, a carico di PI 1, di una procedura amministrativa in relazione alla quale chiede l’accesso completo agli atti penali.

                                         Occorre inoltre sottolineare che la richiesta deriva “…da voci e da informazioni…” non meglio precisate.

                                         Occorre infine ritenere che la legittima preoccupazione relativa ad eventuali violazioni della LStup non trova alcun positivo riscontro in sentenze di condanna a carico di PI 1, nei limiti delle informazioni possibili in base alle norme sul casellario giudiziario.

                                         Due procedimenti a carico di PI 1 per contravvenzioni alla LStup si sono conclusi con altrettante sentenze di assoluzione da parte della Pretura penale.

                                         A carico di PI 1 esistono due decisioni di condanna, mediante decreto d’accusa (per sviamento della giustizia e per violazione grave alle norme sulla circolazione stradale), che, in base allo scritto 14.7.2010 del Ministero pubblico, sono già conosciute dal IS 1.

6.In queste circostanze si deve concludere che non è dato un interesse giuridico legittimo adeguato e sufficiente per consentire un indiscriminato accesso ad incarti penali non direttamente connessi con la (non meglio precisata) inchiesta amministrativa, relativi a procedimenti conclusisi con assoluzioni o non luoghi a procedere.

7.L’istanza è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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