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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.06.2010 60.2010.179

1 giugno 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,066 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di proroga del carcere preventivo. seri indizi. principio di proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.179  

Lugano 1 giugno 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26/27.5.2010 presentata dal

IS 1

  tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;  

visto il preavviso favorevole 31.5/1.6.2010 del procuratore pubblico Chiara Borelli;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 27.5.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 15.11.2009, il procuratore pubblico ha emanato l’11.5.2010 l’atto d’accusa (ACC __________), rinviandolo a processo per titolo di coazione sessuale ripetuta, atti sessuali con fanciulli ripetuti, trascuranza degli obblighi di mantenimento, violazione del dovere d’assistenza o educazione, pornografia, denuncia mendace e falsa testimonianza.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 27.7.2010, con continuazione per tre giorni.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise criminali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 27.7.2010, rispettivamente fino al 29.7.2010, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

                                   4.   Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuti gli impegni indicati dal presidente istante nella richiesta di proroga, e tenuto conto della situazione del  Tribunale penale cantonale.

                                   5.   Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, viste anche le sue ammissioni (in particolare verbali 17.11.2009, AI 12, p. 1-4; 1.12.2009, AI 29, p. 8-15; 25.2.2010, AI 101, p. 9-12).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

                                   6.   Nel presente caso, considerato come non sia contestata la protrazione della carcerazione preventiva, questa Camera si può dispensare dall’esame dei preminenti motivi di interesse pubblico.

                                   7.   Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

                                   8.   Occorre ritenere che la durata della proroga è di poco oltre le due settimane. Considerati i reati oggetto dell’atto di accusa e la situazione personale dell’accusato, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena e l’inchiesta non presenta particolari tempi morti o violazioni del principio della celerità.

                                   9.   L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 29.7.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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