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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2010 60.2010.149

25 novembre 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,533 parole·~13 min·3

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.149  

Lugano 25 novembre 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28/29.4.2010 presentata da

IS 1, patr. da: PR 1

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 2.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 5/6.5.2010 della Divisione della giustizia – che ha rinviato alle osservazioni del Ministero pubblico – e 5/6.5.2010 del magistrato inquirente – che si è rimesso al giudizio di questa Camera –;

preso atto che, su domanda 8.11.2010 di questa Camera, il 9/10.11.2010 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio non sono state coperte, anticipate o garantite da compagnie di assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che il __________, ore 19.45, a __________, è avvenuta una collisione tra il motoveicolo __________ targato __________, alla guida del quale si trovava __________, __________, che stava circolando sulla strada principale, e l’autovettura __________ targata __________, alla guida della quale c’era IS 1, __________, che stava immettendosi sulla strada principale;

                                         che in seguito al sinistro __________ è deceduto sul posto;

                                         che con decisione 2.11.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale promosso a carico di IS 1 per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione alle norme della circolazione: “ne consegue, visto l’accertamento peritale sulla velocità a di almeno 115 km/h – 131 km/h della vittima, vigente un massimo di 80 km/h, all’accusata, non possa essere addebitato, benché la velocità lenta di immissione, da un profilo penale di aver cagionato per negligenza il decesso del motociclista, (…)” (decreto di abbandono 2.11.2009, p. 5, ABB __________);

                                         che con gravame 13.11.2009 – intitolato “atto di accusa (proposta)” – __________ e __________ (moglie e figlio della vittima) hanno domandato che “è promossa l’accusa nei confronti di IS 1, nata il __________, Via __________, __________, per i titoli di reato di omicidio colposo e grave infrazione alle norme della circolazione; per i fatti avvenuti sulla strada cantonale di __________, all’altezza del distributore __________ in data __________, e in specie per avere, per imprevidenza colpevole alla guida della vettura __________ (__________), sulla strada cantonale di __________, cagionato la morte di __________, nonché messo in pericolo la vita altrui” (proposta di atto di accusa 13.11.2009, p. 16);

                                         che questa Camera, il 16.12.2009, ha dichiarato irricevibile la proposta di atto di accusa in difetto di un atto di accusa accompagnato da memoriale di motivazione (inc. __________);

                                         che il 19.4.2010 il Tribunale federale ha respinto – per quanto ammissibile – il ricorso in materia penale 26/27.1.2010 presentato dai proponenti contro la predetta sentenza (inc. __________);

                                         che con istanza 7/8.6.2010 __________ e __________ hanno postulato la revoca del decreto di abbandono 2.11.2009 (ABB __________) e la promozione dell’accusa nei confronti di IS 1 per omicidio colposo (art. 117 CP) e grave infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 2 LCStr);

                                         che con giudizio 19.8.2010 – non impugnato – questa Camera ha respinto la predetta domanda di revoca (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 13'198.75 per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che l’avv. PR 1 ha assunto il mandato di patrocinio il 14.7.2008 (AI 6), ben prima della promozione dell’accusa nei confronti di IS 1 occorsa il 2.4.2009 (AI 42), ovvero quando la qui istante non era ancora formalmente accusata;

                                         che – come detto – il diritto in questione compete all’accusato;

                                         che accusato è chiunque nei confronti del quale il procuratore pubblico ha promosso l’accusa (art. 47 cpv. 1 CPP);

                                         che lo scopo delle informazioni preliminari è quello di stabilire se una notizia di reato è sostenuta da sufficienti indizi, onde decidere se promuovere l’accusa e avviare l’istruzione formale o se decretare un non luogo a procedere (art. 184 cpv. 1/2 CPP);

                                         che in questa fase preliminare l’interessato non ha veste di accusato e pertanto non necessita generalmente dell’assistenza di un difensore;

                                         che la qualità di parte processuale nasce infatti, come esposto, con la promozione dell’accusa e da quel momento l’accusato beneficia di determinati diritti e, segnatamente, di essere assistito da un legale, di accedere agli atti e di partecipare agli interrogatori (art. 49 ss. CPP);

                                         che la giurisprudenza cantonale ha nondimeno superato questa concezione formale di accusato, basandosi su una nozione sostanziale, riferita alla persona concretamente sospettata di un reato, indipendentemente dalla formale promozione dell’accusa (L. MARAZZI, Il Giar, L’arbitro nel processo penale, Lugano 2001, p. 12 ss.);

                                         che è quindi da considerare accusata ogni persona sospettata di aver commesso un reato, oggetto di indagini, con importanti ripercussioni sulla sua situazione o sulla sua sfera personale (perquisizione, sequestro, ecc.);

                                         che, nell’ambito delle informazioni preliminari, il magistrato inquirente ha, tra l’altro, ordinato il controllo tecnico dei veicoli coinvolti nel sinistro (AI 2), ha assunto agli atti il rapporto di constatazione incidente mortale della circolazione stradale 12.8.2008 (AI 12) ed ha disposto l’allestimento di una perizia sulla dinamica dell’evento (AI 30);

                                         che i predetti atti, di per sé, non colpivano in misura importante i di lei interessi;

                                         che nondimeno la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessario un patrocinatore: il reato di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP [secondo cui è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno (BSK Strafrecht II – C. SCHWARZENEGGER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 117 CP)] non è, manifestamente, di semplice ed immediata comprensione per un non giurista;

                                         che le circostanze concrete imponevano pertanto la presenza di un legale;

                                         che IS 1 va dunque ritenuta accusata a’ sensi dell’art. 317 CPP fin dall’inizio del procedimento penale;

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera dei ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione delle note professionali del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 13'198.75, ovvero CHF 12'034.75 per onorario, spese ed IVA (4/5 delle prestazioni legali esposte, comprensive anche dell’attività di natura civile) e CHF 1'164.-- per esborsi effettivi;

                                         che IS 1 rileva come nelle ultime fasi dell’istruttoria il di lei difensore “(…) ritenne opportuno far capo alla consulenza di un collega molto più versato nel ramo del diritto penale, l’avv.o __________” (istanza 28/29.4.2010, p. 2), la cui nota – della quale chiede l’indennizzo – ammonta a CHF 1'119.05;

                                         che il fatto che la qui istante abbia fatto ricorso a più legali è, di per sé, perfettamente legittimo: poteva infatti liberamente decidere a chi affidare la sua difesa;

                                         che questa scelta non comporta tuttavia necessariamente che le spese cagionate possano e debbano pure essere risarcite;

                                         che, di regola, nel caso in cui un accusato conferisca mandato a più patrocinatori, sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento, sono risarcite soltanto le spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, Diss., Zurigo 1998, p. 106);

                                         che – per un giurista – il caso di specie, sfociato in un decreto di abbandono in considerazione dell’eccessiva velocità della vittima, non poteva certo essere ritenuto complicato, a maggior ragione considerato che non si sono poste particolari questioni giuridiche, circostanza che difatti IS 1 non sostiene;

                                         che la nota professionale dell’avv. __________ – così come tutte le prestazioni indicate nelle note professionali dell’avv. PR 1 inerenti alla relazione professionale con il collega – restano quindi a carico dell’istante;

                                         che a suo carico rimangono inoltre tutte le operazioni riguardanti sia l’assicurazione __________ (come del resto riconosce IS 1) sia la Sezione della circolazione (il procedimento disciplinare promosso a suo carico dipendendo dall’incidente medesimo e non dall’avvio del procedimento penale per titolo di omicidio colposo e di grave infrazione alle norme della circolazione);

                                         che le note professionali fanno riferimento, l’8/9.6.2009, a “perizia di parte”: agli atti del procedimento penale non risulta tuttavia detta perizia, di cui è sconosciuto il tenore (e l’eventuale portata ai fini del procedimento stesso): non si possono pertanto riconoscere gli oneri legati alla medesima, che restano a carico dell’istante;

                                         che la tariffa oraria esposta – CHF 420.--/ora (per 31 ore) – non è conforme ai suddetti principi: il fatto che le parti abbiano concordato tale tariffa non implica che possa / debba essere rifusa da questa Camera, che al caso concreto (non particolarmente complicato) applicherà quindi l’usuale tariffa di CHF 250.--/ora (la differenza restando a carico di IS 1);

                                         che – tutto ciò considerato – si giustifica ammettere un onorario pari a 18 ore e 50 min a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 4'708.35, di cui 150 min per i colloqui (di persona / telefonici) con la cliente / il di lui figlio, 70 min per i colloqui (di persona / telefonici) con il Ministero pubblico / l’Ufficio del giudice dell’istruzione e dell’arresto / la Camera dei ricorsi penali, 25 min per i colloqui con il perito __________ e l’invio di lettere al medesimo, 90 min per le lettere alla cliente, 255 min per gli scritti al Ministero pubblico [AI 6 (10 min), AI 14 (10 min), AI 15 (10 min), AI 20 (10 min), AI 28 (15 min), AI 33 (60 min), AI 37 (5 min), AI 41 (10 min), AI 44 (30 min), AI 47 (45 min), AI 56 (10 min), AI 57 (10 min), AI 67 (20 min), AI 84 (10 min)], 30 min per gli scritti e le telefonate al Comando della polizia cantonale, 20 min per la lettera al giudice dell’istruzione e dell’arresto (10.3.2009), 60 min per il reclamo 19/20.1.2009 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 22), 60 min per l’interrogatorio 4.5.2009 (AI 50), 75 min per gli interrogatori 2.9.2009 (AI 70/71), 240 min per l’esame degli atti, 5 min per la redazione della procura e 50 min per la stesura dell’istanza di indennità (non sono riconosciuti gli oneri inerenti alla fatturazione, a carico del legale);

                                         che le spese ammontano a CHF 533.--, di cui CHF 151.-- per gli scritti al Ministero pubblico [AI 6 CHF 7.--, AI 14 CHF 9.--, AI 15 CHF 9.--, AI 20 CHF 9.--, AI 28 CHF 12.--, AI 33 CHF 17.--, AI 37 CHF 9.--, AI 41 CHF 9.--, AI 44 CHF 11.--, AI 47 CHF 13.--, AI 56 CHF 5.--, AI 57 CHF 9.--, AI 67 CHF 17.--, AI 84 CHF 15.-- (CHF 4.--/pagina come indicato nelle note professionali)], CHF 56.-- per gli scritti alla cliente, CHF 14.-- per gli scritti al Comando della polizia cantonale, CHF 9.-- per la lettera al giudice dell’istruzione e dell’arresto (10.3.2009), CHF 10.-- per gli scritti al perito __________, CHF 29.50 per il reclamo 19/20.1.2009 al giudice dell’istruzione e dell’arresto (AI 22), CHF 18.50 per le telefonate, CHF 220.-- per le fotocopie, CHF 4.-- per la procura, CHF 21.-- per la redazione dell’istanza di indennità;

                                         che l’IVA è pari a CHF 398.35;

                                         che, a titolo di spese legali, all’istante è dovuta la somma di CHF 5'684.70, di cui CHF 4'708.35 per onorario, CHF 533.-- per spese, CHF 398.35 per IVA e CHF 45.-per fotocopie del rapporto di polizia;

                                         che interessi di mora non sono richiesti;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.--, sono poste a carico dell’istante, parzialmente soccombente, in ragione di CHF 650.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 2.11.2009 emanato dal procuratore pubblico Chiara Borelli (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5'684.70.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 1’000.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 1’050.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 650.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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