Incarto n. 60.2010.144
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/23.4.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con esposto 7.12.2006 la __________ ed il suo amministratore unico hanno sporto una denuncia per titolo di appropriazione indebita nei confronti di due persone, accusandole di essersi indebitamente appropriate della somma di CHF 57'741.25, importo provento della vendita di carburante che avrebbe dovuto essere versato ad PI 3 di __________, proprietaria del carburante.
Con decisione 7.4.2008, il procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in capo al procedimento penale stante il carattere solo civile della controversia (NLP __________).
La successiva istanza di promozione dell’accusa è stata respinta da questa Camera con sentenza del 28.7.2008 (inc. CRP __________).
2. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile (inc. __________) tra la PI 2 e la PI 3 relativa al surriferito importo. Con la presente istanza, la Pretura chiede il richiamo in sede civile dell’incarto penale.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nel presente caso è pacifica la connessione tra il procedimento penale e l’incarto civile.
6. L’istanza è accolta. L’incarto del Ministero pubblico è trasmesso alla Pretura istante unitamente alla copia della presente decisione a lei destinata, con l’onere poi di ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria