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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.04.2010 60.2010.138

23 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,053 parole·~5 min·5

Riassunto

Istanza di proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. 60.2010.138  

Lugano 23 aprile 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 20/21.4.2010 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;  

visto il preavviso favorevole 21/22.4.2010 del procuratore pubblico Antonio Perugini;

preso atto che l'interessato non si oppone alla proroga, come comunicato con lettera 21/22.4.2010 del patrocinatore;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 1°.2.2010, il procuratore pubblico Antonio Perugini ha emanato il __________ l’atto d’accusa (__________), rinviandolo a processo per atti sessuali con fanciulli, ripetute lesioni colpose, infrazione e contravvenzione alla LStup.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato a martedì 18.5.2010.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino al 18.5.2010, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

4.Nel caso in esame, sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta la situazione del presidente istante e del Tribunale penale cantonale, ritenuto peraltro che la proroga è di un paio di giorni.

5.Nel presente caso sono dati seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta dalle diverse deposizioni contestategli nel verbale del 24.2.2010 (Verbale n. 1).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. GIAR __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale, Lugano 1997, no. 13 ad art. 103 CPP).

6.Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico.

7.Nel presente caso, considerato come non ci siano opposizioni alla brevissima proroga richiesta, si può limitare l’esame dei motivi d’interesse pubblico indicando che c’è sia un pericolo di collusione (in relazione alle persone che chiamano in causa CO 1), sia un pericolo di fuga (in considerazione dei pochi legami suoi con il nostro paese).

8.Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b). Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

9.Nel presente caso occorre considerare come la protrazione richiesta sia di un paio di giorni, ciò che la rende conforme al principio della proporzionalità. Per il resto, l’inchiesta è stata condotta in modo celere.

                                10.   L’istanza è accolta: non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________, è prorogato fino al 18.5.2010, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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