Incarto n. 60.2010.125
Lugano 20 maggio 2010/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.3/8.4.2010 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata spedita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto del 7/8.4.2010, nel quale ha pure espresso il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda;
richiamate le osservazioni 12/13.4.2010 del dr. med. PI 1 mediante le quali si oppone al richiamo richiesto in ragione di possibili informazioni coperte dal segreto medico;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia presentata da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 per titolo di violazione del segreto professionale (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con un decreto di non luogo procedere emanato il 31.1.2008 (NLP __________
2. In relazione a un’azione civile ordinaria tra __________ e l’allora suo difensore (inc. __________), la Pretura istante chiede il richiamo in sede civile dell’incarto MP __________ del Ministero pubblico.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la procedura civile pendente presso la Pretura istante e l’incarto penale richiamato. Per ossequiare l’obbiezione sollevata circa il segreto medico, si giustifica di non trasmettere la cartella clinica acquisita agli atti (AI 17).
6. L’istanza è accolta. L’incarto del Ministero pubblico, esclusa la cartella clinica, sarà trasmesso alla Pretura istante, una volta cresciuta in giudicato la presente decisione, con l’onere di poi ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.
7. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria