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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.05.2009 60.2009.89

27 maggio 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,054 parole·~5 min·3

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.89  

Lugano 27 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6/9.3.2009 presentata da

 IS 1, , patr. da:   PR 1 

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.2.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 10/11.3.2009 del giudice della Pretura penale e 11.3.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella – che si sono rimessi al giudizio di questa Camera – e 18/20.3.2009 della Divisione della giustizia – che, da parte sua, si è rimessa alle osservazioni del Ministero pubblico –;

preso atto che, su richiesta 9.3.2009 di questa Camera, l’11/12.3.2009 IS 1 – per il tramite del suo legale – ha comunicato che le spese di patrocinio non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 18.8.2008 il magistrato inquirente ha posto IS 1 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di favoreggiamento giusta l’art. 305 cpv. 1 CP “per avere, a __________, l’11.5.2008, dichiarando alla Polizia, contrariamente al vero, che lo stesso non era presente al suo domicilio, sottratto __________ ad atti di un procedimento penale”;

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 1'200.-- (venti aliquote da CHF 60.--/aliquota), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________);

                                         che con scritto 1/2.9.2008 IS 1 ha interposto opposizione al decreto di accusa;

                                         che con sentenza 10.2.2009 il giudice della Pretura penale ha prosciolto l’accusata dall’imputazione (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'456.15 per spese legali;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di CHF 2'456.15, di cui CHF 2'166.65 a titolo di onorario (8 ore e 40 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 116.-- a titolo di spese e CHF 173.50 a titolo di IVA;

                                         che il legale ha assunto il mandato il 22.1.2009, dopo l’emanazione del decreto di accusa, ed ha sostanzialmente assistito l’istante nella preparazione del processo e nel dibattimento;

                                         che l’onorario – ovvero la tariffa applicata ed il dispendio orario – e le spese di cui la qui istante chiede la rifusione sono adeguati al caso, che non presentava specifiche difficoltà di fatto e/o di diritto;

                                         che a IS 1 va di conseguenza risarcito, a titolo di spese legali, l’importo postulato pari a CHF 2'456.15;

                                          che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 10.2.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 2'456.15.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                    3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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