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Ticino Camera dei ricorsi penali 24.04.2009 60.2009.85

24 aprile 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,311 parole·~7 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.85  

Lugano 24 aprile 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/5.3.2009 presentata dalla

dell’ PR 1 (incaricato dalla Pretura di eseguire l’ispezione degli atti),  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare alcuni atti di un incarto penale ai fini dell’istruttoria di cui all’incarto __________;  

premesso che l’istanza 4.3.2009 è giunta al Tribunale penale cantonale il 5.3.2009, che il medesimo giorno l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, senza formulare osservazioni in merito;

richiamati gli scritti 16.3.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella – che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare –, 25/26.3.2009 di __________ (patr. da: avv. __________, __________) – che postula la reiezione dell’istanza – e 25/26.3.2009 di __________ (patr. da: avv. __________, __________) – che non si oppone alla domanda con alcune limitazioni –;

preso atto dello scritto 20/23.3.2009 dell’avv. PR 1, che non ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 27 CPP;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nell’ambito dell’udienza preliminare tenutasi il 4.3.2009 dinanzi alla __________ relativa alla causa di cui all’incarto __________ promossa da IS 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), contro __________, __________, il pretore – per quanto interessa la fattispecie in esame – ha ammesso l’ispezione degli atti, presso il Tribunale penale cantonale, relativi al procedimento penale aperto a carico di __________ __________ e sfociato nella sentenza 8.11.2007 "(…) limitatamente a quanto relativo all’appropriazione indebita dell’accusato in danno a __________ ", essendo rilevanti ai fini del giudizio civile.

                                         Il pretore ha contestualmente incaricato l’avv. PR 1 di eseguire l’ispezione del surriferito incarto penale presso il Tribunale penale cantonale (copia verbale di udienza 4.3.2009, p. 2/3, inc. __________, annesso all’istanza 4/5.3.2009).

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Tribunale penale cantonale a questa Camera –, l’avv. PR 1 chiede di poter compulsare il surriferito incarto penale e di poter ottenere copia dei documenti che ritiene importanti per corroborare la tesi del suo patrocinato in sede civile, precisando parimenti che tali documenti verranno poi trasmessi direttamente alla Pretura (e non rilasciati a lui).

                                         A sostegno della sua richiesta produce copia del citato verbale di udienza 4.3.2009 di cui all’inc. __________, precisando tra l’altro che "(…). La causa ha per oggetto la constatazione di una posta alla graduatoria allestita dall’Ufficio dei fallimenti del Distretto di __________ nella liquidazione d’ufficio della successione relitta fu __________ __________ ", che "la parte attrice da me patrocinata contesta recisamente il rilevante credito che il signor ing. __________ __________ in __________ ha insinuato contro la massa", che "per provare i fatti e le tesi del mio cliente, in udienza ho riproposto come prova quanto già indicato in sede di petizione ossia l’ispezione presso il Tribunale penale cantonale degli atti del procedimento penale in odio a __________ __________, sfociato nella sentenza 8.11.2007, limitatamente a quanto relativo all’appropriazione indebita dell’accusato in danno a __________ e/o __________ __________ (…)" (istanza 4/5.3.2009, p. 1).

                                         Come esposto in entrata, il Tribunale penale cantonale ha trasmesso l’istanza, per competenza, a questa Camera, senza formulare osservazioni in merito.

                                         Il procuratore pubblico comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, chiedendo contestualmente che l’istanza sia esaminata alla luce della costante giurisprudenza di questa Camera.

                                         Il patrocinatore di __________ __________ chiede la reiezione dell’istanza, affermando, tra l’altro, che non è dato a sapere chi sia la parte istante e che non sarebbe stato messo in evidenza alcun interesse giuridico legittimo (cfr., nel dettaglio, osservazioni 25/26.3.2009).

                                         Il patrocinatore di __________ __________, dal canto suo, non si oppone all’ispezione degli atti d’inchiesta riguardante la posizione di __________ __________, evidenziando nondimeno che trattasi di un verbale di audizione di quest’ultimo e di un verbale di audizione del suo assistito, chiedendo che l’autorizzazione all’ispezione degli atti sia data limitatamente a questi atti.

                                         Con scritto 20/23.3.2009 l’avv. PR 1 ritiene, in sostanza, che l’art. 27 CPP non può trovare applicazione al caso in esame (cfr., nel dettaglio, scritto 20/23.3.2009).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come da prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   5.1.

                                         Va anzitutto osservato che nonostante il pretore della __________ non abbia presentato personalmente l’istanza, la surriferita giurisprudenza è comunque applicabile al caso di specie: in effetti, è la stessa Pretura che, in occasione dell’udienza preliminare ha ammesso, a determinate condizioni, l’ispezione di alcuni atti dell’incarto penale inerente a __________ __________, incaricando poi l’avv. PR 1 di eseguire tale ispezione, che a seguito di ciò ha formulato la presente richiesta.

                                         5.2.

                                         Nella fattispecie in esame appare data una connessione tra il procedimento civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto TPC __________. Alcuni atti del procedimento penale potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini dell’istruttoria civile: ciò emerge sia dalle motivazioni addotte dall’istante nella sua richiesta, sia dal contenuto del verbale di udienza 4.3.2009 (inc. __________), come peraltro evidenziato dallo stesso pretore. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’istanza è accolta alle seguenti condizioni:

                                         dopo la crescita in giudicato della presente decisione, l’avv. PR 1 è autorizzato a compulsare, presso il Tribunale penale cantonale, l’incarto penale TPC __________ sfociato nella sentenza 8.11.2007 limitatamente agli atti che si riferiscono al reato di appropriazione indebita __________ __________ nei confronti di __________ e/o __________ __________, che a cura della cancelleria del Tribunale penale cantonale gli verranno messi a disposizione. L’avv. PR 1 potrà fotocopiare soltanto i documenti utili ai fini del giudizio civile e dovrà consegnare tali documenti al personale della cancelleria del Tribunale penale cantonale, che li trasmetterà, per posta interna, alla __________.

                                   6.   Considerato che l’avv. PR 1, qui istante, nell’ambito della causa civile di cui all’inc. __________ è stato soltanto incaricato dalla __________, __________, di ispezionare gli atti, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della citata Pretura, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della __________, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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