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Ticino Camera dei ricorsi penali 01.04.2009 60.2009.84

1 aprile 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·753 parole·~4 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già querelato / accusato quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.84  

Lugano 1 aprile 2009/spa  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.3.2009 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare e a fotocopiare gli atti dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito della querela 7/9.6.2004 sporta da __________ __________ nei confronti di IS 1 per le ipotesi di reato di vie di fatto, minaccia e danneggiamento a proposito di presunti fatti accaduti a __________, il __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale sfociato, da un lato, nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 27.8.2007 (NLP __________) emanato dal sostituto procuratore pubblico (avverso il quale non è stata presentata istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP), e d’altro canto, nel decreto di accusa 27.8.2007, mediante il quale il sostituto procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuto autore colpevole di lesioni semplici "per avere, a __________, il 05 giugno 2004, intenzionalmente colpito con un pugno al volto __________ __________ " e di minaccia "per avere, nelle medesime circostanze di luogo e tempo (…), incusso spavento a __________ __________ con la frase “ti ammazzo”", e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 200.--, corrispondente a cinque aliquote da CHF 40.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________). Il citato decreto è regolarmente cresciuto in giudicato (inc. MP __________).

                                   2.   Con la presente istanza IS 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, chiede l’autorizzazione di poter visionare e di fotocopiare tutti gli atti del surriferito incarto penale, precisando tra l’altro che il 18.2.2009 __________ __________ ha promosso un’azione di risarcimento danni (dell’importo di CHF 278'231.-oltre a CHF 3'000.-- per torto morale) presso la Pretura di __________ in connessione con i fatti accaduti il 5.6.2004 (cfr., al proposito, copia petizione 18.2.2009 annessa all’istanza 5/6.3.2009).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato il qui istante parte (quale querelato e accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

                                         Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal patrocinatore di IS 1 nella sua richiesta e la finalità per cui è stata presentata l’istanza – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’istante a ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________, che peraltro l’ha interessato personalmente in qualità di querelato e di accusato.

                                         IS 1 e/o il suo patrocinatore, avv. PR 1, sono autorizzati a esaminare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico e a fotocopiare i documenti di cui necessitano.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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