Incarto n. 60.2009.81
Lugano 29 aprile 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.1./3.4.2009 presentata dal
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere informazioni riguardanti l’esito dei procedimenti penali a carico di alcuni cittadini stranieri richiedenti la naturalizzazione;
premesso che la richiesta 28.1.2009 è stata inviata erroneamente al Ministero pubblico e alla Magistratura dei minorenni, che l’hanno trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 2/4.3.2009 rispettivamente con scritto 11/12.3.2009;
richiamato lo scritto 2/4.3.2009 del Ministero pubblico, che ha informato questa Camera sull’esito di eventuali procedimenti penali aperti a carico dei cittadini in questione, rimettendosi parimenti al giudizio di questa Camera;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Con scritto datato 28.1.2009 il PR 1, per il tramite del suo sindaco e del suo segretario, chiede di poter essere informato sull’esito dei procedimenti penali aperti nei confronti di cinque cittadini stranieri residenti nel IS 1 che hanno presentato una domanda di naturalizzazione "(…) al fine di poter esaminare e preavvisare con cognizione di causa le pratiche e soprattutto evitare il ripetersi di quelle spiacevoli situazioni nelle quali purtroppo sono incorsi altri Comuni, (…)", precisando parimenti che "per alcuni di questi candidati il rapporto di polizia allegato menziona a loro carico dei decreti di accusa, mentre l’estratto del casellario non riporta alcunché, per cui non è dato a sapere il seguito di tali procedure" (istanza 28.1./3.4.2009 e documentazione ivi annessa).
Considerato l’esito del gravame, questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare i cinque cittadini stranieri.
2. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
3. 3.1.
Con decisione del 17.1.2005 (inc. 60.2004.418), questa Camera ha respinto un’istanza presentata in relazione ad una domanda di naturalizzazione da un consigliere comunale e segretario della commissione delle petizioni per difetto di legittimazione, non essendo stata formulata dal Comune, validamente rappresentato da un organo.
In quell’occasione questa Camera ha inoltre precisato quanto segue:
"Nel merito, qualora la richiesta emanasse da un’autorità comunale legittimatasi in quanto tale, l’istanza pone il quesito di merito a sapere se la facoltà di indagine relativa ad una procedura di naturalizzazione (ex art. 14 lett. c, 26 cpv. 1 e 49 b LCit, art. 16 e 17 LCCit) permetta di richiedere informazioni su procedimenti e decisioni che non figurano o sono state cancellate dall’estratto del casellario giudiziale, in relazione all’art. 80 (v)CP ed alle specifiche norme dell’Ordinanza sul casellario giudiziale (RS 331, ndr: ora Ordinanza del 29.9.2006 sul casellario giudiziale (Ordinanza VOSTRA, entrata in vigore l’1.1.2007)). La questione va risolta negativamente.
La documentazione che il richiedente la naturalizzazione deve presentare al Municipio (in virtù dell’art. 1 del Regolamento RLCCit del 10.10.1995), ed in particolare l’estratto del casellario giudiziale (art. 1 cpv. 2 lett. c RLCCit), sono certamente sufficienti per verificare se il richiedente si conformi all’ordine giuridico svizzero (art. 14 lett. c LCit, Messaggio del 26.8.1987 p. 305 nella versione tedesca).
La gestione del casellario giudiziale è anzitutto esaustivamente disciplinata a livello federale. Inoltre, in relazione alla cancellazione, tiene conto del tipo di reato e della sua gravità, ritenuto che il termine di cancellazione è tanto più lungo quanto più grave è il reato e la sanzione. Infine, le norme federali sulla gestione del casellario giudiziale sono generali, e possono essere disattese unicamente in presenza di una norma formalmente equivalente che vi deroghi. Visti gli interessi in gioco, si deve trattare di una base legale chiara, quale ad esempio l’art. 363 cpv. 4 (v)CP, che per il resto ribadisce il concetto che un’iscrizione cancellata non vada comunicata.
Nel presente caso, la LCit non contiene una simile norma. Neppure la si trova nella LCCit o nella RLCCit, riservato il discorso della forza derogatoria del diritto federale.
In mancanza di una base legale chiara, non è possibile derogare alle norme federali e generali del CP e del casellario giudiziale nell’ambito di una procedura di naturalizzazione. In questo senso il Comando della polizia cantonale è invitato a non fornire informazioni cancellate dal casellario giudiziale".
3.2.
Ora, con la modifica del Codice penale svizzero, entrata in vigore l’1.1.2007, il titolo quinto relativo al casellario giudiziale (art. 359 ss. vCP) è stato sostituito dal titolo sesto (art. 365 - 371 CP).
L’art. 365 CP – che sostituisce l’art. 359 vCP – prevede che l’Ufficio federale di giustizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 367 cpv. 1 CP), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione (cpv. 1 frase 1).
Il contenuto dell’estratto del casellario giudiziale è sancito dall’art. 366 CP [secondo cui nel casellario sono registrate le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all’estero (cpv. 1); nel casellario si iscrivono le condanne per crimini e delitti sempreché sia stata pronunciata una pena o una misura, le condanne per contravvenzioni al CP o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale, le comunicazioni provenienti dall’estero circa condanne pronunciate all’estero e sottoposte all’obbligo dell’iscrizione secondo il CP e i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti (cpv. 2 lit. a - d CP); le condanne di minori sono iscritte soltanto se è stata pronunciata una privazione della libertà (art. 25 DPMin1), oppure se è stato ordinato il collocamento in un istituto chiuso (art. 15 cpv. 2 DPMin) (cpv. 3 lit. a e lit. b CP); nel casellario sono registrate anche le persone contro le quali è pendente in Svizzera un procedimento penale per crimini o delitti (art. 366 cpv. 4 CP) (cfr., nel dettaglio, BSK Strafrecht II – P. GRUBER, 2. ed., Basilea 2007, n. 1 ss. ad art. 366 CP)], ove si distinguono, in sostanza, due categorie principali di dati: da una parte i dati riguardanti le sentenze di condanna, e d’altra parte, i dati che si riferiscono a procedimenti penali pendenti (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 2 ad art. 365 CP).
Secondo l’art. 365 cpv. 2 frase 2 questi dati vengono trattati separatamente, anche poiché il diritto al loro accesso sono regolati differentemente (cfr. art. 367 cpv. 4 CP, secondo cui i dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione a procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al cpv. 2 lit. a - e). Mediante questa distinzione non vi sono più disguidi tra la presenza di un sospetto di reato e la sentenza di condanna (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 3 ad art. 365 CP).
Il casellario ha, tra l’altro, lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell’adempimento della procedura di naturalizzazione (art. 365 cpv. 2 lit. g CP).
L’art. 80 vCP (cancellazione dell’iscrizione nel casellario giudiziale) è stato sostituito dall’art. 369 CP (eliminazione dell’iscrizione). Questa disposizione tiene conto, da un lato, dell’interesse dello Stato a perseguire gli autori dei reati, d’altro canto, dell’interesse di questi autori ad ottenere una riabilitazione completa. I termini previsti nei capoversi 1-6 dell’art. 369 CP si basano sull’art. 80 vCP e tengono conto in particolare del progetto di automatizzazione del casellario giudiziale [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846].
L’art. 369 cpv. 7 CP sancisce esplicitamente che le iscrizioni eliminate dal casellario giudiziale non devono più poter essere ricostruite. La sentenza eliminata non è più opponibile all’interessato.
Il diritto vigente, rispetto al diritto previgente, non fa più alcuna distinzione tra cancellazione ("Löschung") ed eliminazione ("Ent-fernung") delle iscrizioni nel casellario giudiziale: ora esiste soltanto l’eliminazione nel senso di un’eliminazione fisica dei dati dal casellario giudiziale, assumendo in tal modo carattere assoluto. L’eliminazione avviene d’ufficio dopo la scadenza del termine. L’iscrizione, dopo essere stata eliminata dal casellario giudiziale, non può più essere ricostruita, e la sentenza, così come anche lo/gli stesso/i reato/i, non possono più essere opposti alla persona interessata, nel senso di un divieto di utilizzazione (StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 1 e n. 6 ad art. 369 CP). Questo divieto vale per tutte le autorità, non soltanto per quelle penali (BSK Strafrecht II – P. GRUBER, op. cit., n. 8 ad art. 369 CP).
Ne discende che i fatti commessi non hanno più alcuna conseguenza giuridica e l’autore del reato è totalmente riabilitato. Nell’ambito delle relazioni private l’autore ha il diritto di dichiarare di essere incensurato dal momento in cui l’estratto del casellario giudiziale che lo riguarda non presenta più alcuna iscrizione [Messaggio numero 98.038 del 21.9.1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile del 21.9.1998, FF 1999, p. 1846/1847]. I dati del casellario giudiziale non devono essere archiviati (art. 369 cpv. 8 CP; StGB PK – TRECHSEL / LIEBER, op. cit., n. 7 ad art. 369 CP).
3.3.
Riassumendo, nell’ambito della valutazione di una domanda di naturalizzazione, il Comune ha, di principio, il diritto di richiedere l’estratto del casellario giudiziale riguardante il/i cittadino/i straniero/i interessato/i, che, come esposto al precedente considerando, contiene i dati previsti dall’art. 366 CP.
Il Comune ha inoltre il diritto di essere informato su eventuali procedimenti penali pendenti a carico del/i cittadino/i straniero/i interessato/i, compatibilmente con le esigenze istruttorie, presentando un’istanza a questa Camera, in cui deve indicare nel dettaglio i motivi alla base della sua richiesta e l’interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
Nell’ipotesi in cui la persona interessata dovesse essere incensurata, il Comune non ha alcun diritto di sapere se in precedenza a carico di quest’ultima fosse stato aperto un procedimento penale rispettivamente per quale/i reato/i fosse stata eventualmente condannata, e ciò nel rispetto del divieto di utilizzazione, non avendo più eventuali fatti/reati commessi alcuna conseguenza giuridica ed essendo stato l’autore completamente riabilitato.
4. Ne discende che la richiesta del Comune istante di ottenere altri ragguagli riguardo a procedimenti penali non più menzionati nell’estratto del casellario giudiziale per i cinque cittadini stranieri che hanno presentato la domanda di naturalizzazione non può essere accolta. Va inoltre rilevato che il Comune, oltre all’estratto del casellario giudiziale riguardante queste persone, ha addirittura ottenuto informazioni che non figurano più sull’estratto (essendo state eliminate), e che il Comando di polizia non avrebbe dovuto fornirgli in base alla decisione 17.1.2005 di questa Camera (inc. 60.2004.418, che gli era stata trasmessa per conoscenza) e all’art. 369 cpv. 7 CP (cfr., al proposito, copia "Indagine sul/sulla richiedente la cittadinanza" del 7.1.2008, dell’9.1.2006, dell’8.6.2007 e del 15.5.2007, in particolare al punto 4.2. "Risposta dell’autorità di polizia" annessi all’istanza 28.1./3.4.2009).
5. L’istanza è respinta. La qualità della parte istante giustifica di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPP, art. 365 ss. CP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria