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Ticino Camera dei ricorsi penali 19.04.2010 60.2009.467

19 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,039 parole·~5 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.467  

Lugano 19 aprile 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/22.12.2009 presentata dall'

IS 1  

tendente ad ottenere l'autorizzazione a compulsare gli atti di un incarto penale, tutt'ora pendente presso il Ministero pubblico, relativo, fra gli altri, a PI 1, che ha presentato una richiesta di prestazioni assistenziali;  

ritenuto che la richiesta 17.12.2009 è stata inviata direttamente al procuratore pubblico, che l'ha trasmessa a questa Camera in data 18/22.12.2009, comunicando nel contempo il suo preavviso favorevole all'accoglimento dell'istanza "(…) limitatamente agli atti istruttori concernenti PI 1, segnatamente il suo verbale d'interrogatorio del 6 novembre 2008 e la documentazione bancaria relativa alla relazione a lei intestata (…)";

richiamato lo scritto 2/11.1.2010 di PI 1 in cui informava l'istante e questa Camera di aver "trovato finalmente un lavoro come giornalista e responsabile comunicazione a partire dal 1° marzo 2010 (...)", chiedendo nel contempo all'IS 1 "(…) di non prendere più atto dei contenuti dell'inchiesta";

ritenuto che l'Ufficio istante, su domanda di questa Camera, ha giustificato la sua richiesta "(…) di visionare l'incarto in relazione al fatto che la signora percepisce prestazioni di sostegno sociale dal mese di novembre 2009, ad oggi il nostro intervento è ancora corrente, presumibilmente fino al mese di maggio 2010 in quanto dovrebbe iniziare un'attività lavorativa nel mese di aprile 2010 (...)";

richiamate le osservazioni 6.4.2010 di PI 1 con le quali postula la reiezione del gravame;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.        Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di, fra gli altri, PI 1 per le ipotesi di reato di correità, sub. complicità, in ripetuta truffa per mestiere, sub. semplice, consumata e mancata, nonché correità, sub complicità, in ripetuta falsità in documenti e ripetuto riciclaggio di denaro, in relazione alla messa a pegno di polizze assicurative false ai fini dell'ottenimento di linee di credito bancarie, rispettivamente all'utilizzo dei fondi così ottenuti (cfr. inc. MP __________).

2.        Con la presente istanza l'IS 1 chiede di poter compulsare il surriferito incarto penale allo scopo di esaminare debitamente la situazione economica di PI 1 (beneficiaria di prestazioni di sostegno sociale dal mese di novembre 2009 fino a, presumibilmente, il mese di maggio 2010) e "(…) valutare la reale situazione personale e finanziaria della stessa" (cfr. istanza 17.12.2009 e scritto 22/24.3.2010).                                   

Come esposto in entrata, PI 1 si oppone alla suddetta richiesta "(…) in quanto l'inchiesta penale è ancora in corso e quindi gli accertamenti non sono definitivi (…)", "(…) i motivi addotti dal __________ non sono tali da giustificare la richiesta di accesso/visione degli atti penali (…)" e "(…) l'accoglimento dell'istanza comporterebbe una violazione della (…) personalità e al (…) diritto alla privacy (…)" (cfr. scritto 6.4.2010).

Dal canto suo il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna afferma, come già sopraindicato, di ritenere più opportuno limitare l'accesso agli atti istruttori concernenti unicamente PI 1, segnatamente il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008 e la documentazione bancaria relativa alla relazione a lei intestata (cfr. scritto 18/22.12.2009).

3.        L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.        Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’autorità istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti e considerati la Laps, gli art. 1 ss., 59 ss. e in particolare l’art. 67 della Legge sull’assistenza sociale dell’8.3.1971 (RL 6.4.11.1) (di seguito Las), l’art. 1 e l’art. 2 lit. a del Regolamento sull’assistenza sociale del 18.2.2003 (RL 6.4.11.1.1.) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, poiché alcuni atti del procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ potrebbero essere senz’altro utili all’Ufficio istante per esaminare la richiesta di prestazioni assistenziali presentata da PI 1 rispettivamente accertare la sua effettiva situazione finanziaria.

Circa l’opposizione sollevata da quest'ultima va ricordato che nell’ambito di una domanda di prestazioni assistenziali il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione (art. 67 cpv. 1 Las). A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale (art. 67 cpv. 2 Las).

Questa Camera autorizza dunque un rappresentante dell'Ufficio istante ad accedere all'incarto penale presso il Ministero pubblico, tuttavia limitatamente agli atti istruttori concernenti PI 1: il suo verbale di interrogatorio 6.11.2008, la documentazione bancaria relativa alla relazione a lei intestata nonché ogni altro documento atto a constatare la sua situazione patrimoniale. Sarà il procuratore pubblico a decidere in merito.

Il rappresentante è, se necessario, autorizzato a fotocopiare i documenti sopraindicati.

5.        L'istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione della natura dell'istante, della Laps e della Las.

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP, la Laps, la Las ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

-           

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                    La segretaria

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