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Ticino Camera dei ricorsi penali 21.04.2010 60.2009.434

21 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,572 parole·~13 min·5

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. Spese legali. Torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.434  

Lugano 21 aprile 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/25.11.2009 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

tendente ad ottenere, in relazione all'esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 25.11.2008 emanato dal procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________), un'indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 27/30.11.2009 del procuratore pubblico, che si rimette al giudizio di questa Camera, e 2/4.12.2009 della Divisione della giustizia, che rimanda alle osservazioni del Ministero pubblico;

rilevato che IS 1, interpellato da questa Camera, con scritto 26/27.11.2009 ha affermato che "(…) le spese di patrocinio e le altre poste di danno fatte valere non sono state coperte, anticipate o garantite da nessuna assicurazione e neppure da terzi (…)";

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che il 7.7.2008 IS 1 è stato arrestato con l'accusa di rapina per avere "(…) a __________ il __________ presso il negozio __________ previa minaccia, a mano di un taglierino, costretto l'impiegata del negozio (…) a consegnargli fr. 420.00 in denaro (…)" (AI 1, inc. MP __________);

che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell'istruzione e dell'arresto Claudia Solcà per l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di bisogni dell'istruzione (AI 4, inc. MP __________);

che l'accusato è stato scarcerato il 9.7.2008 (AI 12, inc. MP __________);

che con decreto 25.11.2008 il procuratore pubblico ha abbandonato il procedimento penale in quanto "(…) fatti analoghi alla rapina commessa al __________ di __________ risultavano essere stati commessi da ignoto autore, avente connotati simili all'autore della rapina al __________, con le stesse modalità operative in particolare a mano di un taglierino/cacciavite, rispettivamente il 30.06.2008 a __________ (…) ed il 01.07.2008 presso la __________ SA di __________. (…) con il proseguo degli accertamenti, gli indizi che avevano giustificato l'arresto di IS 1, venivano meno. In particolare la ricerca volta a stabilire se altre persone che potevano venire in considerazione per i connotati dell'autore e per il possesso di un'auto simile a quella vista dal teste (…), davano risultati positivi. Veniva accertato che un ex dipendente del cantiere __________, identificato in __________, (…), aveva connotati simili a quelli descritti dalla vittima e possedeva anche un'auto __________ grigia caravan come quella dell'autore della rapina. (…) che __________ è stato arrestato il 14.07.2008. Dopo diversi verbali di interrogatorio e a fronte di riscontri oggettivi, ha ammesso di essere, tra l'altro, l'autore della rapina commessa il 07.07.2008 al __________ di __________ (…). che sulla base delle suddette inoppugnabili risultanze, ne discende come il procedimento penale aperto nei confronti di IS 1 debba essere abbandonato essendo risultato totalmente estraneo ai fatti" (decreto d'abbandono 25.11.2008, p. 2, ABB __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF 13'084.90, di cui CHF 7'484.90 per le spese legali e CHF 5'600.-- per il torto morale ["(…) di fr. 200.- per ogni giornata di detenzione subita, vale a dire di fr. 600.-, oltre ad un importo quantificabile da fr. 3'000.- a fr. 5'000.- a titolo di riparazione del torto morale (…)" (istanza di indennità 24/25.11.2009, p. 12)];

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che con decisione 8.7.2008 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1 (AI 5, inc. MP __________);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio di CHF 7'484.90 [di cui CHF 6'437.50 di onorario (25 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 463.-- di spese, CHF 524.40 di IVA e 60.-- per "bollette giudiziarie" (doc. U)];

                                         che la tariffa applicata, pari a CHF 250.--/ora, è conforme ai suddetti principi;

                                         che invece il dispendio orario indicato per l'allestimento della presente istanza di indennità (690 minuti pari a 11 ore e 30 minuti) - che non presentava sia dal profilo giuridico sia da quello fattuale difficoltà particolari - appare eccessivo;

                                         che in merito l'onere lavorativo può comunque essere considerato limitato dal momento che il legale conosceva la fattispecie;

                                         che inoltre la nota professionale indica quale onorario "fattura min 10" e "invio istanza di indennità a CRP min 30": queste incombenze potevano tuttavia essere effettuate dal segretariato, i cui costi rimangono a carico del legale;

                                         che tutto ciò considerato viene quindi riconosciuto un onorario pari a 16 ore e 35 minuti a CHF 250.-- /ora, per complessivi CHF 4'145.80, di cui 160 minuti (come esposto) inerenti le telefonate con il cliente/il fratello/il Ministero pubblico/la banca/i giornalisti/la Polizia, 240 minuti (come esposto) inerenti gli interrogatori dell'8.7.2008 e del 9.7.2008, 200 minuti (come esposto) per gli incontri con il cliente/la moglie/il fratello, 155 minuti (come esposto) per l'esame degli atti, 60 minuti (come esposto) per gli scritti al cliente/al Ministero pubblico e 180 minuti per l'istanza di indennità;

                                         che a questo importo vanno aggiunte le spese di CHF 463.--;

                                         che l'IVA ammonta a CHF 350.25;

                                         che va inoltre aggiunto l'importo di CHF 60.-- "Ministero pubblico x fotocopie incarto";

                                         che interessi di mora non sono stati protestati;

                                         che a IS 1 va di conseguenza rifusa, a titolo di spese legali, la somma di CHF 5'019.05;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 5'600.-- quale torto morale, di cui CHF 600.-- (CHF 200.--/giorno) per i 3 giorni di detenzione ingiustamente sofferti e CHF 5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;

                                         che IS 1 è stato arrestato il 7.7.2008 (AI 2) ed è stato scarcerato il 9.7.2008 (AI 12);

                                         che per i 3 giorni di carcerazione va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 600.--;

                                         che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dal qui istante;

                                         che l'istante afferma di aver subito una grave lesione della sfera privata "(…) tenuto conto delle ripercussioni che l'arresto ha avuto sull'accusato come anche sulla sua situazione fisica, psichica, sociale e familiare e ciò pure ritenuto come lo stesso era del tutto estraneo alla rapina, grave reato, per il quale è stato a torto accusato, arrestato e detenuto (…)" (istanza 24/25.11.2009, p. 8);

                                         che IS 1 sostiene di aver subito, cosciente della propria assoluta innocenza, "(…) gli epiteti dei poliziotti, la perquisizione nella sua camera e sui suoi effetti personali, il sequestro del proprio cellulare oltre che della somma in contante di cui disponeva (…), è stato costretto a spogliarsi per due volte, (…), ha subito un'ingiustificata prova tossicologica delle urine poiché ingiustamente sospettato di uso di stupefacenti, un trasporto dalla centrale di polizia di __________ al carcere la Farera ammanettato ed è stato sottoposto a numerosi interrogatori (…)" (istanza 24/25.11.2009, p. 8 s.);

                                         che egli dichiara inoltre come l'arresto "(…) ha avuto ampio eco nei massmedia con articoli di giornale e notizie su svariati siti informativi internet e organi di informazione televisivi e radiofonici (…). La presenza dei poliziotti al villaggio __________ a scopo di indagine e dove è pure avvenuto l'arresto davanti ai colleghi di lavoro hanno scalfito la [sua] ottima reputazione e la [sua] credibilità (…). La notizia del [suo] arresto per rapina a mano armata, si è presto sparsa a macchia d'olio in tutto il villaggio dell'__________ e oltre, come anche in __________, luogo di residenza di molti lavoratori colleghi o conoscenti dell'arrestato (…)" (istanza 24/25.11.2009, p. 8);

                                         che inoltre egli afferma di aver avuto dei problemi di tipo psico-fisico dopo il suo arresto, cadendo in uno stato di "sindrome ansioso depressiva con somatizzazioni varie e turbe del sonno con necessità di terapia medica successiva a trauma psicologico (…)" ciò che risulterebbe chiaramente dal certificato medico del dr. med. __________ (cfr. istanza 24/25.11.2009, p. 8; doc. M, doc. O, doc. R);

                                         che anche sua moglie "(…) a seguito delle drammatiche vicende descritte, ha subito un nefasto contraccolpo e trauma sul proprio stato di salute psico-fisico (…)" come provano i certificati medici prodotti (cfr. istanza 24/25.11.2009, p. 10; doc. N, doc. Q);

che non vi è dubbio che all'istante siano state rivolte delle accuse gravi che hanno avuto delle ripercussioni a livello personale, e non solo;

che, in siffatte circostanze, a giudizio di questa Camera, egli ha subito una violazione della personalità di una certa gravità;           

                                         che, tutto ciò considerato, a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto l’importo complessivo di CHF 2'600.--, cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 25.11.2008 (ABB __________) e da questo giudizio;

                                         che gli interessi non sono stati protestati;

                                         che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 7'619.05, di cui CHF 5'019.05 per spese legali e CHF 2'600.-- per torto morale;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 350.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 25.11.2008 del procuratore pubblico Rosa Item (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 7'619.05.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 350.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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