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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2010 60.2009.433

22 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·476 parole·~2 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.433  

Lugano 22 gennaio 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.11.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1   

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti penali a suo carico nel frattempo conclusisi;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 23/24.11.2009;

ritenuto che con scritto 24.11.2009 questa Camera ha chiesto al patrocinatore dell’istante la produzione della procura;

preso atto dello scritto 16.12.2009 mediante il quale è stata trasmessa la procura;

richiamate le osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

1.A carico del qui istante il Ministero pubblico ha condotto cinque procedimenti penali, conclusisi con altrettanti decreti d’accusa, datati 28.1.2008 (DAP ), 12.9.2005 (DA ), 30.1.2006 (DA ), 13.11.2006 (DA ) e 27.2.2008 (DA ).

2.Con la presente richiesta, il patrocinatore dell’istante chiede di avere accesso agli atti di questi procedimenti.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi.

6.L’istanza è accolta. Gli incarti saranno esaminabili presso la cancelleria di questa Camera, previo accordo su data ed ora.

7.La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.-- (centoottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.  

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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