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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.409

25 novembre 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·465 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.409  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.11.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1 ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti in cui è danneggiato;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 5.11.2009;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In relazione a dei fatti occorsi il 10/11.7.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) concluso con l’emanazione di due decreti d’accusa, in data 17.8.2009 (DA __________ e __________) a carico di __________ e di __________. In entrambi il qui istante è indicato quale danneggiato e parte civile, rinviata al foro civile.

                                   2.   In relazione a tale rinvio, il patrocinatore dell’istante chiede di potere esaminare gli atti del procedimento.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.

                                   4.   Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nei procedimenti nel frattempo terminati, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

                                         Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

                                   5.   Nel presente caso è manifesto l’interesse dell’istante, onde poter agire in sede civile a tutela dei propri diritti. Non sono dati contrari interessi.

                                   6.   L’istanza è accolta. Il patrocinatore dell’istante potrà esaminare gli atti dell’incarto MP __________ presso la cancelleria di questa Camera.

                                   7.   Considerato il ruolo di parte civile, e il rinvio al foro civile, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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