Incarto n. 60.2009.392
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16/21.10.2009 presentata dall’
IS 1, ,
tendente ad ottenere l’accesso agli atti dei procedimenti a carico di una persona a beneficio delle prestazioni assistenziali;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 21.10.2009, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 27/29.10.2009 del patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di non sollevare osservazioni, sottolineando l’importanza della continuità della prestazione assistenziale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A carico di PI 1 il Ministero pubblico ha aperto tre procedimenti, per titolo di furto, truffa e falsità in documenti (inc. MP __________, __________ e __________).
2. Con la presente istanza, l’Ufficio richiedente domanda di poter visionare gli incarti penali a carico di PI 1. Quest’ultima non si è opposta, mentre il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico dell’Ufficio istante a conoscere gli atti dei procedimenti penali, per avere un quadro completo della situazione della persona da lui sostenuta con prestazioni assistenziali. Peraltro l’interessata medesima non si è opposta alla richiesta.
5. L’istanza è accolta. Un rappresentante dell’Ufficio istante potrà visionare gli atti dei procedimenti penali, presso il Ministero pubblico, concordando con il procuratore pubblico il momento e la modalità (essendo l’inchiesta ancora in corso), dopo che l’accesso agli atti sarà stato concesso anche alla difesa.
6. Considerati la natura dell’istante e lo scopo della richiesta, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria