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Ticino Camera dei ricorsi penali 09.03.2009 60.2009.39

9 marzo 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,369 parole·~7 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.39  

Lugano 9 marzo 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.1./5.2.2009 – completata con scritto 11/12.2.2009 – presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale __________ (comprensivo del verbale di udienza) ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto __________;  

premesso che l’istanza 30.1.2009 è stata inviata erroneamente alla Pretura penale di __________, che l’ha ricevuta il 2.2.2009 e che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 4/5.2.2009, preavvisando favorevolmente la richiesta;

considerato che questa Camera con scritto 5.2.2009 ha ricordato alla Pretura istante che per stabilire se sia adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP occorre avere informazioni minime riguardo alla natura dell’azione pendente presso di lei e lo scopo perseguito mediante il richiamo;

che con scritto 11/12.2.2009 la Pretura istante ha dato seguito a quanto richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   In data 10.12.2007 l’allora sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ __________ siccome ritenuto, tra l’altro, colpevole di vie di fatto "per avere, in data __________ all’interno del __________ __________ di __________, afferrandolo per il collo e cadendo a terra con lo stesso, commesso vie di fatto nei confronti di __________ __________ che subì le conseguenze fisiche attestate dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale Regionale di __________ " e ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 900.--, corrispondente a trenta aliquote da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 500.-- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese (DA __________, inc. MP __________).

                                         Con scritto 22/28.12.2008 __________ __________ ha interposto formale opposizione al surriferito decreto di accusa.

                                         Con sentenza 3.7.2008 il giudice della Pretura penale Damiano Stefani – per quanto interessa la fattispecie in esame – ha prosciolto __________ __________ dall’imputazione di vie di fatto riguardo ai fatti descritti al punto 2 del decreto d’accusa, avendo agito per legittima difesa esimente (sentenza 3.7.2008, inc. __________).

                                         Con ulteriore decreto di accusa 10.12.2007 l’ora procuratore pubblico Andrea Pagani ha posto in stato di accusa __________ __________ siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici "per avere a __________ in data __________, durante la colluttazione, colpendolo e graffiandolo al viso, cagionato a __________ __________ le lesioni (poco gravi) attestate dal certificato medico, agli atti, del __________ dell’Ospedale Regionale di __________ " ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 300.--, corrispondente a dieci aliquote da CHF 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 200.--, al pagamento della tassa di giustizia e della spese, senza revocare il beneficio della sospensione condizionale concessa ai sessanta giorni di detenzione decretati dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 21.3.2005, prolungando di sei mesi il periodo di prova (art. 46 cpv. 2 CP), rinviando parimenti la parte civile __________ __________ al competente foro per le pretese di natura civile (DA __________, inc. __________). Il surriferito decreto è regolarmente cresciuto in giudicato.

                                   2.   Nell’ambito di una causa civile promossa da __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) nei confronti di __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), e meglio in occasione dell’udienza tenutasi il 27.1.2009, il segretario assessore, con il consenso delle parti, ha in particolare ordinato che "(…) La Pretura provvederà al richiamo dal Ministero pubblico e dalla Pretura Penale degli incarti __________ e dell’incarto __________ e dell’incarto __________ (recte: __________) comprensivo del verbale di udienza" (doc. 3, copia verbale di udienza 27.1.2009, p. 4, annesso allo scritto 11/12.2.2009).

                                         Con la presente istanza – completata su richiesta di questa Camera con scritto 11/12.2.2009 – la Pretura chiede la trasmissione dell’incarto penale __________ (comprensivo del verbale di udienza), essendo stato richiamato e ammesso ai fini dell’istruttoria di cui alla causa civile __________.

                                         A suffragio della sua richiesta il pretore ha prodotto copia del verbale di udienza 27.1.2009 dell’inc. __________, e copia dello scritto 10.2.2009 allestito dall’avv. __________ __________ (cfr., nel dettaglio, doc. 3, scritto 11/12.2.2009 e documentazione ivi annessa).

                                         Come esposto in entrata, il pretore della Pretura penale giudice Damiano Stefani ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP 60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame appare data una connessione tra la causa civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) e il procedimento penale di cui all’incarto __________ limitatamente al reato di vie di fatto avente quali protagonisti __________ __________ e __________. Gli atti e l’esito del procedimento penale potrebbero, se del caso, avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile. Ciò emerge dal contenuto del verbale di udienza 27.1.2009, dal contenuto dello scritto 10.2.2009 dell’avv. __________ __________ e dalla lettura dell’incarto penale. È quindi, di principio, adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         Siccome nell’incarto penale __________ è inglobato anche l’incarto penale MP __________ concernente una fattispecie estranea al surriferito procedimento civile inerente __________ __________ e un’altra persona [quest’ultima costituitasi parte civile nell’ambito del predetto procedimento penale, come emerge dal decreto di accusa 10.12.2007 (DA __________) e dalla sentenza 3.8.2008 (inc. __________)], l’incarto richiesto viene trasmesso alla Pretura istante alle seguenti condizioni:

                                         L’incarto penale __________ della Pretura penale dovrà dapprima essere esaminato dal pretore e/o dal segretario assessore, i quali toglieranno l’incarto MP __________ estraneo al procedimento civile, che evidentemente non potrà essere compulsato dalle parti. Gli atti potranno poi essere consultati dalle parti al procedimento civile, che indicheranno al pretore e/o al segretario assessore quali documenti (in fotocopia) vogliono far acquisire agli atti in connessione con il procedimento di cui all’incarto __________.

                                         L’incarto viene trasmesso alla Pretura istante alle surriferite condizioni unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente alla Pretura penale a procedimento civile concluso.

                                         L’incarto penale MP __________ (sfociato nel decreto di accusa 10.12.2007 a carico di __________ __________) è già stato trasmesso alla Pretura istante direttamente dal Ministero pubblico.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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