Incarto n. 60.2009.386
Lugano 25 novembre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/20.10.2009 presentata da
IS 1, , IS 2, ,
tendente ad ottenere copia di una perizia immobiliare contenuta in un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 27/28.10.2009 di PI 3 mediante le quali comunica di non avere motivi per opporsi all’istanza;
ritenuto che PI 2, interpellata prima tramite il patrocinatore, poi personalmente, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. Nell’ambito di un procedimento penale a carico di PI 2, conclusosi con una sentenza della Corte delle assise correzionali di __________ del 24.9.2008 (inc. TPC __________), in relazione ad un’imputazione di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, è stata acquisita agli atti una perizia immobiliare che stabilisce il valore reale presumibile di un immobile sito nel Comune di __________ (__________).
2. Con la presente richiesta, i due istanti, interessati ad un eventuale acquisto dell’immobile, chiedono di poter ricevere copia della perizia immobiliare. PI 3 (precedente proprietario) si è espresso favorevolmente, mentre PI 2 non ha presentato osservazioni.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel presente caso, si può ammettere un interesse giuridico legittimo, quali potenziali acquirenti, a ricevere copia di un documento che, pur se contenuto agli atti di un procedimento, è un documento puramente tecnico, di modo che non ci sono interessi di terzi prevalenti che vi si oppongano.
5. L’istanza è accolta. Fotocopia della perizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata agli istanti.
6. La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico, in solido, di chi le ha generate.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico – in solido – di IS 1, __________, e di IS 2, __________.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria