Incarto n. 60.2009.338
Lugano 20 ottobre 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 26.8/2.9.2009 presentata dal
presidente della Corte delle assise correzionali di , giudice IS 1
chiedente la pronuncia della decadenza della cauzione di CHF 100'000.-- prestata da __________, già in __________, ora di ignota dimora (patr. da: avv. __________, __________);
richiamate le osservazioni 3/4.9.2009 di PI 2, __________ – che, quale parte civile nel procedimento penale, chiede l’assegnazione della cauzione –, 7/8.9.2009 del procuratore pubblico Arturo Garzoni – che postula la decadenza della cauzione a favore dello Stato e si rimette al giudizio di questa Camera in merito all’eventuale versamento della somma di CHF 100'000.-- alla parte civile – e 14/15.9.2009 di __________ – che domanda che l’importo venga utilizzato principalmente a copertura dei costi di giustizia e della multa inflittagli e, nel caso di un’eccedenza, che venga devoluto ad PI 2 –;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. __________ è stato arrestato, a __________, l’__________ per i reati di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, sub. coazione, sub. estorsione (AI 60/61) in merito all’ottenimento, nel periodo 1991 – 1998, di somme di denaro (pari ad oltre CHF 1'200'000.--) dall’allora __________, __________, per il tramite del funzionario __________, malgrado la sua relazione bancaria non presentasse più attivi.
Il provvedimento è stato confermato il giorno successivo (AI 62).
2. Con decisione 26.10.2001 il giudice dell’istruzione e dell’arresto Edy Meli ha accolto l’istanza di libertà provvisoria 17/18.10.2001 previo versamento di una cauzione di CHF 100'000.-- (AI 82).
L’accusato è stato scarcerato il successivo 31.10.2001 (AI 87).
3. __________ – sebbene regolarmente citato – non ha fatto atto di comparsa al dibattimento pubblico celebrato il 15.7.2009.
La Corte delle assise correzionali di __________, davanti alla quale era stato deferito, ha pertanto proceduto nei di lui confronti, che non aveva fatto pervenire alcuna valida giustificazione per la sua assenza, nelle forme contumaciali giusta gli art. 308 ss. CPP.
Con giudizio 15.7.2009 è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta istigazione in amministrazione infedele aggravata [“siccome commessa per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, per avere intenzionalmente determinato __________ a violare le disposizioni della __________ (in seguito PI 2) che vietano le concessioni di prestiti e linee di credito in difetto di garanzie reali e quindi ad autorizzare almeno 20 prelevamenti a contanti da lui effettuati nel periodo 27 ottobre 1994 – 12 giugno 1997 a debito delle relazioni (…) intestate proprio ad __________, per un importo complessivo di fr. 743'519.85” (dispositivo n. 1.1, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________)] e di ripetuta istigazione in abuso di un impianto per l’elaborazione di dati [“per avere, a __________, nel periodo compreso tra il 29 ottobre 1997 e il 29 gennaio 1998, allo scopo di procacciarsi un indebito profitto, intenzionalmente determinato __________ a servirsi in modo abusivo ed indebito del sistema informatico della __________ (in seguito PI 2), così da ripetutamente influire su un processo elettronico di trasmissione di dati provocando per mezzo dei risultati erronei così ottenuti il trasferimento indebito a proprio favore di attivi per un ammontare complessivo di almeno fr. 75'700.--” (dispositivo n. 1.2, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________)].
__________ – prosciolto dalle imputazioni di istigazione a truffa, istigazione in falsità in documenti, istigazione in soppressione di documenti e ripetuta estorsione (dispositivo n. 2, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________) – è stato condannato, visto il lungo tempo trascorso dai fatti, constatata la violazione del principio di celerità, alla pena detentiva di dodici mesi – sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni –, alla multa di CHF 1'500.-- ed al pagamento di tassa di giustizia e spese.
La competente Corte ha rinviato PI 2 al foro civile (dispositivi n. 3, 4, 5 e 6, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________).
4. Con istanza 26.8/2.9.2009 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________ chiede di pronunciare la decadenza a favore dello Stato della cauzione prestata da __________.
5. Secondo l’art. 112 cpv. 1 CPP “la cauzione decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione di pena o misura privativa della libertà”.
La decadenza della cauzione – pronunciata dalla Camera dei ricorsi penali (art. 112 cpv. 3 CPP) – interviene quindi “ope legis” quando si verificano le condizioni elencate da questo capoverso (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 112 CPP).
La cauzione – misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP) – decade a favore dello Stato dal momento in cui la persona che l’ha prestata non si sottopone ad un atto di procedura o all’esecuzione della pena. La dottrina tende a non correlare questa conseguenza con l’esito del procedimento. La decisione che constata l’assenza colpevole da una qualsiasi citazione, davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione, già da sola appare sufficiente per far scattare il suo decadimento a favore dello Stato (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 874, in particolare nota 2425, p. 566).
La successiva sentenza di decadenza della cauzione prolata dalla Camera dei ricorsi penali ad istanza del presidente della Corte competente ha pertanto solo valore dichiarativo e non costitutivo, limitandosi a constatare che la cauzione è decaduta ex tunc, al momento in cui se ne sono verificati i presupposti. Nel caso in cui un accusato si sottrae al procedimento e viene poi arrestato o si ripresenta, la decadenza della cauzione è già sostanzialmente intervenuta (cfr. decisione GIAR 26.8.1993 in re. K.).
In questi casi, la restituzione della cauzione potrà perciò essere solo parziale, con trattenuta delle presumibili spese, multe e indennità di parte civile (art. 112 cpv. 4 CPP).
Il Tribunale federale (cfr. REP. 1978, 258 ss.), chiamato a determinarsi sulla natura della cauzione codificata dall’art. 42 cpv. 1 vCPP (1941) – sostituito nel 1993 dall’art. 51 e nel 1996 dall’art. 112 cpv. 1 CPP, che ne hanno ripreso sostanzialmente il contenuto –, aveva ritenuto che secondo la procedura ticinese non ogni inosservanza dei doveri processuali incombenti ad un imputato in libertà provvisoria comportasse la decadenza della cauzione a favore dello Stato. Aveva argomentato che l’ingiustificata non comparsa dell’imputato ad una citazione costituiva sì motivo per ricondurlo in carcere nonostante la prestata cauzione, ma non ancora motivo di decadenza della cauzione, poiché, ricondotto in carcere l’imputato, la cauzione veniva liberata (art. 42 cpv. 3 vCPP). Nemmeno potevano essere tratte conclusioni circa il decadimento o meno della cauzione a favore dello Stato dalla circostanza che il processo fosse celebrato nella forme contumaciali. Determinante doveva essere la valutazione del comportamento dell’imputato circa la sua intenzione di sottrarsi all’applicazione di mezzi coercitivi, in particolare al ripristino dell’arresto ai fini istruttori o ad un’eventuale espiazione della pena. Per quanto riguarda il decadimento della cauzione a favore dello Stato, il CPP entrato in vigore l’1.1.1996, a parte qualche modifica redazionale, non ha modificato l’ordinamento su cui è stato chiamato a statuire il Tribunale federale.
6. Nella fattispecie l’ingiustificata assenza di __________ dal processo del 15.7.2009 – ritenuta tale dalla Corte (decisione 15.7.2009, p. 12 ss., inc. TPC __________) – costituisce condizione e causa di decadenza della cauzione a favore dello Stato (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 112 CPP).
7. 7.1.
L’art. 112 cpv. 2 CPP prevede il diritto della parte civile di chiedere che sia soddisfatta con la cauzione anzitutto la sua pretesa di risarcimento civile, a condizione che sia riconosciuta, che non sia coperta da assicurazione e che prevedibilmente non sarà risarcita dal condannato, e ciò in quanto la parte civile può rifarsi sulla cauzione solo a titolo sussidiario. Riguardo alla terza condizione, non occorre portare la dimostrazione dell’assenza di beni del condannato: basta che la difficoltà nell’ottenere il risarcimento sia giustificabile alla luce del principio della proporzionalità (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5 ss. ad art. 112 CPP).
7.2.
PI 2, che avrebbe sofferto un pregiudizio di oltre CHF 2'000'000.--, chiede l’assegnazione a suo favore della somma di CHF 100'000.--: sarebbe l’unica parte civile nel procedimento, il danno patito sarebbe nettamente superiore all’importo della cauzione, il condannato sarebbe insolvente, latitante e di ignota dimora, una qualsiasi procedura esecutiva e/o civile nei suoi confronti non avrebbe alcuna probabilità di successo e, infine, secondo il principio della proporzionalità non sarebbe pretendibile l’avvio di vane e costose procedure esecutive e/o giudiziarie.
7.3.
7.3.1.
L’assegnazione della cauzione alla parte civile presuppone innanzitutto, come appena detto, l’esistenza di pretese di risarcimento civilmente esigibili, ovvero riconosciute dall’accusato oppure stabilite dal giudice nella sentenza di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 5/14 ad art. 112 CPP).
La competente Corte ha rinviato PI 2 al foro civile (dispositivo n. 5, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________). Ha ritenuto che “(…) non ha elementi sufficienti per valutare l’incidenza delle corresponsabilità della banca sia per quel che è degli atti del suo consulente sia, per finire, dell’assenza di serie verifiche sull’attività dello stesso che hanno, di certo, favorito l’insorgere del danno” (decisione 15.7.2009, p. 20, inc. TPC __________).
La pretesa invocata da PI 2 non è quindi stata riconosciuta dalla sentenza della Corte che ha giudicato __________.
Quest’ultimo, interrogato il 4.10.2001, ha nondimeno “(…) preso atto che di fatto l’importo globale da me ritirato (per il tramite di __________) ammonta a frs. 1'255'836.45. Francamente devo dire che io non mi sono reso conto che lo scoperto mio verso PI 2 ha raggiunto nel tempo una simile cifra. Come detto ne ho preso atto e non contesto. Dichiaro che è mia intenzione pagare il dovuto e restituire quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio 4.10.2001, p. 21, AI 66). Si può pertanto concludere che __________ abbia riconosciuto un importo dovuto alla parte civile, superiore a quello oggetto dei reati per cui è stato condannato. Considerato inoltre che tra il danno creato con i reati (CHF 743'519.85 + 75'700.--) e l’importo della cauzione (CHF 100'000.--) esiste un ampio divario, nel quale può essere defalcata un’eventuale riduzione dell’indennizzo per concolpa della banca, ritenuto comunque che il giudice non ha ravvisato una colpa esclusiva ed interruttiva a carico della banca medesima.
Il condannato, nelle osservazioni 14/15.9.2009 all’istanza di decadenza della cauzione del presidente della Corte, chiede peraltro “(…) che, se possibile, tale importo venga devoluto a PI 2”.
__________, il 6/7.10.2009, ha inoltre fatto pervenire a questa Camera la convenzione 6/17.9.2009 tra PI 2 e lui stesso inerente l’attribuzione in favore dell’istituto bancario della cauzione di CHF 100'000.-- oltre interessi. Il condannato ha riconosciuto “(…) di essere debitore nei confronti di PI 2 per un importo pari ad almeno l’ammontare della cauzione di CHF 100'000.-- oltre gli interessi maturati dal giorno in cui la cauzione è stata prestata”; le parti si sono accordate nel senso che “(…) la cauzione di CHF 100'000.--, oltre gli interessi maturati dal giorno in cui la cauzione è stata prestata e dedotta la multa, le tasse e le spese di giustizia, venga attribuita interamente ad PI 2”.
La pretesa di risarcimento fatta valere da PI 2 è di conseguenza civilmente esigibile a’ sensi dell’art. 112 cpv. 2 CPP.
7.3.2.
La condotta di __________, latitante, di ignota dimora, nei confronti della Corte (cfr. decisione 15.7.2009, p. 12 ss., inc. TPC __________) fa ritenere che sia più che probabile che non risarcirà la parte lesa. Il fatto che non abbia dato seguito al proposito espresso il 4.10.2001 [“Dichiaro che è mia intenzione pagare il dovuto e restituire quanto ricevuto” (verbale di interrogatorio 4.10.2001, p. 21, AI 66)] conferma questa conclusione.
Non si può poi esigere dalla parte civile PI 2 – nel rispetto del principio della proporzionalità – l’avvio di procedure civili e/o esecutive nei confronti del condannato in ragione della di lui situazione di latitanza rispettivamente di dimora ignota (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ad art. 112 CPP). Il criterio di equità alla base dell’art. 112 cpv. 2 CPP, ricordato dal Rapporto dell’8.11.1994 della Commissione speciale per l’esame del CPP (p. 44), impone del resto di non essere eccessivamente restrittivi con le condizioni poste dalla norma alla parte civile.
7.3.3.
L’art. 112 cpv. 2 CPP implica, inoltre, che il danno sofferto dalla parte civile non sia coperto da alcuna assicurazione (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 7 ad art. 112 CPP).
La parte civile PI 2 non si è espressa sulla citata condizione.
Con scritto 30.9.2009 questa Camera ha interpellato l’istituto bancario in merito all’eventuale copertura assicurativa del danno.
PI 2, il 2/5.10.2009, ha comunicato che il pregiudizio sofferto non è stato e non sarà coperto da alcuna assicurazione.
7.3.4.
La cauzione di CHF 100'000.-- – essendo adempiuti i presupposti esatti dall’art. 112 cpv. 2 CPP – è assegnata alla parte civile, dedotti – come concordato tra le parti il 6/17.9.2009 – la multa di CHF 1'500.-- (dispositivo n. 3.2, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________), la tassa di giustizia di CHF 300.-e le spese di CHF 250.-- (dispositivo n. 6, decisione 15.7.2009, inc. TPC __________), per complessivi CHF 2'050.--. La somma attribuita a favore di PI 2 ammonta di conseguenza a CHF 97'950.--.
8. Vista la natura del giudizio ed il tenore dell’art. 112 cpv. 2 CPP, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 112 CPP e ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
§ La cauzione di CHF 100'000.-- prestata da __________, già in __________, ora di ignota dimora, è dichiarata decaduta a favore dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.
§§ La somma di CHF 97'950.-- (CHF 100'000.-- dedotti CHF 2'050.-- inerenti multa, tassa di giustizia e spese) è assegnata alla parte civile PI 2, __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedi di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria