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Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2009 60.2009.310

25 novembre 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·496 parole·~2 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. amministrazione federale delle dogane quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.310  

Lugano 25 novembre 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/13.8.2009 presentata dall'

IS 1, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a carico di una persona fermata in dogana con medicamenti;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 13.8.2009, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni in merito alla stessa;

 ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   PI 2 è stato fermato in dogana a __________ in data 2.8.2009, trovato in possesso di una quantità di medicamenti di una certa importanza. A seguito del fermo, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), attualmente allo stadio delle informazioni preliminari, per violazione della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport.

                                   2.   Con la presente istanza, le autorità doganali chiedono l’accesso agli atti del procedimento penale surriferito in relazione al procedimento per messa in pericolo del dazio ai sensi della legge federale sulle dogane e per infrazione alla legge federale sull’imposta sul valore aggiunto.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso è pacifico l’interesse delle autorità istanti, in relazione al procedimento doganale aperto per i medesimi fatti.

                                   5.   L’istanza è accolta. Un rappresentante delle autorità doganali potrà esaminare gli atti dell’incarto penale MP __________ dopo la crescita in giudicato della presente decisione: potrà parimenti estrarre fotocopie dello stesso.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi

richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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