Incarto n. 60.2009.31
Lugano 4 marzo 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.1.2009 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un incarto penale;
richiamate le osservazioni 17/18.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e che il suo assistito non si oppone alla richiesta;
richiamate altresì le osservazioni 19/20.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere osservazioni da formulare;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. In data 10.11.2006 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha dichiarato __________ __________ e __________ __________ (entrambi membri della __________, __________, __________) autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendo entrambi dall’imputazione di ripetuta truffa, e li ha condannati alla pena di dieci mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza 10.11.2006, inc. __________).
2. Presso il IS 1 è pendente un ricorso presentato dall’avv. __________ __________, allora direttore della __________, __________, __________, inerente alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS (inc. __________).
3. Con la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa Camera l’autorizzazione a poter consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________, a poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e a poter trasmettere gli stessi alle parti implicate nella suddetta procedura. Rileva che nell’ambito del procedimento di cui all’inc. __________ occorre stabilire se, come sostenuto dall’avv. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ lo avrebbero effettivamente ingannato, mediante la falsificazione di documentazione e della firma, sull’andamento della società e in particolare sulla questione riguardante il pagamento degli oneri sociali.
Come esposto in entrata, __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla surriferita istanza.
4. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
5. Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In effetti, già dalla lettura della sentenza di condanna 10.11.2006 emerge che l’incarto penale TPC __________ potrebbe essere utile ai fini del procedimento pendente presso il IS 1.
In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale __________ presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.
Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________ pendente presso il IS 1.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.
Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria