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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.09.2009 60.2009.301

27 settembre 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·580 parole·~3 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.301  

Lugano 27 agosto 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/10.8.2009 presentata dall’

IS 1   

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale per valutare un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni;  

premesso che l'istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10.8.2009, comunicando nel contempo di non avere particolari obbiezioni all’accoglimento della richiesta, limitatamente agli atti relativi a PI 2;

richiamate le osservazioni 15/18.8.2009 di PI 2, mediante le quali acconsente all’accesso agli atti penali da parte dei funzionari dell’Ufficio istante;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una rissa avvenuta il 17.6.2009 a __________ e del conseguente intervento della Polizia cantonale, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) attualmente allo stadio delle informazioni preliminari. I mezzi di comunicazione hanno dato ampio risalto ai fatti in questione.

2.Avendo letto il nome di PI 2 tra le persone coinvolte, in particolare avendo appreso che lo stesso risultava (in base alle informazioni dei mezzi di comunicazione) direttore del motel ove sono avvenuti i fatti, e ritenuto che la stessa persona è beneficiaria di una rendita parziale dell’assicurazione invalidità, per valutare un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni, i competenti funzionari dell’IS 1 chiedono di poter accedere agli atti del procedimento penale, relativi ovviamente a PI 2. Quest’ultimo, così come il sostituto procuratore pubblico, non si è opposto all’accesso agli atti richiesto.

3.Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   In precedenti decisioni, questa Camera ha pacificamente ammesso l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP in casi in cui l’istituto istante voleva verificare l’eventualità di un regresso (decisione 26.11.2007, inc. __________, decisione di principio 13.10.2008, inc. __________).

                                   5.   Alla luce della surriferita decisione di principio, ritenuto come la legge preveda la possibilità di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni, richiamato l’art. 32 LPGA e visto anche l’accordo delle parti, all’Ufficio istante è riconosciuto un interesse giuridico legittimo a consultare gli atti del procedimento penale relativo alla rissa di __________ del __________, limitatamente agli atti utili a determinare la situazione personale ed economica di PI 2, nell’ottica di un’eventuale modifica o restituzione di prestazioni. Un funzionario dell’Ufficio istante potrà pertanto prendere contatto con il sostituto procuratore pubblico incaricato dell’inchiesta per esaminare gli atti rilevanti per la situazione di PI 2, estraendo eventualmente copie, senza intralciare la conduzione dell’inchiesta penale.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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