Incarto n. 60.2009.287
Lugano 13 agosto 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/31.7.2009 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale (MP ____________________;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 30/31.7.2009, senza formulare osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A seguito di una denuncia contro ignoti sporta da __________ in data 30/31.1.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).
2.Dagli atti dell’incarto emerge che la Commissione di vigilanza sanitaria, a seguito di una denuncia, sta istruendo un procedimento amministrativo nei confronti dei dottori __________, ed ha chiesto di potere esaminare gli atti dell’incarto di cui sopra (AI 14).
3.Con la presente istanza il dr. med. __________, quale liquidatore della società istante, chiede al Ministero pubblico di conoscere i motivi per cui la IS 1 sarebbe stata implicata nel procedimento penale di cui all'inc. __________, nonché chiede di sapere a che stadio si trovi la procedura.
4.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
5.__________ fonda la richiesta con riferimento alla sua carica di liquidatore della società istante, con l’intenzione di conoscere i motivi dell’implicazione della IS 1 nel procedimento penale nonché di sapere l’esito di quest’ultimo, senza indicare ulteriori motivazioni.
6.La richiesta va respinta poiché con l’istanza non è dimostrata l’esistenza di un legittimo interesse giuridico a favore della società ora in liquidazione a conoscere gli atti e l’esito del procedimento penale di cui all'inc. MP __________.
Considerata l’esistenza di un procedimento amministrativo della Commissione di vigilanza sanitaria a carico anche del liquidatore della __________, verosimilmente per i medesimi fatti, esiste un possibile conflitto di interesse, ciò che giustifica ulteriormente maggiore prudenza da parte di questa Camera nell’ammettere un interesse giuridico legittimo della società istante.
7.L’istanza è respinta. la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.
pronuncia
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di CHF 250.- e le spese di CHF 50.-, per complessivi CHF 300.- (trecento), sono posti a carico della IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria