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Ticino Camera dei ricorsi penali 17.03.2010 60.2009.262

17 marzo 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·3,018 parole·~15 min·3

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.262  

Lugano 17 marzo 2010  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/6.7.2009 presentata da

 IS 1 , patr. da:   PR 1 

  tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 28.4.2009 emanato dal procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________), un’indennità per ingiusto procedimento a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;  

richiamati gli scritti 10/13.7.2009 della Divisione della giustizia e 21.7.2009 del magistrato inquirente, dei quali si dirà – se necessario – in corso di motivazione;

preso atto che, su richiesta 6.7.2009 di questa Camera, il 7/8.7.2009 IS 1 ha comunicato che le spese di patrocinio e le altre poste del danno non erano state coperte, anticipate o garantite da assicurazioni o da terzi;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che IS 1 è stato arrestato il 6.4.2007 con l’accusa di avere commesso, quella mattina presso il suo domicilio di __________, il reato di violenza carnale a danno di __________ (AI 3);

                                         che il provvedimento è stato confermato il giorno successivo dal giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin per l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e di preminenti motivi di interesse pubblico (bisogni dell’istruzione ) [AI 6];

                                         che l’accusato è stato scarcerato il 30.4.2007 in seguito all’accoglimento dell’istanza di libertà provvisoria 23.4.2007 (decisione 30.4.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, AI 42);

                                         che il 28.4.2009 il procuratore pubblico ha abbandonato il predetto procedimento penale per insufficienza di prove (ABB __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede, protestando le ripetibili, che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in ragione del procedimento penale, l’importo di CHF 39'229.95, di cui CHF 27'494.50, oltre interessi, per le spese legali, CHF 76.80, oltre interessi, per il danno materiale, CHF 10'000.--, oltre interessi, per il torto morale e CHF 1'658.65 per l’istanza di indennità per ingiusto procedimento;

                                         che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto – assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal giudice della Pretura penale o liberato da ogni accusa con decreto di abbandono o, se del caso, di non luogo a procedere – ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che con decisione 7.4.2007 il giudice dell’istruzione e dell’arresto ha designato l’avv. PR 1 difensore d’ufficio di IS 1, che – il 4.12.2007 – è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (AI 7/86);

                                         che, essendo stato prosciolto dall’accusa, ha nondimeno diritto di chiedere un’indennità per ingiusto procedimento;

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio di CHF 27'494.50 [di cui CHF 24'187.50 di onorario (96 ore e 45 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 1'365.-- di spese e CHF 1'942.-- di IVA (doc. 3)], oltre interessi;

                                         che il caso – indiziario – presentava evidenti difficoltà di fatto;

                                         che dette difficoltà hanno richiesto al legale – che ha palesato impegno e diligenza particolari in un procedimento complesso – un onere significativo, come si evince dall’esame dell’incarto penale;

                                         che nondimeno il dispendio orario indicato con riferimento ad alcune prestazioni appare eccessivo: la redazione dell’istanza di libertà provvisoria (prestazione del 20/23.4.2007: 300 minuti) [AI 27] poteva infatti essere effettuata in un paio d’ore in meno considerato che, non avendo ancora avuto accesso agli atti, il legale non ha dovuto esaminare l’incarto penale; per le trasferte __________, indicate in 90 minuti, è corretto riconoscere 60 minuti per tenere conto del fatto che il traffico non è sempre (molto) intenso (posto come invece venga ammesso il dispendio orario di 120 minuti per il giorno 25.4.2007, come domandato);

                                         che il procuratore pubblico postula che le corrispondenze postali e telefoniche con la compagna di IS 1 e con l’avv. __________ (suo legale nel procedimento di divorzio) non siano tenute in considerazione non avendo pertinenza con il procedimento penale: dette prestazioni, peraltro contenute, erano tuttavia importanti per conoscere / comprendere l’accusato e quindi per permettere al legale di difendere al meglio il suo assistito;

                                         che – tutto ciò considerato – viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 91 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora (tariffa come richiesta) per complessivi CHF 22'770.85, di cui 180 minuti per la redazione dell’istanza di libertà provvisoria e 480 minuti per le trasferte __________ (11.4.2007, 18.4.2007, 27.4.2007, 28.4.2007, 30.4.2007, 1.6.2007, 7.12.2007 e 20.3.2009), per il resto ammesso come esposto;

                                         che, per quanto concerne le spese, giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. b TOA l’avvocato ha diritto al rimborso degli importi di CHF 5.-- per ogni pagina originale, inclusa la copia per l’incarto, e di CHF 2.-- per ogni copia, somme che questa Camera continua a riconoscere anche dopo l’abrogazione della TOA;

                                         che, per quanto attiene all’invio di copie per conoscenza al patrocinato, il Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino prevede il dovere di informare il cliente circa lo sviluppo dell’incarico (art. 13 CAvv): tale obbligo non si estende però ad ogni e qualsiasi informazione, ma solo a quelle importanti e di rilievo per le scelte dell’assistito (decisione 23.11.2009 del Consiglio di moderazione in re avv. X, inc. 19.2007.18);

                                         che, in luogo di inviare copie degli atti a IS 1, questi avrebbe senz’altro potuto visionarli presso il legale: si giustifica di conseguenza riconoscere quali spese di corrispondenza con l’istante soltanto l’importo di CHF 150.-- per l’usuale carteggio;

                                         che – ciò detto – le spese sono approvate in CHF 1'063.--, di cui CHF 65.50 per l’istanza di libertà provvisoria [CHF 5.-- x 6 pagine (originali), CHF 2.-- x 6 x 2 (due copie), CHF 2.-- x 3 (copie allegate] e CHF 150.-- per corrispondenza con il cliente, stralciate le “copie per incarto”, per il resto riconosciute come indicate;

                                         che l’IVA ammonta a CHF 1'811.35;

                                         che al qui istante va rifuso, a titolo di spese legali, l’importo complessivo di CHF 25'645.20, oltre interessi dal 3.7.2009, come chiesto;

                                         che – con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che “tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione” (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al “danno patrimoniale, materiale” e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

                                         che l’accusato prosciolto che postula il risarcimento di un danno materiale deve provarne l’esistenza, l’entità ed il nesso causale naturale ed adeguato tra il nocumento ed il procedimento penale [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] (cfr., sul nesso causale naturale ed adeguato, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004);

                                         che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’istante domanda CHF 76.80, oltre interessi, in relazione alle quattro trasferte __________ in data 3.5.2007, 29.5.2007, 12.11.2007 e 10.2.2009 (doc. 4), effettuate al fine di adeguatamente preparare la sua difesa;

                                         che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le invocate poste del danno;

                                         che si giustifica di conseguenza riconoscere queste spese, ammesse in CHF 76.80, come indicate, senza interessi essendo ritenuto il prezzo del 2009 pure per le trasferte del 2007;

                                         che l’indennità prevista dall’art. 317 CPP si estende anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

                                         che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli art. 42 ss. CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

                                         che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

                                         che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

                                         che la privazione della libertà, in quanto tale, costituisce una grave lesione della personalità dell’accusato ed il Tribunale federale riconosce un diritto all’indennità per torto morale anche per arresti di breve durata (DTF 113 Ia 177 e 113 Ib 155; REP. 1973, p. 229);

                                         che secondo dottrina e giurisprudenza, in caso di detenzione ingiustificata, il torto morale dev’essere fissato secondo il cosiddetto “metodo bifasico” (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS, Le tort moral, Zurigo 1996, I/105 ss.; P. MÜNCH, Bemessung der Genugtuung für ungerechtfertigten Freiheitsentzug; in: ZBJV 1998, p. 237 s.; REP. 1998 n. 126 nota 5);

                                         che nella prima fase occorre stabilire un importo base in funzione, soprattutto, della durata della detenzione;

                                         che questa Camera ha adottato, quale criterio orientativo, di riconoscere in genere un importo forfetario di CHF 100.-- per ogni giornata di detenzione (REP. 1998 n. 126 nota 5.1 con numerosi riferimenti);

                                         che l’allora Camera d’accusa del Tribunale federale considerava di regola adeguato riconoscere un’indennità giornaliera anche superiore, per periodi comunque di privazione della libertà di breve durata e nella misura in cui non sussistevano particolari motivi che ne giustificavano una diminuzione (decisioni TF 8G.19/1997 del 5.5.1997 e 8G.59/2000 del 7.12.2000): giurisprudenza alla quale anche questa Camera si è adeguata (decisione 25.4.2002 in re S.R., inc. 60.2001.111);

                                         che nella seconda fase l’importo base ottenuto può essere corretto verso il basso o verso l’alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza, e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l’accusato;

                                         che, benché il denaro possa apparire inadeguato a compensare le frustrazioni inevitabilmente legate alla carcerazione, l’indennità per torto morale non deve neppure essere puramente simbolica;

                                         che l’istante domanda CHF 10’000.--, oltre interessi, quale torto morale, di cui CHF 5'000.-- (CHF 200.--/giorno) per i 25 giorni di detenzione ingiustamente sofferti e CHF 5'000.-- per l’ulteriore pregiudizio patito;

                                         che IS 1 è stato arrestato il 6.4.2007 (AI 3) ed è stato scarcerato il 30.4.2007 in seguito all’accoglimento dell’istanza di libertà provvisoria 23.4.2007 (decisione 30.4.2007 del giudice dell’istruzione e dell’arresto, inc. __________, AI 42);

                                         che per i 25 giorni di carcerazione va quindi anzitutto riconosciuto un importo base di CHF 5'000.--, oltre interessi dal 30.4.2007;

                                         che occorre ora esaminare se sussistono gli estremi per ammettere una lesione della personalità a tal punto grave da giustificare un aumento di detta somma, come richiesto dal qui istante;

                                         che IS 1 sostiene che il procedimento penale sarebbe stato aperto per un’accusa tra le più infamanti, che – quale padre di famiglia – l’imputazione avrebbe comportato umiliazione e prostrazione nei confronti della figlia e della di lei madre e gli avrebbe fatto perdere credibilità nel suo ruolo di padre, che il danno alla sua reputazione ed alla sua credibilità sarebbe ancor più grave in considerazione della procedura di divorzio pendente nella quale si discuteva l’affidamento della figlia, che la notizia della carcerazione e dei motivi della stessa avrebbe avuto un effetto devastante nelle relazioni con l’ex moglie e con la figlia, che avrebbe incolpevolmente vissuto in uno stato di forte tensione emotiva per tutta la durata del procedimento penale e, infine, che la stampa avrebbe dato ampio risalto al procedimento penale rendendolo di fatto assolutamente riconoscibile;

                                         che il reato di cui è stato accusato era, a non averne dubbio, grave ed infamante, fatto che può avere avuto ripercussioni sulla sua persona;

                                         che dallo scritto 20.12.2007 dell’ex moglie alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione (AI 90) risulta che i rapporti tra gli ex coniugi rispettivamente tra il padre e la figlia erano, già ben prima dei fatti oggetto del decreto di abbandono 28.4.2009 (ABB __________), del tutto compromessi, per cui il procedimento penale non può avere inasprito in modo importante le loro relazioni;

                                         che gli articoli di giornale, doc. 5/6 allegati all’istanza 3/6.7.2009, descrivono in maniera generica ed imprecisa i fatti, non rendendo assolutamente riconoscibile IS 1: il numero di persone a conoscenza del procedimento penale è quindi stato moderato, a maggior ragione considerato che l’istante non lavorava, ciò che necessariamente ha limitato l’esigenza di raccontare a terzi i fatti;

                                         che, in considerazione delle accuse comunque molto gravi e dell’inevitabile sofferenza, a titolo di torto morale è di conseguenza riconosciuto l’importo complessivo di CHF 7'000.--, oltre interessi su CHF 5’000.-- dal momento della scarcerazione (30.4.2007) e su CHF 2’000.-- dal 3.7.2009 (ovvero dalla prima interpellazione agli atti), cifra che tiene conto degli inconvenienti legati ad un procedimento penale (interrogatori, ecc.) e della soddisfazione personale già derivabile dal fatto che il procedimento penale era ingiustificato, come avvalorato dal decreto di abbandono 28.4.2009 (ABB __________) e da questo giudizio;

                                         che per ripetibili, che protesta, domanda la somma di CHF 1'658.65 [di cui CHF 1'325.-- di onorario (5 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 216.50 di spese e CHF 117.15 di IVA)] (doc. 7);

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la redazione della domanda non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può inoltre essere reputato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che – tutto ciò considerato, ritenuto il solo parziale accoglimento dell’istanza – va pertanto ammesso un importo di CHF 1'000.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che a IS 1 – quale indennità per ingiusto procedimento – va risarcito l’importo complessivo di CHF 33'722.--, di cui CHF 25'645.20, oltre interessi, per spese legali, CHF 76.80 per danno materiale, CHF 7'000.--, oltre interessi, per torto morale e CHF 1'000.-per ripetibili;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che la tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'550.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente, per la somma di CHF 250.--.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è parzialmente accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al decreto di abbandono 28.4.2009 del procuratore pubblico Andrea Pagani (ABB __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 33'722.--, oltre interessi del 5% su CHF 27'645.20 dal 3.7.2009 e su CHF 5'000.-- dal 30.4.2007.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 2'500.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 2'550.--, sono poste a carico di IS 1, __________, __________, in ragione di CHF 250.--.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                          per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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