Incarto n. 60.2009.256
Lugano 20 luglio 2009/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 23/26.6.2009 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ ai fini dell’istruttoria civile di cui all’incarto riguardante __________ e __________;
premesso che l’istanza 23.6.2009 redatta in lingua francese è giunta al Ministero pubblico il 26.6.2009, che lo stesso giorno l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, precisando di non avere obiezioni all’accoglimento dell’istanza;
ritenuto che su richiesta 30.6.2009 di questa Camera, con scritto 3/6.7.2009 il Tribunale istante ha completato l’istanza in ossequio a quanto sancito dall’art. 27 CPP;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito della denuncia 18.4.2006 sporta da __________ nei confronti di __________ per l’ipotesi di reato di truffa in relazione all’acquisto di un telaio di una vettura __________ nell’estate del __________, il Ministero pubblico del Cantone Ticino – al quale la denuncia è stata trasmessa per competenza dal giudice istruttore cantonale del Canton __________ – ha aperto un procedimento penale sfociato nel decreto di non luogo a procedere 19.4.2007 emanato dall’allora procuratore pubblico Monica Galliker, non avendo ravvisato che il denunciato abbia assunto un comportamento truffaldino rispettivamente penalmente rilevante (NLP __________ – inc. MP __________).
Avverso il citato decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP.
2. Con la presente istanza – completata su richiesta di questa Camera con scritto 3/6.7.2009 – la IS 1 chiede la trasmissione, in originale, del surriferito incarto penale ai fini dell’istruttoria della causa civile risarcitoria inerente al contratto di compravendita del __________ concernente l’autovettura __________ in questione.
Il Tribunale precisa al riguardo che l’oggetto del contendere riguarda l’autenticità di questo veicolo e che il procedimento penale dinanzi alle autorità ticinesi concerne, in sostanza, la medesima fattispecie.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".
4. Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.
Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5. Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile pendente presso il Tribunale istante e il procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, poiché le parti sono le stesse in entrambe le sedi e i due procedimenti si basano, in sostanza, sulla medesima fattispecie.
Di conseguenza gli atti del procedimento penale potrebbero avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.
In siffatte circostanze, l’incarto penale MP __________ viene trasmesso al Tribunale istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico del Cantone Ticino, __________, __________, a procedimento civile concluso.
6. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del Tribunale istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del Codice di procedura del Cantone.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico del IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del Codice di procedura del Cantone.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria