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Ticino Camera dei ricorsi penali 30.06.2009 60.2009.214

30 giugno 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·4,459 parole·~22 min·3

Riassunto

Ricorso contro la decisione della Sezione della circolazione inerente il divieto di condurre disposto dalla Corte di merito

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.214  

Lugano 30 giugno 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 29.5/2.6.2009 presentato da

 RI 1, ,

  contro  

le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 della Sezione della circolazione inerenti il divieto di condurre disposto dalla Corte delle assise criminali il 10.9.2008 (inc. __________) [inf. __________];

richiamati gli scritti 4/8.6.2009 del presidente della Corte delle assise criminali, giudice Mauro Ermani – che rileva come, se il gravame venisse accolto, la misura e la norma non avrebbero alcuna portata pratica –, 5/8.6.2009 del presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, giudice Giovanna Roggero-Will – che comunica di non avere osservazioni –, e 10/12.6.2009 della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure – che si rimette al giudizio di questa Camera –;

preso atto che la Sezione della circolazione ha presentato le sue osservazioni il 19/22.6.2009 e quindi tardivamente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

                                   a.   Con giudizio 10.9.2008 la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuto furto aggravato, di ripetuta ricettazione aggravata, di ripetuto danneggiamento, di ripetuta violazione di domicilio e di violazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni. L’ha quindi condannato alla pena detentiva di tre anni e nove mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese; ha ordinato, ex art. 67b CP, il ritiro della licenza di condurre per la durata di due anni (inc. __________).

                                  b.   La Corte di cassazione e di revisione penale, con sentenza 30.12.2008, ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione 3.11.2008 di RI 1 prosciogliendolo da alcune fattispecie e condannandolo alla pena detentiva di due anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. La condanna a’ sensi dell’art. 67b CP non era stata impugnata (inc. __________).

                                   c.   Con scritto 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che aveva preso atto della misura aggiuntiva sancita dall’autorità giudiziaria giusta l’art. 67b CP [“(…) che dispone il ritiro della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, a partire dalla sua scarcerazione”] e che tratteneva la licenza (trasmessa dal qui ricorrente in deposito il 18.9.2008) fino a decorrenza di due anni dalla scarcerazione.

                                  d.   L’8.4.2009 l’avv. PR 1, in merito allo scritto 31.3.2009, ha contestato alla predetta Sezione di avere modificato il dispositivo del giudizio della Corte di merito – “è ordinato il ritiro della licenza di condurre per una durata di 2 anni” – con l’aggiunta “a partire dalla sua scarcerazione”; ha chiesto di rettificare la sua disposizione nel senso che la licenza sarebbe stata restituita il 18.9.2010, ovvero due anni dopo averla consegnata in deposito.

                                         Con il medesimo scritto ha domandato di dare seguito alla sua richiesta entro cinque giorni, per ragioni di salvaguardia del termine di ricorso, e di valutare se la Sezione della circolazione fosse, effettivamente, l’autorità competente per eseguire la decisione della Corte delle assise criminali (considerato che il ritiro della licenza di condurre era stato ordinato da un’autorità penale in applicazione dell’art. 67b CP).

                                   e.   Con ulteriore scritto 30.4.2009 il legale, facendo riferimento ad un colloquio telefonico successivo alla sua missiva 8.4.2009, ha chiesto alla Sezione della circolazione di inviare conferma scritta del fatto che quest’ultima non si reputava competente per l’esecuzione della misura giusta l’art. 67b CP decisa dalla Corte delle assise criminali.

                                    f.   Il 18.5.2009, rispondendo all’avv. PR 1, la Sezione gli ha comunicato che, contrariamente a quanto discusso telefonicamente in data 9.4.2009, era competente per la messa in esecuzione del divieto di condurre pronunciato dall’autorità penale, sulla base – in particolare – dell’art. 18 dell’ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM). Ha di conseguenza confermato – “(…) in coerente sintonia con le motivazioni della sentenza del 10.09.2008 della Corte delle assise criminali (pto 8.1, paragrafo 3 e 4, pag. 70) e nella logica della finalità della misura applicata, (…)” – la sua disposizione di esecuzione di data 31.3.2009.

                                  g.   Con gravame 29.5/2.6.2009 RI 1 domanda, in via principale, che le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 siano dichiarate nulle (e che il ritiro della licenza di condurre termini il 18.9.2010); in via subordinata, chiede che la decisione 18.5.2009 sia annullata (e che il ritiro della licenza di condurre si concluda il 18.9.2010).

                                         Il ricorrente – che reputa competente questa Camera (art. 62 LOG / art. 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti) e tempestiva l’impugnativa – rileva che non intende contestare la competenza della Sezione della circolazione, concretamente data. Censura, invece, l’inammissibile interpretazione del dispositivo del giudizio 10.9.2008 della Corte delle assise criminali. Il dispositivo menzionerebbe infatti unicamente che “è ordinato il ritiro della licenza di condurre per una durata di 2 anni”. Quanto indicato nello scritto 31.3.2009 – “a partire dalla sua scarcerazione” – costituirebbe un complemento del dispositivo. Soltanto il dispositivo di una sentenza avrebbe nondimeno forza esecutiva, non i suoi considerandi. Nella fattispecie il dispositivo concernente il ritiro della licenza di condurre sarebbe chiaro e non interpretabile: essa dovrebbe pertanto essere ritirata per la durata di due anni dall’esecutività della sentenza. L’art. 18 cpv. 2 lit. a OCP-CPM non conferirebbe alla Sezione il diritto di scegliere quando la misura deve essere eseguita. Essa – sostituendo il suo giudizio a quello della Corte di merito – si sarebbe arrogata competenze che non le spettavano: le decisioni sarebbero nulle.

                                  h.   Delle osservazioni del presidente della Corte delle assise criminali e della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure si dirà, se necessario, in seguito.

in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 10.9.2008 la Corte di merito ha condannato RI 1 alla pena detentiva di tre anni e nove mesi ed ha ordinato il ritiro della licenza di condurre per due anni, giusta l’art. 67b CP [“se l’autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli art. 59-64 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni” (BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, 2. ed., Basilea 2007, n. 4 ss. ad art. 67b CP)] (inc. __________).

                                         Per quest’ultimo aspetto, la successiva decisione della Corte di cassazione e di revisione penale non ha apportato modifiche.

                                         La Sezione della circolazione – con scritto 31.3.2009, confermato il 18.5.2009 – ha comunicato al qui ricorrente che la licenza di condurre, trasmessale il 18.9.2008, sarebbe stata trattenuta e sarebbe stata restituita una volta trascorsi due anni dall’avvenuta sua scarcerazione (doc. A/B, allegati al ricorso 29.5/2.6.2009).

                                         Il ricorrente impugna in questa sede la decisione della Sezione della circolazione.

                                         1.2.

                                         Riguardo la competenza dell’autorità che ha statuito, l’ordinanza del 19.9.2006 sul Codice penale e sul Codice penale militare (OCP-CPM) [RS 311.01] prevede, al suo art. 18 cpv. 1, che il giudice – cresciuta in giudicato la sentenza – comunichi immediatamente il divieto di condurre disposto in virtù dell’art. 67b CP all’autorità competente secondo l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza 23.8.2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre (RS 741.53), ovvero – nel Canton Ticino – alla Sezione della circolazione (BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 34 ad art. 67b CP).

                                         La Sezione della circolazione è pertanto autorità competente in materia di esecuzione della misura del divieto di condurre ordinato dalla Corte di merito in applicazione dell’art. 67b CP. Fa di conseguenza le veci, in questa specifica materia, della Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure, che non è l’unica autorità competente in materia di esecuzione delle pene e delle misure. Quest’ultima è infatti, nel settore dell’esecuzione delle pene e delle misure, “l’autorità competente” o “l’autorità di esecuzione” a norma del diritto federale, salvo disposizione contraria della legge o del presente regolamento (art. 5 cpv. 1 del regolamento sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti). Caso che si realizza nella presente fattispecie.

                                         1.3.

                                         Riguardo la competenza di questa Camera, giusta l’art. 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili – nel termine di dieci giorni – alla Camera dei ricorsi penali (art. 62 cpv. 3 LOG).

                                         Questa Camera – posto come la decisione impugnata riguardi l’esecuzione del divieto di condurre a’ sensi dell’art. 67b CP, ovvero di una misura [“spezialpräventive Sicherungsmassnahme” (BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 5 ad art. 67b CP)] prevista dal Codice penale – è quindi autorità di ricorso contro le risoluzioni della Sezione della circolazione.

                                         Il carattere penale del provvedimento giusta l’art. 67b CP [norma che ha sostituito l’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr, che disciplinava – amministrativamente – il ritiro della licenza di condurre (cfr., sulla genesi dell’art. 67b CP, BSK Strafrecht I – L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER, op. cit., n. 11/12 ad art. 67b CP)] giustifica peraltro che sia un’autorità penale, e non amministrativa, a pronunciarsi – almeno a livello di ricorso – sull’esecuzione della misura.

                                   2.   2.1.

                                         Il ricorrente postula, come detto in precedenza, di dichiarare nulle le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 rispettivamente di annullare la decisione 18.5.2009 della Sezione della circolazione.

                                         2.2.

                                         RI 1 ha presentato ricorso nel termine di dieci giorni (art. 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti) dall’intimazione dello scritto 18.5.2009 della Sezione della circolazione (doc. A, allegato al ricorso 29.5/2.6.2009), con il quale ha confermato la disposizione di esecuzione 31.3.2009.

                                         La prima decisione del 31.3.2009 non è stata precedentemente impugnata.

                                         2.3.

                                         2.3.1.

                                         La nullità di una decisione – per esempio in difetto di competenza funzionale/materiale dell’autorità giudicante – deve essere constatata d’ufficio dall’autorità in ogni tempo (cfr., in merito alla nullità di decisioni, sentenza TF 6B_744/2008 del 23.1.2009).

                                         Il gravame 29.5/2.6.2009 – per quanto inerente la nullità delle decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 – è pertanto senz’altro ricevibile.

                                         2.3.2.

                                         Per un eventuale annullamento, occorre rilevare che l’avv. PR 1 l’8.4.2009 – ovvero ancora nei termini di ricorso – ha interpellato la Sezione della circolazione chiedendole di rettificare quanto disposto il 31.3.2009 e di dare seguito al suo scritto entro cinque giorni, “(…) per ragioni di salvaguardia del termine di ricorso nel caso in cui decidiate di mantenere la vostra pregressa decisione” (scritto 8.4.2009, p. 2, doc. E, allegato al ricorso 29.5/2.6.2009). Il legale – e pertanto RI 1 – era di conseguenza perfettamente consapevole della decorrenza del termine per impugnare la decisione 31.3.2009 della Sezione.

                                         Dagli atti presentati dal ricorrente (in particolare doc. A allegato al ricorso) si evince tuttavia che il patrocinatore ha avuto un colloquio telefonico con il capo ufficio dell’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione __________ in data 9.4.2009, ovvero prima della scadenza del termine di ricorso, in merito – tra l’altro – al fatto che la Sezione non si considerava competente per l’esecuzione della misura giusta l’art. 67b CP (doc. A/F, allegati al ricorso 29.5/2.6.2009).

                                         In queste circostanze, l’avv. PR 1 – e per lui il qui ricorrente – poteva ritenere, in buona fede e secondo il principio dell’affidamento, che la Sezione della circolazione non fosse autorità competente e, quindi, che la decisione 31.3.2009 non potesse esplicare alcun effetto giuridico.

                                         Il 18.5.2009 la Sezione – alla quale il 30.4.2009 il legale aveva domandato di inviargli conferma scritta del fatto che non si reputasse autorità competente per l’esecuzione della misura ex art. 67b CP – ha comunicato all’avv. PR 1 che “(…) dopo attento esame della questione le possiamo confermare che contrariamente a quanto discusso in occasione del nostro colloquio telefonico del 09.04.2009, in base alla normativa vigente la competenza della messa in esecuzione del divieto di condurre veicoli a motore pronunciato dall’autorità penale in applicazione dell’art. 67b CPS è demandata al nostro ufficio (art. 18 OCP-CPM, 4 cpv. 1 Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre, 22 LCStr)” (doc. A, allegato al ricorso 29.5/2.6.2009).

                                         RI 1, definita la situazione giuridica inerente la competenza della Sezione, ha pertanto impugnato la decisione 18.5.2009, che – sebbene confermi la disposizione di esecuzione 31.3.2009 e quindi sia, in effetti, una sorta di sua copia – deve essere reputata atto impugnabile in ragione delle informazioni imprecise che la Sezione della circolazione ha dato in precedenza al legale.

                                         Il gravame 29.5/2.6.2009 – introdotto nel termine di dieci giorni dall’intimazione della decisione 18.5.2009 – è quindi tempestivo anche per quanto riguarda l’annullabilità di questa disposizione.

                                   3.   3.1.

                                         Il 31.3.2009 la Sezione della circolazione ha comunicato a RI 1 che aveva preso atto della misura aggiuntiva sancita dall’autorità giudiziaria ex art. 67b CP “(…) che dispone il ritiro della licenza di condurre veicoli a motore per la durata di 2 anni, a partire dalla sua scarcerazione”, decisione confermata il 18.5.2009 “(…) in coerente sintonia con le motivazioni della sentenza del 10.09.2008 della Corte delle assise criminali (pto 8.1, paragrafo 3 e 4, pag. 70) e nella logica della finalità della misura applicata, (…)” (doc. A/B, allegati al ricorso 29.5/2.6.2009).

                                         3.2.

                                         Il ricorrente rileva che il dispositivo del giudizio 10.9.2008 della Corte delle assise criminali indica che “è ordinato il ritiro della licenza di condurre per una durata di 2 anni”, termine che decorrerebbe dall’esecutività della sentenza di merito (i cui considerandi non avrebbero forza di cosa giudicata e quindi sarebbero irrilevanti per stabilire il senso del dispositivo, inequivocabile).

                                         3.3.

                                         L’art. 67b CP non regolamenta la modalità temporale dell’esecuzione del divieto di condurre. Ciò a differenza dell’interdizione dell’esercizio di una professione ex art. 67 CP, disciplinata all’art. 67a cpv. 1 CP nel seguente modo: “l’interdizione dell’esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64) non è computata nella durata dell’interdizione”.

                                         3.4.

                                         Sull’inizio dell’esecuzione del divieto di condurre la dottrina non è unanime.

                                         G. STRATENWERTH (Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, § 13 n. 37) propone di applicare – per analogia – l’art. 67a cpv. 1 CP: la misura sarebbe infatti priva di significato qualora fosse esecutiva mentre l’interessato è privato della libertà.

                                         S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD (StGB PK, Zurigo / S. Gallo 2008, n. 5 ad art. 67b CP) e L. ARQUINT / S. HEIMGARTNER (BSK Strafrecht I, op. cit., n. 38 ad art. 67b CP) propongono di adottare – in presenza di condanna ad una pena privativa di libertà ed alla misura del divieto di condurre – i principi esposti dal Tribunale federale nella sentenza pubblicata in DTF 116 Ib 146, e quindi di far decorrere l’esecuzione della misura dalla crescita in giudicato della sentenza.

                                         3.5.

                                         Chiamato a pronunciarsi sulla questione a sapere se la revoca della licenza di circolazione (disposta giusta l’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr) dovesse divenire effettiva al momento della scarcerazione del ricorrente (in espiazione di una pena privativa della libertà), il Tribunale federale ha ritenuto che l’esecuzione della revoca dovesse iniziare non appena cresciuta in giudicato la decisione con cui la stessa era ordinata: questo anche se l’interessato doveva ancora scontare una pena privativa della libertà.

                                         Ha reputato che la revoca a scopo di ammonimento – “Warnungsentzug” – di cui all’art. 16 cpv. 3 lit. f vLCStr, sebbene simile ad una sanzione penale, non fosse una pena accessoria, ma una misura amministrativa con carattere preventivo ed educativo. Si prefiggeva, in generale, di educare l’interessato a maggiore responsabilità e cura e quindi di trattenerlo dal commettere nuove infrazioni della circolazione.

                                         Ha aggiunto che le pene privative della libertà si prefiggevano, parimenti, la risocializzazione dell’autore in quanto esercitavano un’azione educativa e preparavano il ritorno alla vita libera. Uno dei compiti più importanti del diritto penale era di facilitare per quanto possibile la reintegrazione dell’autore dopo l’espiazione della pena.

                                         La revoca a scopo di ammonimento, affinché potesse pienamente avere effetto preventivo e educativo, doveva essere eseguita il più velocemente possibile, e questo anche nell’ipotesi in cui l’interessato doveva scontare una pena privativa della libertà (che poteva assumere la funzione della revoca).

                                         Ha ritenuto che ordinare il deposito della licenza di condurre dopo la scarcerazione non fosse giustificato né dallo scopo della risocializzazione del sistema sanzionatorio né dalle molteplici forme dell’esecuzione della pena (DTF 116 Ib 146).

                                   4.   4.1.

                                         Il divieto di condurre, previsto nell’avamprogetto, scartato nel progetto di revisione a seguito della procedura di consultazione, è stato inserito all’art. 67b CP dal Parlamento, in particolare su impulso del Consiglio degli Stati.

                                         La nuova norma non disciplina l’inizio dell’esecuzione della misura del divieto di condurre nel caso in cui l’interessato debba anche scontare una pena privativa della libertà.

                                         Dai lavori preparatori si deve escludere che tale omissione costituisca un silenzio qualificato.

                                         4.2.

                                         Tra le soluzioni possibili (inizio dalla crescita in giudicato della decisione che dispone il divieto oppure dal momento della scarcerazione), occorre stabilire quale meglio risponda allo scopo perseguito dalla specifica norma, e più in generale meglio si inserisca nel sistema di pene e misure previste dal CP.

                                         4.3.

                                         L’art. 67b CP, inserito nella sezione 2 (Delle altre misure), è una misura il cui scopo è di evitare la recidiva e di proteggere la sicurezza pubblica. Non ha quale scopo quello di sanzionare l’autore del reato o garantire la sicurezza stradale: per determinare la durata del divieto, solo è determinante la pericolosità dell’autore (C. MIZEL, Nature et mise en oeuvre des nouvelles déchéances pénales et administratives du droit de conduire, in RPS n. 125 2007 p. 72 ss. e 75).

                                         I lavori preparatori, in particolare la discussione nel Consiglio degli Stati, dimostrano chiaramente lo scopo di prevenzione della misura, in particolare con riferimento a situazioni simili a quella del qui ricorrente. Tra i reati di cui la misura vuole evitare la commissione, per ben due volte è citato il furto, e più in generale si fa riferimento ai reati contro il patrimonio (Bollettino ufficiale del parlamento 1999, CS, p. 1128).

                                         Nel presente caso è pacifico che la misura sia stata ordinata dalla Corte di prima istanza per motivi preventivi, per evitare o rendere più difficile la commissione di nuovi furti da parte del ricorrente (sentenza 10.9.2008, p. 70, inc. __________).

                                         4.4.

                                         Partendo da queste premesse, un divieto di condurre la cui durata si sovrapponesse a quella di una pena privativa della libertà non avrebbe portata pratica, risultando inutile rispetto allo scopo perseguito, e svuotato di significato. In questo senso si è espresso chiaramente G. STRATENWERTH (op. cit., § 13 n. 37; G. STRATENWERTH / W. WOHLERS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2007, n. 5 ad art. 67b CP).

                                         Un divieto di condurre efficace a partire alla scarcerazione inciderebbe sulla situazione del ricorrente, mettendo in atto lo scopo indicato e perseguito dall’art. 67b CP.

                                         4.5.

                                         Nel caso del ricorrente, se il divieto iniziasse a decorrere dalla crescita in giudicato della sentenza e dall’avvenuto deposito della licenza (il 18.9.2008), scadrebbe il 18.9.2010. I 2/3 della pena sono intervenuti il 29.6.2009. Il termine della pena è previsto per il 29.4.2010.

                                         In questa ipotesi il divieto di condurre sarebbe effettivo solo per cinque mesi dopo la definitiva scarcerazione.

                                         Se consideriamo i 2/3 della pena sarebbe effettivo per un anno e tre mesi.

                                         Se considerassimo la pena inizialmente inflitta dalla Corte delle assise criminali (contestualmente al divieto di condurre) di 3 anni e 9 mesi, la pena privativa di libertà totale scadrebbe il 29.7.2011, dieci mesi dopo il venir meno del divieto di condurre.

                                         4.6.

                                         Tra le due soluzioni prospettate (inizio con la crescita in giudicato della sentenza o inizio alla scarcerazione) non vi è dubbio che, sia in generale, sia nel caso concreto del qui ricorrente, la seconda sarebbe più efficace e permetterebbe di meglio perseguire lo scopo della misura.

                                         Non a caso, per una misura analoga, ossia l’interdizione dell’esercizio di una professione, l’art. 67a cpv. 1 CP prevede espressamente che la durata dell’esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà non è computata nella durata dell’interdizione.

                                         All’inizio dell’esecuzione della misura dal momento della scarcerazione si oppongono però due argomenti: la giurisprudenza del TF pubblicata in DTF 116 Ib 146 per un verso, il silenzio dell’art. 67b CP per altro verso.

                                         4.7.

                                         Nella sua decisione del 27.4.1990, in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 lit. b vLCStr, l’Alta Corte ha contrapposto allo scopo preventivo della misura lo scopo di risocializzazione dell’espiazione della pena per il condannato (cfr. punto 3.5. della presente decisione).

                                         Per questa Camera, concettualmente, la corretta preoccupazione relativa alla risocializzazione va presa in considerazione, ma al momento di decidere o meno il divieto di condurre da parte della Corte di prime cure: non dovrebbe incidere sulla determinazione dell’inizio dell’applicazione della misura.

                                         Se la preoccupazione di risocializzazione determina l’inizio dell’esecuzione della misura, si ottiene il risultato paradossale che un condannato ad una pena sospesa condizionalmente espii integralmente un divieto di condurre, mentre che un condannato ad una pena da espiare di una certa durata (vista la soglia aumentata della condizionale) la espii meno o affatto, benché il primo abbia (almeno teoricamente) una prognosi più favorevole rispetto al secondo. La misura incide più pesantemente sulla persona più facilmente risocializzabile.

                                         Anche tenendo presente l’aspetto di risocializzazione del condannato, confrontando il presente caso con quello giudicato dal TF in DTF 116 Ib 146, emerge come le situazioni delle due persone interessate siano differenti, quasi agli antipodi.

                                         L’allora condannato, non si sa se incensurato o meno, era di professione taxista, di modo che il divieto di condurre incideva in modo pesante e preminente sulle sue future possibilità di reinserimento professionale, data anche la sua età.

                                         Nel caso del qui ricorrente siamo in presenza di un plurirecidivo specifico, come risulta dall’estratto del casellario giudiziale agli atti del procedimento penale (estratto del 29.1.2008).

                                         Dallo stesso risultano iscritte le seguenti condanne: 2 anni e 6 mesi di detenzione inflitti in data 5.5.1992 dalla Corte delle assise correzionali di __________; 2 anni e 8 mesi di detenzione inflitti il 17.5.1995 dalla Corte delle assise correzionali di __________; 3 anni e 10 mesi di reclusione inflitti il 15.10.1997 dal Kreisgericht IV __________/__________; 18 mesi di detenzione inflitti il 12.4.2002 dal Strafgericht del Cantone di __________; 2 anni di detenzione inflitti il 21.3.2003 dalla Corte delle assise correzionali di __________; 7 mesi di detenzione inflitti il 21.10.2005 dalla Corte delle assise correzionali di __________. A queste condanne (e soprassedendo ad una sentenza della Pretura penale del 23.5.2007), si aggiunge il giudizio del 30.12.2008 della Corte di cassazione e di revisione penale di 2 anni e 6 mesi.

                                         Per l'accusato, nato il __________, si tratta di una pesante situazione di recidiva specifica, in particolare in ambito della commissione di furti. Il mancato uso dell’autovettura non ha, per un verso, un’incidenza negativa particolare sulle sue prospettive di reinserimento: gioca un ruolo importante preventivo, rispetto al pericolo di recidiva, innegabile sulla base dei suoi precedenti. Nel caso concreto del ricorrente appare di meridiana evidenza come debbano prevalere le preoccupazioni di prevenzione rispetto a quelle di risocializzazione.

                                         Anche operando una ponderazione degli interessi della prevenzione (perseguita dalla misura) con quelli della risocializzazione (perseguita in generale dal sistema espiativo), nel presente caso s’impone, a non averne dubbio, la necessità di evitare il pericolo di recidiva.

                                         4.8.

                                         Il silenzio dell’art. 67b CP in punto al momento dell’esecuzione del divieto di condurre non può essere colmato dall’art. 18 cpv. 2 lit. a OCP-CPM, in virtù del quale l’autorità competente (giusta l’art. 4 cpv. 1 dell’ordinanza del 23.8.2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre) “determina la data d’entrata in vigore del divieto di condurre”. Questa norma sancisce una competenza esecutiva e non opera una delega di competenze dal giudice all’autorità amministrativa (in questo senso, C. MIZEL, op. cit., p. 76).

                                         4.9.

                                         Rimane da esaminare se il silenzio dell’art. 67b CP, qualificabile quale lacuna e non quale silenzio qualificato, possa essere colmato per via interpretativa ed estensiva, applicando l’art. 67a cpv. 1 CP a titolo analogetico (come auspicato da G. STRATENWERTH, punto 3.4. della presente decisione).

                                         In questo ambito occorre tenere presenti gli specifici limiti posti all’interpretazione estensiva in ambito penale, con riferimento all’art. 1 CP.  

                                         Un’interpretazione estensiva, per via analogetica a sfavore di un condannato, è possibile in diritto penale, ma limitatamente. Una simile interpretazione, che si discosta dal testo legale ed è sfavorevole al condannato, è ammessa se giustificata dal senso della disposizione, come conseguenza dei valori a suo fondamento e dello scopo perseguito. L’interpretazione estensiva deve imporsi in modo pressante, nel senso che senza la stessa l’applicazione della legge non possa corrispondere alla reale volontà del legislatore (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET, Code pénal I, Basilea 2008, n. 31 ad art. 1 CP, p. 242/243).

                                         4.10.

                                         Nel presente caso, questa Camera propenderebbe volentieri per un’interpretazione estensiva dell’art. 67b CP, applicando per analogia l’art. 67a cpv. 1 CP, in quanto questa soluzione meglio rispetta i motivi a fondamento e lo scopo perseguito dalla norma, come voluta dal Parlamento.

                                         L’esistenza di una sentenza del TF, riferita a una precedente norma della vLCStr (ma dal contenuto sostanzialmente simile all’art. 67b CP), quale decisione di principio (che ha modificato la precedente giurisprudenza), non permette però di sostenere che la soluzione qui propugnata s’imponga pressantemente, come richiesto dalla giurisprudenza relativa all’interpretazione estensiva delle norme penali.

                                         Di modo che, in ossequio al principio di legalità, alla separazione dei poteri, un’interpretazione estensiva sarebbe contraria all’art. 1 CP (in questo senso: S. TRECHSEL / M. JEAN-RICHARD, op. cit., n. 5 ad art. 67b CP).

                                         Questa Camera non può che auspicare che il legislatore federale intervenga e completi la disposizione dell’art. 67b CP, con un espresso rinvio all’art. 67a cpv. 1 CP per l’applicazione temporale della misura.

                                   5.   Le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 sono annullate. L’incarto è rinviato alla Sezione della circolazione per le sue incombenze.

                        6.   Il ricorso è accolto. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Le ripetibili a favore del ricorrente sono poste a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 67b CP, 62 LOG, 7 della legge sull’esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                    §   Le decisioni 31.3.2009 e 18.5.2009 della Sezione della circolazione inerenti il divieto di condurre disposto dalla Corte delle assise criminali il 10.9.2008 [inf. __________] sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese; lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino rifonderà a RI 1, __________, CHF 500.-- (cinquecento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto

                                         Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro 30 giorni dall’intimazione (art. 78 cpv. 2 lit. b LTF).

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2009.214 — Ticino Camera dei ricorsi penali 30.06.2009 60.2009.214 — Swissrulings