Incarto n. 60.2009.212
Lugano 30 giugno 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 19/29.5.2009 presentata dalla
IS 1,
tendente ad ottenere copia degli atti di cui all’incarto penale NLP __________;
premesso che la richiesta datata 19.5.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 25.5.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 28/29.5.2009, segnalando di non avere osservazioni in merito;
richiamate le osservazioni 6/8.6.2009 di PI 2 e di __________, di cui si dirà in corso di motivazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per l’ipotesi di reato di violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 cpv. 1 CP) ai danni della figlia minorenne __________ (__________), sfociato nel decreto di non luogo a procedere (non motivato) 28.5.2009 emanato dal sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta per l’inesistenza degli estremi di reato (NLP __________).
2. Dagli atti risulta in particolare che nell’ambito della raccolta delle informazioni preliminari, con scritto 12.5.2009 il magistrato inquirente ha tra l’altro comunicato alla IS 1 (di seguito IS 1) che dall’inchiesta sarebbe emerso che la minorenne __________ avrebbe subito delle percosse da parte del padre, ritenendo parimenti opportuno un suo collocamento in un ambito protetto per poter procedere alla sua audizione senza interferenza alcuna (AI 2, inc. NLP __________).
Con risoluzione di medesima data la IS 1, richiamati la suddetta segnalazione e gli art. 307, 310 e 315 CC, in via supercautelare inaudita parte, ha privato i genitori di __________ della custodia parentale, ordinando tra l’altro il collocamento della minore presso un istituto del Cantone e sospendendo il diritto di visita da parte dei genitori (AI 1, inc. NLP __________).
In data 20.5.2009 la IS 1 ha annullato la surriferita decisione supercautelare, conferendo mandato all’Ufficio delle famiglie e dei minorenni di __________ di procedere a una verifica famigliare a carico dei genitori della minore e ordinando, tra l’altro, una terapia di sostegno a favore di __________ presso il Servizio medico-psicologico di __________ (risoluzione no. __________ del 20.5.2009 della IS 1, doc. 1.b annesso allo scritto 28/29.5.2009 del magistrato inquirente).
3. Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Camera – la IS 1, nell’ambito delle misure di protezione della minorenne __________, chiede di ottenere copia degli atti dell’incarto penale NLP __________.
Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Amos Pagnamenta comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.
I genitori della minorenne (PI 2 e __________), dal canto loro, affermano di essere mortificati per tutto ciò che riguarda la loro figlia, contestando parimenti "tutte le insinuazioni e le menzogne", non potendo "(…), come genitori premurosi, accettare così tanta cattiveria", restando in ogni caso a disposizione per ulteriori delucidazioni, senza comunque opporsi alla richiesta (osservazioni 6/8.6.2009).
4. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
5. 5.1.
Nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LTut) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LTut, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.
5.2.
L’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale anche sugli interessi della parte coinvolta (PI 2, il padre della minorenne): in effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi della minorenne, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti, considerato anche l’esito del procedimento di cui all’incarto penale NLP __________, per valutare al meglio la situazione famigliare rispettivamente i rapporti esistenti tra il padre e la figlia, essendo del resto data una chiara connessione tra entrambi i procedimenti.
6. L’istanza è accolta alle seguenti condizioni: un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare presso il Ministero pubblico l’incarto MP __________. Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.
7. L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.
Per questi motivi,
richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria