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Ticino Camera dei ricorsi penali 08.03.2010 60.2009.209

8 marzo 2010·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,513 parole·~8 min·5

Riassunto

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.209  

Lugano 8 marzo 2010/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/25.5.2009 presentata da

 IS 1  patr. da:   PR 1 

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 21.4.2009 del giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini (inc. ____________________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamato lo scritto 28/29.5.2009 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamato altresì lo scritto 22/23.6.2009 della Pretura penale, che segnala di non avere osservazioni da formulare e si rimette al prudente giudizio di questa Camera;

richiamato infine lo scritto 3/5.6.2009 della Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni che presenterà il magistrato inquirente;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                         che con decreto 31.1.2008 il procuratore pubblico ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale IS 1 siccome ritenuta colpevole di ripetuta falsità in documenti "per avere, a __________ e __________, nel periodo 2006-2007, al fine di nuocere al patrimonio altrui rispettivamente di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, agendo parzialmente in correità con il marito __________, formato, ovvero fatto formare, documenti falsi nonché abusato dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, facendone altresì uso a scopo d’inganno di tali documenti, (…)” (DA __________);

                                         che ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 3’600.--, corrispondente a 45 aliquote da CHF 80.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 300.--, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di tre giorni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (DA __________);

                                         che con scritto 7/8.2.2008 IS 1, per il tramite del suo patrocinatore, ha interposto formale opposizione al predetto decreto di accusa;

                                         che il 21.4.2009 il giudice supplente della Pretura penale ha prosciolto la qui istante dall’imputazione (inc. __________);

che con medesimo giudizio il giudice supplente della Pretura penale ha dichiarato __________ autore colpevole di ripetuta falsità in documenti (inc. __________);

                                         che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versarle, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, le spese di patrocinio - per la cui quantificazione si rimette al giudizio di questa Camera, ritenuto che il legale ha patrocinato anche il marito dell’istante nel medesimo procedimento emettendo quindi un’unica nota d’onorario - oltre interessi al 5% dalla data della nota stessa;

                                         che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, n. 1556 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.);

                                         che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, la Camera di ricorsi penali verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati [TOA (in particolare agli art. 31 ss.)] con riferimento alle prestazioni effettuate prima dell’1.1.2008, data della sua abrogazione, rispettivamente – con riferimento alle prestazioni successive – al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, in vigore dall’1.1.2008, disposizione che peraltro ha ripreso l’art. 8 TOA;

                                         che giusta l’art. 15a cpv. 2 LAvv per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità;

                                         che questa Camera – in ragione di detta norma – ammette quindi onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

                                         che, in altre parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

                                         che il Consiglio di moderazione aveva fissato dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo, importo che questa Camera continua a riconoscere, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)];

                                         che il patrocinatore ha – come detto – emesso un’unica nota professionale per la difesa legale dei coniugi __________, con indicate complessivamente 13 ore di onorario, CHF 98 .-- di spese e CHF 2.60 di IVA (7,6% su CHF 34.-- di spese);

che nell’istanza viene indicato che “il dispendio di tempo complessivo è stato utilizzato per i 4/5 a favore di entrambi i patrocinati e per circa 1/5 a favore della sola moglie”, motivo per cui la valutazione dell’onorario addebitabile all’istante viene lasciata al giudizio di questa Camera (v. istanza 22/25.5.2009, p. 2);

che da un esame dell’incarto penale la posizione dell’istante appariva - già di primo acchito - più favorevole rispetto a quella del marito;

che, quindi, non appare giustificato dividere per due il dispendio orario esposto dal patrocinatore ai coniugi __________, ma - al contrario - è ragionevole riconoscere l’onorario addebitabile a IS 1 nella proporzione di 1/5;

che il dispendio orario ritenuto per l’istante è quindi pari a 1/5 di 13 ore, ossia 2 ore e 36 minuti;

                                         che la tariffa ritenuta nella fattispecie è quella indicata ai predetti principi, e meglio CHF 250.-- orari;

che viene pertanto riconosciuto un onorario pari a 156 minuti a CHF 250.--/ora, come sopra indicato, per complessivi CHF 650.--;

                                         che a detta somma vanno aggiunte le spese, ammesse nella stessa proporzione di cui sopra, per la somma di CHF 19.60;

                                         che l’IVA è ammessa unicamente sulle spese, così come richiesto dall’istante, e ammonta quindi a CHF 1.50;

                                         che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia – nel caso concreto – dall’introduzione in data 22.5.2009 della presente istanza;

                                         che protesta le ripetibili di questa sede;

                                         che – nella commisurazione dell’onorario relativo alla formulazione dell’istanza di indennità – questa Camera, oltre il principio di cui all’art. 15a cpv. 2 LAvv, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;

                                         che la stesura dell’istanza non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

                                         che l’onere lavorativo può del resto essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva la fattispecie;

                                         che va pertanto ammesso – tenuto conto della tariffa oraria di CHF 250.-- applicata – l’importo di CHF 250.--, comprendente onorario, spese ed IVA;

                                         che, alla luce delle suddette considerazioni, alla qui istante va rifuso l’importo complessivo di CHF 921.10, di cui CHF 671.10 per spese legali e CHF 250.-- per ripetibili di questa sede, oltre interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009;

                                         che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

                                         che non si prelevano tassa di giustizia e spese, considerato che l’istanza è integralmente accolta.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta.

                                         Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al giudizio 21.4.2009 del giudice supplente della Pretura penale Sonia Giamboni Tommasini (inc. ____________________), rifonderà a IS 1, ____________________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 921.10, oltre interessi del 5% su CHF 671.10 dal 22.5.2009.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) sono dati, a dipendenza dell’oggetto e del valore, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia penale, di diritto pubblico rispettivamente sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78, 82, 85, 113 ss. LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dagli art. 81, 89 e 115 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                     -

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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