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Ticino Camera dei ricorsi penali 02.06.2009 60.2009.191

2 giugno 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·895 parole·~4 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.191  

Lugano 2 giugno 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 12/13.5.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale __________ ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto 15/16.7.2003 __________ ha sporto denuncia penale nei confronti di __________ per le ipotesi di reato di truffa, sub. appropriazione indebita, e falsità in documenti, in relazione alla consegna, da parte del denunciante al denunciato, dell’importo di CHF 100'000.--, a valere quale acconto per l’acquisto di un appartamento di proprietà della __________, __________. Il procedimento penale è sfociato dapprima nell’atto di accusa 15.6.2004 emanato dal procuratore pubblico Giuseppe Muschietti (ACC __________) e poi nella sentenza 10.7.2007, mediante la quale l’allora presidente della Corte delle assise correzionali di __________ giudice Giovanna Roggero-Will ha dichiarato __________ autore colpevole di appropriazione indebita "per avere indebitamente impiegato, a proprio profitto, la somma di fr. 100'000.-- affidatagli da __________, e meglio come descritto nell’atto di accusa", condannandolo alla pena detentiva di sette mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, rinviando la parte civile __________ al competente foro civile (sentenza 10.7.2007, inc. __________ e __________).

                                   2.   Con scritto 12/13.5.2009 – a valere quale istanza ex art. 27 CPP – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale __________, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________, promossa da __________, __________ (patr. da: Studio legale __________, __________), contro __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________).

                                         A suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto copia del verbale di udienza 12.5.2009, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza ["(…) la pretesa civile dell’attore è basata su un illecito penale, che ha fatto oggetto dell’incarto penale. Per il convenuto il richiamo dell’incarto è importante per dimostrare quando si è costituito parte civile e per quale importo. La pretesa di risarcimento dell’attore si compone infatti di un capitale di fr. 100'000.-al quale sono state aggiunte altre pretese di risarcimento di spese accessorie, quali le spese legali della causa civile con la __________ e le spese del procedimento penale contro il convenuto. Queste pretese, secondo il convenuto non sono mai state notificate nell’ambito del procedimento penale. Il richiamo è volto a dimostrare queste circostanze" (verbale IIa udienza preliminare limitata 12.5.2009, p. 1/2, inc. __________).

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario di interpellare il procuratore pubblico Giuseppe Muschietti e il Tribunale penale cantonale per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale ed entrambe le procedure si basano, in sostanza, sulla medesima fattispecie.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Come ricordato dalla prassi di questa Camera, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ e il procedimento penale di cui all’incarto __________, poiché le parti sono le stesse in entrambe le sedi e i due procedimenti si basano, in sostanza, sulla medesima fattispecie.

                                         Di conseguenza alcuni atti del procedimento penale potrebbero avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.

                                         È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         L’incarto penale __________ (senza i documenti successivi all’atto di accusa e senza l’incarto __________, poiché contengono documentazione che si riferisce a un’altra fattispecie) viene trasmesso alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Tribunale penale cantonale a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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