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Ticino Camera dei ricorsi penali 27.05.2009 60.2009.184

27 maggio 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·836 parole·~4 min·4

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.184  

Lugano 27 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 4/7.5.2009 presentata da

 IS 1   

  tendente ad ottenere l’autorizzazione a prendere visione della sentenza e del relativo verbale di dibattimento di cui all’incarto penale __________;  

premesso che la richiesta 4.5.2009 è stata inviata alla Pretura penale, che in data 5/7.5.2009 l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera;

richiamate le osservazioni 12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani e 15/18.5.2009 di PI 2, __________ (__________) (patr. da: avv. PR 1, __________), di cui si dirà, nella misura del necessario, in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una denuncia 8.5.2000 sporta da __________ a carico di __________, fratello del qui istante, per diverse ipotesi di reato, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), sfociato dapprima del decreto di accusa 1.12.2004 emanato dal procuratore pubblico Arturo Garzoni a carico di PI 2 (DA __________) e poi nella sentenza di assoluzione 22.4.2009 della Pretura penale (inc. __________).

                                         Nessuna delle parti ha presentato dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale nei cinque giorni dalla comunicazione orale del dispositivo del giudizio: la sentenza è quindi divenuta definitiva.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, a questa Camera dalla Pretura penale – IS 1 chiede di poter visionare la sentenza 22.4.2009 e il relativo verbale di dibattimento, sostenendo di avere un interesse giuridico legittimo.

                                         A suffragio della sua richiesta ha esposto quanto segue:

                                         "Come risulta nella documentazione consegnata brevi manu il 22 aprile, il credito vantato da __________ nei confronti di __________ venne a me ceduto. A questo punto è per me fondamentale sapere se tale credito effettivamente esiste; e in questo caso dovrei fare i passi necessari nei confronti di __________. Se per contro dagli atti e dalla sentenza risultasse l’inesistenza di tale credito sarei costretto a procedere civilmente e penalmente nei confronti di __________" (istanza 5/7.5.2009).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

                                   4.   Dal verbale di dibattimento 21/22.4.2009 emerge che il giudice ha aperto una busta sigillata (controfirmata da tutte le parti e dallo stesso giudice) contenente uno scritto che è stato consegnato il 22.4.2009, dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale e durante l’arringa difensiva, da IS 1 alla cancelleria della Pretura penale. Questo scritto, dopo lettura, è stato estromesso dall’incarto penale (verbale di dibattimento 21/22.4.2009, p. 9, doc. 18, inc. __________; cfr. anche osservazioni 12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale), e non è conseguentemente stato assunto agli atti.

                                         La parte civile (__________ __________), con l’accordo della difesa e del giudice, ha inoltre rinunciato all’audizione in qualità di teste di IS 1 (verbale di dibattimento 21/22.4.2009, p. 5, doc. 18, inc. __________; cfr. anche osservazioni 12/13.5.2009 del giudice della Pretura penale).

                                         Dagli atti dell’incarto penale non risulta che il qui istante sia stato parte al procedimento penale, in particolare che egli si sia costituito parte civile nell’ambito del procedimento penale.

                                         Tali elementi dimostrano la sua estraneità al procedimento penale di cui all’incarto __________.

                                         Occorre inoltre rilevare che le motivazioni apportate dall’istante, rimaste mere affermazioni, non possono evidentemente costituire un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, che prevale sugli interessi delle parti coinvolte al procedimento, in quanto non sono state minimamente documentate e comprovate.

                                   5.   L’istanza è respinta. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________, che rifonderà a PI 2, __________, CHF 300.-- (trecento) a titolo di ripetibili.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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