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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.05.2009 60.2009.171

22 maggio 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,145 parole·~6 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.171  

Lugano 22 maggio 2009/dp  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/27.4.2009 presentata dalla

IS 1   

  tendente ad ottenere, nell’ambito delle misure di protezione adottate nei confronti di __________ e __________, l’autorizzazione di compulsare un incarto penale limitatamente agli atti istruttori relativi ai minorenni __________, __________ e a __________ __________ (loro padre);  

premesso che la richiesta 17.4.2009 è stata inviata alla Pretura penale, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera con scritto 27.4.2009, comunicando di non avere osservazioni da formulare e di rimettersi al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 5/6.5.2009 del procuratore pubblico Mario Branda, il quale –

richiamando l’art. 5 della Legge sulle tutele e gli art. 307 ss. CC – postula l’accoglimento dell’istanza;

richiamate inoltre le osservazioni 13/14.5.2009 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che osserva che non vi sono particolari obiezioni alla consultazione dell’incarto penale nella misura in cui sia limitata, come richiesto, agli atti concernenti i due minorenni e __________ __________, chiedendo parimenti che non sia concessa l’autorizzazione di compulsare gli atti dell’incarto penale __________ (DA __________) pendente ancora presso la Pretura penale, invocando il principio della presunzione di innocenza;

preso atto dello scritto 8/11.5.2009 dell’avv. __________, patrocinatore di __________ __________, che sollecita l’evasione della presente decisione, in quanto il suo assistito a seguito dell’apertura dell’inchiesta penale a suo carico sfociato in un decreto di abbandono sarebbe stato inizialmente privato della possibilità di incontrare i propri figli e che ora è stato richiesto il ripristino di esercitare il diritto di visita in maniera libera (scritto 8/11.5.2009 e documentazione ivi annessa);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di una segnalazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di __________ __________ e PI 2 per le ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli (art. 187 CP), violenza carnale (art. 190 CP), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP) e violazione del dovere d’assistenza o educazione (art. 219 CP), nonché pornografia (art. 198 CP) limitatamente alla persona di PI 2, sfociato, da un lato, nel decreto di abbandono motivato 6.2.2009 nei confronti di entrambi gli accusati (ABB __________) (AI 3.14 e AI 3.15) riguardo a presunti fatti avvenuti ai danni della minorenne __________ (figlia di __________ e nipote di PI 2, costituitasi parte civile nell’ambito del procedimento penale) e, d’altro lato, nel decreto di accusa 6.2.2009 (DA __________) emanato a carico di PI 2, avverso il quale con scritto 19/20.2.2009, quest’ultimo, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha interposto formale opposizione (AI 3.17).

                                         Il pubblico dibattimento non è ancora stato aggiornato.

                                   2.   Con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dalla Pretura penale a questa Camera – la IS 1 (di seguito IS 1) chiede, nell’ambito delle misure di protezione dei minori __________ e __________, di poter visionare il surriferito incarto penale limitatamente agli atti riguardanti i minori ____________________ e __________ __________ (padre dei minorenni).

                                         Come esposto in entrata, la Pretura penale si rimette al giudizio di questa Camera, mentre il procuratore pubblico chiede di accogliere l’istanza. PI 2, dal canto suo, non si oppone alla consultazione dell’incarto penale nella misura in cui sia limitato agli atti istruttori concernenti __________, __________ e __________ __________, chiedendo che non sia concesso l’esame degli atti dell’incarto __________ (DA __________) pendente presso la Pretura penale, non essendo ancora sfociato in un giudizio definitivo e in applicazione del principio della presunzione di innocenza.

                                         Con scritto 8/11.5.2009 il patrocinatore di __________ __________ ha sollecitato l’emanazione della presente decisione affinchè la IS 1 possa esprimersi al più presto sul ripristino dell’esercizio di diritto di visita sui propri figli.

                                   3.   L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

                                   4.   Nella fattispecie in esame sono, di principio, realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi, infatti, dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 312 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori.

                                   5.   L’interesse giuridico legittimo dell’autorità istante prevale anche sugli interessi delle parti coinvolte [in casu __________ __________ (padre dei minorenni __________ e __________) e PI 2 (zio dei minorenni)]. In effetti, da un lato occorre tutelare gli interessi dei minorenni, e d’altro canto è necessario mettere a disposizione della IS 1 istante dati e informazioni utili e pertinenti per valutare al meglio la situazione dei minori e il rapporto con il loro padre e se, del caso, ordinare le misure opportune per la protezione dei minori (art. 307 cpv. 1 CC).

                                   6.   L’istanza è accolta, tuttavia limitatamente agli atti istruttori relativi a __________, __________ e a __________ __________ dell’incarto penale MP __________, come peraltro domandato dalla IS 1.

                                         In siffatte circostanze, un rappresentante della IS 1 istante potrà esaminare presso la Pretura penale l’incarto penale MP __________ [ABB __________ / ABB __________, composto da quattro classatori grigi], e ciò limitatamente agli atti istruttori relativi ad __________, a __________ e a __________ __________.

                                         Il rappresentante è, se del caso, autorizzato a fotocopiare i documenti strettamente necessari ai fini delle sue incombenze.

                                         È dunque pacifico che l’incarto __________ (DA __________) della Pretura penale (che in ogni modo ingloba anche l’incarto MP __________), e meglio gli atti successivi all’emanazione del decreto di accusa 6.2.2009 (DA __________) inerente a PI 2, così come gli atti di cui all’incarto MP __________ che concernono soltanto quest’ultimo, non debbano essere messi a disposizione del rappresentante.

                                   7.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati l'art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

                                   1.   L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Intimazione:

                                         per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                            La segretaria

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