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Ticino Camera dei ricorsi penali 06.04.2009 60.2009.105

6 aprile 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·428 parole·~2 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. dipartimento della sanità e della socialità quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2009.105  

Lugano 6 aprile 2009/spa  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/18.3.2009 presentata dal

IS 1, ,  

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale in relazione ad una richiesta di indennizzo giusta la LAV;  

richiamato lo scritto 24.3.2009 del procuratore pubblico Moreno Capella mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   A seguito di un grave ferimento da arma da fuoco avvenuto a __________ in data 19.8.2008, __________ ha presentato un’istanza al Dipartimento competente per ottenere un acconto sull’indennizzo ai sensi dell’art. 15 vLAV. Per statuire su detta richiesta, il Dipartimento istante chiede di poter ispezionare gli atti del procedimento penale aperto a seguito del grave ferimento.

                                   2.   Il procuratore pubblico Moreno Capella, titolare del procedimento penale inc. __________, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nella fattispecie in esame si può riconoscere un interesse giuridico legittimo al Dipartimento istante, considerati le competenze previste dall’art. 5 della Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (RS 3.3.3.5) e dall’art. 1 del Regolamento di esecuzione della surriferita legge cantonale (RS 3.3.3.5.1), nonché gli art. 21 lit. a e 29 cpv. 2 LAV.

                                   5.   L’istanza è accolta. Un rappresentante del Dipartimento istante potrà esaminare gli atti dell’incarto MP __________ presso il Ministero pubblico, accordandosi preventivamente con il procuratore pubblico competente per la data dell’ispezione.

                                   6.   Considerate la natura dell’istante ed la particolare procedura prevista dalla LAV, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP e le altre norme citate,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.     

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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