Incarto n. 60.2008.9
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 10.12.2007/8.1.2008 presentata da
IS 1 patr. da: PR 1
tendente ad ottenere l’acceso agli atti di un incarto penale;
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che in data 8.1.2007 l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare in merito;
ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di un incidente mortale sul lavoro, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. __________), conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 26.9.2005 (NLP __________). Nell’incidente restava ferito anche il qui istante.
2. Con scritto 10.12.2007 l’istante si è rivolto al Ministero pubblico per sapere se l’autorità penale avesse intrapreso qualcosa in relazione all’incidente mortale surriferito. Essendo il procedimento nel frattempo concluso, il Ministero pubblico ha trasmesso per competenza la richiesta a questa Camera, comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare. Nessuno si è opposto alla richiesta.
3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.
4. Nel presente caso, pur non essendo stato l’istante parte al procedimento nel frattempo terminato, è comunque stato coinvolto nei fatti inchiestati, riportando delle menomazioni, ed è pure stato marginalmente coinvolto nel procedimento.
È dato certamente un interesse giuridico legittimo a suo favore.
5. L’istanza è accolta. L’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico e potranno essere estratte copie.
6. La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.
Per questi motivi,
visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione:
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria