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Ticino Camera dei ricorsi penali 14.04.2008 60.2008.84

14 aprile 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·577 parole·~3 min·3

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.84  

Lugano 14 aprile 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Matteo Cassina e Andrea Pedroli (in sostituzione dei giudici Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11.3.2008 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere il richiamo in sede amministrativa di un incarto penale;  

richiamate le osservazioni 13/14.3.2008 presentate dal patrocinatore di PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi al richiamo;

richiamato lo scritto 13/14.3.2008 mediante il quale PI 2, tramite il proprio patrocinatore, rinuncia a presentare osservazioni;

richiamate le osservazioni 14.3.2008 del procuratore pubblico Maria Galliani, mediante le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 20/25.3.2008 presentate da PI 3, tramite il proprio patrocinatore, con le quali comunica di aderire alla richiesta di richiamo dell’incarto penale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico, tra gli altri, di __________, PI 2, __________, __________ e PI 11 – responsabili formali / operativi di __________, __________, ora in liquidazione in seguito al fallimento pronunciato il __________ dalla __________ – per titolo di amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa, falsità in documenti, soppressione di documenti, cattiva gestione e bancarotta fraudolenta (inc. MP __________). Il procedimento si trova in fase di istruzione formale.

                                   2.   Presso il TCA sono pendenti tre procedure ricorsuali contro altrettante decisioni risarcitorie ex art. 52 LAVS rese dalla __________ (inc. __________).

                                         Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, così come due delle parti interpellate, la terza avendo comunicato di non avere osservazioni da formulare.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, considerato come le procedure pendenti presso il TCA e il procedimento penale vertono sostanzialmente sulla __________, nel frattempo fallita.  

                                   5.   L’istanza è accolta. Considerato come l’incarto penale sia particolarmente voluminoso, e come suggerito dal procuratore pubblico, gli atti potranno essere esaminati da un giudice del TCA o da un vicecancelliere presso il Ministero pubblico.

                                   6.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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