Incarto n. 60.2008.61
Lugano 11 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 21/25.2.2008 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;
richiamate le osservazioni 26.2.2008 del procuratore pubblico Moreno Capella, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
richiamate le osservazioni 5/6.3.2008 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1. A seguito di una denuncia del 23.8.2004, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) che, per PI 3, è sfociato in un decreto d’accusa del 31.1.2008 (DA __________) per uso colposo di materiale esplosivo.
2. Con la presente richiesta, la Sezione istante chiede l’accesso agli atti, considerato come PI 3 sia in possesso di un permesso di uso esplosivi. Sia il procuratore pubblico, sia PI 3 hanno comunicato di non opporsi all’accoglimento della richiesta.
3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".
4. Nel presente caso, data l’imputazione contenuta nel DA e date le competenze riconosciute dal Regolamento della legge di applicazione alla LF sugli esplosivi (art. 1 del regolamento) alla Sezione istante, va riconosciuto a quest’ultima un interesse giuridico legittimo ad accedere agli atti dell’inchiesta.
5. L’istanza è accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso il Ministero pubblico.
6. Dati il carattere e la funzione pubblica dell’istante, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.
Per questi motivi,
visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria