Skip to content

Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.45

16 maggio 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·650 parole·~3 min·5

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. protagonista di un incidente quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.45  

Lugano 16 maggio 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 6.12.2007/6.2.2008 presentata da

IS 1 patr. da: PR 1  

  tendente ad ottenere l’accesso agli atti dell’inchiesta aperta a carico di una persona in relazione ad un incidente della circolazione stradale che li ha visti coinvolti;  

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico in data 6.12.2008, ed è stata trasmessa, per competenza, a questa Camera in data 4/6.2.2008, con uno scritto nel quale preavvisa favorevolmente la richiesta, ma la condiziona all’avvenuto deposito degli atti (che a quel momento non era ancora intervenuto) ed all’accesso unicamente degli atti relativi l’incidente (che vengono elencati);

ritenuto che questa Camera, con scritto 11.2.2008, ha chiesto al procuratore pubblico competente di comunicare il momento in cui sarebbe intervenuto l’accesso agli atti;

considerato che con scritto 22.4.2008 il procuratore pubblico ha comunicato l’intervenuto deposito atti;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 per vari titoli di reato (inc. MP __________). Tra questi vi sono anche i reati di tentata truffa, sviamento della giustizia e falsità in documenti in relazione ad un incidente della circolazione stradale dell’1.7.2007 che ha visto l’imputato quale protagonista unitamente a IS 1.

                                   2.   Quest’ultima, qui istante, spiega che a seguito del surriferito incidente, vi sarebbe stato un primo rapporto di polizia steso lo stesso giorno dagli agenti intervenuti sul posto, ed un successivo secondo rapporto di polizia (del 4.9.2007), lacunoso, nel quale si fa riferimento ad un asserito teste. Questo secondo rapporto è stato contestato dall’istante, tramite il proprio legale, con scritto del 31.10.2007 all’Ufficio giuridico della circolazione.

                                         Avendo saputo che il Ministero pubblico ha richiesto l’incarto relativo all’incidente ad una delle compagnie assicurative coinvolte, l’istante chiede di potere avere accesso agli atti dell’inchiesta penale, successivamente aperta a carico dell’altro protagonista dell’incidente, limitatamente a detta fattispecie.

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico a favore dell’istante a conoscere gli atti dell’incarto relativi all’incidente dell’1.7.2007, indicati nello scritto di trasmissione del 4/6.2.2008, e già trasmessi in fotocopia.

                                   5.   L’istanza è accolta. Copia degli atti trasmessi dal procuratore pubblico saranno inviati, dopo la crescita in giudicato della presente decisione, al patrocinatore dell’istante.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

60.2008.45 — Ticino Camera dei ricorsi penali 16.05.2008 60.2008.45 — Swissrulings