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Ticino Camera dei ricorsi penali 23.12.2008 60.2008.404

23 dicembre 2008·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·2,379 parole·~12 min·3

Riassunto

Istanza di proroga del carcere preventivo. proporzionalità

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.404  

Lugano 23 dicembre 2008  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 18.12.2008 presentata dal

IS 1  

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto CO 1, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;  

visto il preavviso favorevole 18/19.12.2008 del sostituto procuratore pubblico PI 1 ;

preso atto che l'interessato non ha osservazioni e si rimette al giudizio di questa Camera, come comunicato con lettera 19.12.2008;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nei confronti di CO 1 , in detenzione preventiva dal 3.7.2008, il sostituto procuratore pubblico PI 1 ha emanato il 17.11.2008 l’atto d’accusa (ACC __________), accusandolo di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, lesioni semplici ripetute, danneggiamento e vie di fatto.

                                         Il pubblico dibattimento è stato aggiornato al 17.12.2008, ma non ha potuto aver luogo in quanto CO 1 si è rifiutato di essere trasferito dalla “Farera” all’aula penale. Il presidente non ha potuto procedere nelle vie contumaciali, in quanto la citazione non è stata inviata in modo regolare (con riferimento agli art. 7 CPP e 120 e ss. CPC). Di modo che il dibattimento ha dovuto essere nuovamente aggiornato, per il giorno 8.1.2009.

                                   2.   Con la presente istanza, il presidente della competente Corte delle assise correzionali di __________ chiede la proroga del termine della carcerazione preventiva cui è astretto l'imputato fino all’8.1.2009, data della presumibile conclusione del pubblico dibattimento.

                                   3.   L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni.

                                         Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato è prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP).

                                         Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito è che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga.

                                         Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione è già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi è contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed è di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto è eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.

                                   4.   Nel caso in esame, si deve constatare che il Tribunale penale cantonale ha proceduto all’aggiornamento del processo entro il termine legale previsto dall’art. 230 CPP.

                                         La mancata comparizione dell’accusato per un verso, e un problema insorto con la regolarità della citazione (riconducibile all’atteggiamento dell’accusato che non sottoscrive nessun documento per paura di una manipolazione della sua firma), ha comportato che il dibattimento non abbia potuto aver luogo nella data fissata.

                                         Considerati i tempi tecnici necessari per una nuova citazione (art. 230 cpv. 3 CPP) e il periodo natalizio, il nuovo aggiornamento del dibattimento (per l’8.1.2009) è stato fissato non appena possibile oggettivamente, di modo che sono dati i presupposti per l’accoglimento dell'istanza di proroga.  

                                   5.   Nel presente caso ci sono seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP a carico di CO 1, come risulta peraltro dalle sue stesse ammissioni (verbale del 3.7.2008, allegato 1 al rapporto di polizia, AI 1; verbale di conferma del 4.7.2008, AI 4; verbale del 29.8.2008, AI 17).

                                         Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

                                   6.   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico, segnatamente, come nel caso concreto, di un pericolo di recidiva.

                                   7.   Il pericolo di recidiva deve essere concreto (DTF 105 Ia 26) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze. Bisogna quindi fondarsi su circostanze concrete che rendano tale eventualità assai verosimile e riferita a reati gravi (M. LUVINI, in REP. 1989, 294), rispettando anche in tale modo il criterio della proporzionalità. Esso non può essere desunto solo dalla protratta attività delittuosa dell’accusato anteriormente all’arresto (M. SCHUBARTH, Die Rechte des Beschuldigten im Untersuchungsverfahren, besonders bei Untersuchungshaft, Berna 1973, p. 117). Neppure la gravità delle accuse giustifica, da sola, la detenzione preventiva per pericolo di recidiva: è necessario che anche altre condizioni, segnatamente gli antecedenti e la personalità dell’accusato rendano plausibile il rischio di recidiva e adeguata la misura della detenzione. Bisogna inoltre valutare il carattere deterrente del procedimento penale in corso. Ciononostante, la commissione di reati durante il procedimento penale, dopo una prima scarcerazione o una condanna, depone a favore del pericolo di recidiva (N. SCHMID, Strafprozessrecht, 4. ed., Zurigo 2004, n. 701b). In particolare il Tribunale federale stabilisce che il pericolo di recidiva è dato con una certa verosimiglianza se si è in presenza di una prognosi molto sfavorevole sul detenuto e se i delitti di cui si teme la reiterazione sono gravi (decisioni TF 1P.750/2004 del 21.1.2005, 1P.198/2006 del 25.4.2006 cons. 4.1).

                                   8.   Nel presente caso il pericolo di recidiva risulta chiaramente dal rapporto peritale 6.9.2008 (AI 19).

                                         Il perito ha anzitutto posto la diagnosi di “struttura di personalità borderline ”bassa” caratterizzata da elementi paranoidi, antisociali e di stampo ipomaniacale” (p. 10, AI 19) , ed ha concluso che per i fatti imputatigli “il peritando a mio avviso ha agito in stato di scemata capacità di agire di grado medio-grave” (p. 11, AI 19).

                                         Per il pericolo di recidiva, il perito ha concluso che “Tenuto conto della difficoltà a contenere le spinte pulsionali specialmente a causa della ipermaniacalità messa in evidenza, ritengo che il peritando presenti un fondato pericolo di commettere nuovi reati”, ovvero “(…) consistono in lesioni personali frutto di spunti aggressivi (…)” ritenuto che “la turba psichica di cui è affetto il peritando (…) a mio avviso è da considerare di notevole gravità” (p. 11/12, AI 19).

                                   9.   La carcerazione preventiva cui è astretto CO 1 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

                                10.   Nell’ottica del principio della proporzionalità, in relazione alla durata del carcere preventivo, il Tribunale federale ha stabilito un limite massimo, ritenendo eccessiva ogni carcerazione preventiva la cui durata complessiva superi quella della pena privativa della libertà che presumibilmente potrebbe essere inflitta dal giudice di merito (DTF 116 Ia 147 consid. 5a, 113 Ia 185, 107 Ia 257 consid. 2 e 3, 105 Ia 32 consid. 4b; REP. 1980, p. 46 consid. 3b).

                                         Il protrarsi del carcere preventivo deve ossequiare anche il principio della celerità, stando al quale in presenza di un accusato in detenzione preventiva l’autorità deve dar prova di particolare diligenza nel condurre rapidamente e senza interruzione l’inchiesta, ciò che si valuta con riferimento alle circostanze concrete, in particolare, alla vastità e complessità dell’inchiesta, al comportamento dell’autorità penale e, a certe condizioni, al comportamento dell’arrestato.

                                11.   La durata della richiesta di proroga, nell’ottica della proporzionalità, è contenuta al minimo indispensabile, considerati i tempi tecnici per la citazione ed il periodo natalizio.

                                         Problematica è al contrario la durata complessiva della carcerazione preventiva con riferimento alla pena privativa della libertà che potrebbe essere inflitta dal giudice di merito per i reati imputati.

                                         Questo tenendo in considerazione, per un verso, i reati ipotizzati nell’atto d’accusa e la recidiva dell’accusato e, per altro verso, l’accertata scemata capacità di agire medio-grave di CO 1 (che comporterà una riduzione della pena).

                                         Questa Camera deve costatare che, tra durata della carcerazione preventiva e possibile pena, oggettivamente il rapporto potrebbe risultare non più proporzionato.

                                12.   Per ulteriormente addentrarci in questo esame, occorre interrogarsi sulla probabile decisione del giudice di merito nel caso di CO 1, tenendo conto dalla perizia psichiatrica giudiziaria.

                                         Come già indicato in precedenza, il perito ha posto una precisa diagnosi psichiatrica, connessa con la commissione dei fatti imputati (tanto da ammettere una scemata capacità di agire medio-grave), e tale da ingenerare un fondato pericolo di commissione di nuovi reati: il perito valuta di notevole gravità la turba di cui soffre l’accusato.

                                         In prospettiva futura, la situazione di CO 1 richiede, per il perito, un trattamento ambulatoriale o stazionario adeguato (ovvero una terapia psicofarmacologica a base di stabilizzatori dell’umore e antipsicotici dell’ultima generazione).

                                         Il trattamento ambulatoriale è pensabile unicamente nel caso in cui il peritando accettasse la cura garantendo anche una sufficiente “compliance” farmacologica: in caso contrario, per il perito entrerebbe in linea di conto solo un trattamento stazionario (risposte ai quesiti 4.2 e 4.3, p. 12, AI 19).

                                         Il perito medesimo subito dopo costata: “il periziando (…) denota uno stato dell’io contaminato da un’ideazione paranoidea prevalente e da una umoralità di stampo ipomaniacale, elementi che nel loro insieme determinano un funzionamento mentale dalle caratteristiche fortemente soggettive e interpretative. Ciò gli impedisce al momento attuale di valutare oggettivamente la realtà e di prendere in considerazione la necessità di un trattamento psichiatrico” (risposta al quesito 4.5, p. 13, AI 19).

                                         Partendo da queste costatazioni, la prospettiva realisticamente e giuridicamente più probabile per CO 1 dovrebbe essere quella di una pena, sospesa a favore di un trattamento stazionario.

                                         La durata di una possibile misura (stazionaria) non dipende dalla colpa ma dall’evoluzione del trattamento.

                                         Malgrado questa oggettiva diversità esistente tra pene e misure, il Tribunale federale ha però ricordato che la durata probabile di una misura deve essere in relazione alla gravità dei fatti rimproverati all’accusato (DTF 126 I 172, cons. 5, p. 178/179, JdT 2006 p. 232, p. 237/238).

                                13.   La particolare situazione personale di CO 1 è tale da giustificare eccezionalmente la protrazione della carcerazione preventiva fino al dibattimento, in vista del più che probabile trattamento.

                                         Questa soluzione giuridicamente fragile s’impone per evitare che, in mancanza di adeguate cure, la grave turba che colpisce CO 1 possa indurlo ad altri atti simili a quelli rimproveratigli, tali da realizzare il concreto pericolo di recidiva accertato dal perito, ciò che finirebbe per aggravare ulteriormente la sua situazione penale e civile, oltre che esistenziale.

                                         I chiari accertamenti e giudizi medici contenuti nella perizia, a disposizione del magistrato fin dal 6.9.2008, sono tali perciò da permettere, eccezionalmente in questo caso di porre l’accento e fare prevalere il nucleo essenziale del diritto costituzionale della libertà personale, che tutela in particolare l’integrità fisica e psichica (art. 10 cpv. 2 Cost. fed.): integrità che per CO 1, attualmente, è gravemente compromessa dal suo stato di salute, che esige prioritariamente cure ed assistenza, nel migliore dei modi e nei tempi più contenuti possibili, per riacquistare a pieno la propria dignità di persona (art. 7 Cost. fed.).

                                         Nel presente caso sono certamente dati anche i criteri di indifferibilità e di insostituibilità di misure psichiatriche ai sensi dell’art. 24 della Legge sull’assistenza socio psichiatrica (LASP).

                                         Per questo, eccezionalmente, la protrazione (contenuta nei tempi) della carcerazione è mantenuta unicamente perché si possa al più presto inziare le indispensabili cure, immediatamente o al più tardi subito dopo il dibattimento, ritenute le oggettive difficoltà organizzative dovute al periodo natalizio e di fine anno. Si tratta evidentemente di una situazione del tutto particolare ed eccezionale, tale da non poter assurgere a precedente.

                                14.   Infatti la situazione presente è insoddisfacente. Appare evidente che nel caso di CO 1 la problematica psichiatrica sia categoricamente prevalente rispetto a quella di carattere penale: così come prevalente per l’accusato è la necessità di cura (per la persona stessa, ma anche per la prevenzione) rispetto all’applicazione di una sanzione.

                                         Per il futuro, è auspicabile che in simili situazioni vengano intraprese tempestivamente e prioritariamente le indispensabili cure, dopo l’allestimento della perizia (se, come nel presente caso, è chiara nei contenuti e nelle conclusioni). Ciò ad esempio predisponendo una visita medica o contattando la competente delegazione tutoria per vagliare la prospettiva di un ricovero coatto ai sensi della LASP, oppure concedendo la libertà provvisoria assortita dalla condizione di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale (o inizialmente anche ad un ricovero volontario). Soluzioni che permetterebbero di porre tempestivamente termine alla detenzione preventiva ed al contempo consentirebbero di anticipare l’inizio delle indispensabili e prioritarie cure.

                                15.   L’istanza è accolta; non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

pronuncia

1.L'istanza è accolta.

                                         § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto CO 1 è prorogato fino all’8.1.2009, rispettivamente fino alla conclusione del processo.

                                   2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

                                   3.   Rimedio di diritto:

                                         Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

                                   4.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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