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Ticino Camera dei ricorsi penali 22.01.2009 60.2008.400

22 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Camera dei ricorsi penali·HTML·1,087 parole·~5 min·2

Riassunto

Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante

Testo integrale

Incarto n. 60.2008.400  

Lugano 22 gennaio 2009  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/16.12.2008 presentata dalla

IS 1  

  tendente ad ottenere l’autorizzazione alla trasmissione degli incarti MP __________ (NLP __________) e MP __________ (NLP __________);  

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

                                   1.   Con esposto 20/22.7.2005 i coniugi __________ e __________ __________, per il tramite del loro patrocinatore avv. __________ __________, hanno sporto denuncia penale nei confronti di __________ __________ __________ per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, sub. tentata estorsione, in relazione ad un’asserita mancata restituzione di mobili e suppellettili a lei affidati in deposito nel 2000.

                                         Con decisione 26.7.2005 il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla surriferita denuncia, poiché a suo giudizio la fattispecie rivestiva carattere civile (NLP __________ di cui all’inc. MP __________).

                                         Con successivo esposto 21/22.6.2006 i coniugi __________ e __________ __________, sempre per il tramite dell’avv. __________ __________, hanno nuovamente sporto denuncia penale nei confronti di __________ __________ __________ per le ipotesi di reato di appropriazione indebita, sub. tentata estorsione, sempre con riferimento allo stesso complesso dei fatti di cui alla denuncia 20/22.7.2005, producendo nuove prove a suffragio della loro tesi accusatoria.

                                         Con scritto 22/24.5.2007 l’avv. __________ __________, in nome e per conto dei suoi assistiti, ha postulato di estendere le citate accuse anche alla persona di __________ __________ (il convivente di __________ __________ __________) in qualità di correo o perlomeno di complice, e per l’ipotesi di reato di falsa testimonianza riguardo a quanto emerso dalle deposizioni rese da due testi in sede civile.

                                         Esperite le informazioni preliminari, in data 21.1.2008 il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia 21/22.6.2006 e al suo complemento del 22/24.5.2007, in assenza di sufficienti elementi per promuovere l’accusa a carico dei denunciati (NLP __________ di cui all’inc. MP __________).

                                   2.   Nell’ambito di una causa a procedura ordinaria appellabile promossa dai coniugi __________ e __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________) nei confronti di __________ __________ __________ (patr. da: avv. __________ __________, __________), e meglio in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 12.7.2006, la parte attrice ha postulato, mediante richiamo, di assumere agli atti del procedimento civile i surriferiti incarti penali, alla cui richiesta la parte convenuta non si è opposta.

                                         Con la presente istanza il pretore della IS 1 chiede a questa Camera di autorizzare il predetto richiamo, poiché a sua mente i due incarti penali potrebbero avere una rilevanza ai fini del giudizio civile. Evidenzia in particolare che oggetto della vertenza civile concerne una domanda di risarcimento dei danni nell’ambito della quale gli attori sostengono di aver consegnato alla convenuta dei mobili e delle suppellettili che non sarebbero mai loro stati restituiti. A suffragio della sua richiesta ha altresì prodotto copia di uno scritto datato 6.10.2008 allestito dal patrocinatore degli attori, mediante il quale, con riferimento al richiamo, ha precisato che negli incarti penali vi sarebbero documenti che potrebbero assumere una certa rilevanza ai fini dell’istruttoria civile, in particolare riguardo ai verbali d’interrogatorio agli atti, da cui potrebbero risultare delle discordanze e/o delle contraddizioni (con riferimento alle deposizioni rese dalla convenuta e dal di lei convivente) rispetto a quanto emerso in sede civile.

                                         Questa Camera non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico Fiorenza Bergomi e il procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti del procedimento civile corrispondono a quelle del procedimento penale e tutti e tre i procedimenti si basano in sostanza sul medesimo complesso dei fatti. A ciò aggiungasi che per entrambi i procedimenti penali è stato decretato il non luogo a procedere, avverso i quali non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa a questa Camera. Le parti avrebbero quindi già avuto la facoltà di consultare gli atti degli incarti MP __________ (NLP __________) e MP __________ (NLP __________).

                                   3.   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

                                   4.   Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP 60.2001.205), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

                                         -  si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

                                         -  è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

                                         -  è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente.

                                         Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.

                                   5.   Nella fattispecie in esame è certamente data una connessione tra la causa civile pendente presso la Pretura istante (inc. __________) e i procedimenti penali di cui agli incarti MP __________ (NLP __________) e MP __________ (NLP __________). Gli atti e l’esito dei due procedimenti penali potrebbero, in effetti, avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile. Ciò emerge dalle motivazioni addotte dalla Pretura istante, dal contenuto dello scritto 6.10.2008 dell’avv. __________ __________ e dalla lettura dei due incarti penali. È pertanto adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

                                         Gli incarti penali MP __________ (NLP __________) e MP __________ (NLP __________) vengono trasmessi alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirli direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.

                                   6.   L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

                                   1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

                                   2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.

                                   3.   Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

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